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Chiunque desidera di estrarre notizie da siffaiti registri ne fará domanda in carta da bollo e gli sará data la notizia trascritta anche in carta da bollo, senz’altra spesa che quella della carta,

Art. 10. Dalla data del deposito comincia a competere a colui, a nome del quale fu eseguito, l’uso esclusivo del mar- chio o segno distintivo deposilato.

Art. 11. Si considera come non avvenuto il deposito di un marchio o segno distintivo in cui manca uno dei requisiti in- dicati nell’articolo 2, o che contiene la indicazione d’un luogo d’origine diverso da quello onde realmente proviene la cosa per mezzo di esso contraddistinta.

Caro ILL. — Marchi e segni usati all’estero.

Art. 12. I marchi e segni distintivi usati all’estero sopra prodotti e mercanzie di fabbriche o commercí stranieri che hanno magazzini, depositi o succursali nello Stato, o sopra animali di razze straniere diramate nel regno, sono riccno-

— scioti e guarantiti, purchè se ne faccia il deposito nel modo

e sotto le condizioni indicate nei precedenti articoli.

Art. 13. Per gli aliri marchi o segni distintivi usati all’e- stero sará applicato il disposto dell’articolo 26 del Codice civile, all’alinea secondo e ferzo,

Capo IV. — Violazione de’marchi e segni distintivi, ed azioni cui dá luogo.

Art, 14. Le azioni civili risguardanti la proprietá dei mar- chi e altri segni distintivi industriali o commerciali saranno esercitate dinanzi ai tribunali di prima cognizione.

Le azioni penali dinanzi al giudice penale competente. A promuoverle non è necessaria l’istanza privata.

Art. 15. Il disposto dall’articolo 406 del Codice penale sará applicabile a coloro:

1° Che avranno contraffatto un marchio o segno distintivo depositato, o che ne avranno fatto uso scientemente;

2° Che avranno scientemente incettato, spacciato, venduto o introdotto dali’estero, e per uso di commercio, prodotti con marchi o segni contraffatti;

3° Che avranno contravvenuto al disposto nell’articolo 3,

I marchi o segni contraffatti saranno distrutti, e quelli che furono soppressi o alterati saranno reintegrati a spesa del delinquente.

Similmente a spesa di lui sará pubblicata la sentenza di condanna in cinque giornali dello Stato a scelta della parte lesa.

Art, 16. Nel caso che la parte lesa prescelga l’azione civile, il tribunale stateirá sui danni ed interessi, e potrá ordinare la vendita degli oggetti sequestrati per addirne il valore al risarcimento di quelli,

In ogni modo condannerá il convenuto alla distruzione dei marchi-contraffatti, alla reintegrazione a sue spese de’ marchi soppressi o alterati, alla perdita degli strumenti della con- traffazione o alterazione, ed alla pubblicazione di cui è parola nell’articolo precedente.

Art. 17, Sará ordinata la modificazione o distruzione di qualunque marchio o segno distintivo simile ad un marchio o segno giá depositato, anche quando fosse stato adoperato senza dolo 0 colpa.

Art. 18. Il presidente del tribunale di prima cognizione, sopra domanda della parte lesa e sulla esibizione del verbale di deposito dei suo marchio o segno distintivo industriale, potrá ordinare il sequestro ovvero la descrizione degli og- getti su cui pretendesi apposto il marchio o segno contraf- fatto, purchè non siano addetti ad uso puramente personale.

SESSIONE DEL 1859-54 + Documenti — Vol. 1I, 187

Con la stessa ordinanza il presidente delegherá un usciere per eseguirla; e potrá aggiungervi la nomina di un perito che lo assista.

Egli potrá altresí imporre all’attore una cauzione da essere prestata prima di procedere al sequestro sotto pena di nul- litá. .

La cauzione sará sempre imposta allo straniero.

Art. 419, L’attore potrá assistere alla esecuzione del seque- stro o della descrizione, se venne a ciò autorizzato dal pre- sidente del tribunale. Egli potrá in ogni caso convertire il sequestro in semplice descrizione, purchè ne faccia constare la volontá sia nel processo verbale della esecuzione, sia in un distinto atto intimato per mezzo di usciere cosí alla parte contro cui procedesi come all’usciere esecutore.

Art. 20. AI detentore degli oggetti sequestrati o descritti sará lasciata copia dell’ordinanza del presidente, dell’atto comprovante il deposito della cauzione, se ha luogo, e del processo verbale del sequestro e della descrizione.

Art. 21, Il sequestro 0 la descrizione perderanno ogni effi= cacia se tra gli otto giorni sussecutivi non saranno seguiti da istanza giudiziale, e colui a danno del quale fu preceduto al sequestro o alla descrizione suddetta avrá diritto al ristoro dei danni ed interessi,

Caro V, — Uso dei nomi, ditte, denominazioni, ece., ed altre disposizioni generali.

Art. 22, Non è lecito usurpare la ditta commerciale, il nome o la firma di una societá o di un individuo, ovverola denomina- zione o titolo di una associazione o di un corpo morale sieno nazionali, sieno stranieri, ed apporlí sopra oggetti d’industria o di commercio, o sopra opere d’ingegno, anche quando la ditta, il nome, 0 la denominazione o titolo suddetti non fac- ciano parte di un marchio o segno distintivo, e la firma indi- viduale o sociale non sia stata depositata a tal uopo nelle forme prescritte dalla presente legge. Siffatta usurpazione sará punita con una multa estensibile a lire duecento cin- quanta olire il risarcimento dei danni ed interessi, e la pub- blicazione della condanna in cinque giornali, nei termini de- gli articoli 15 e 16, salvo sempre l’esperimento per l’azione di falsitá ove abbia luogo. È

Ari, 25, Con decreto reale sará piú specialmente provve» duto all’ordinamento del deposito e della conservazione dei marchi e altri segni distintivi, non che a quante altro occorre per la esecuzione di questa legge.

Relazione fatta alla Camera il 21 dicembre 1854. dalla Commissione composta dei deputati Berruti, Quaglia, Pezzani, Debenedetti, Deforesta, Torelli e Michelini G. B., relatore.

Sicnoriî — Tre sorta di leggi hanno tra di loro molta ana- logia, perchè posano sopra analoghi principii, e sono le se- guenti: quelle che regolano i diritti di chi fa invenzioni 0 scoperte nel mondo industriale; quelle che guarentiscono l’uso esclusivo dei nomi, dei marchi o segni distintivi in cose d’industria e di commercio; e quelle che danno norma ai di- ritti degli autori di opere, fanta letterarie quanto artistiche, Sarebbe forse ottimo consiglio comprendere in una sola legge tutte le disposizioni relative a questi tre oggetti.

Presso di noi alla proprietá letteraria provvedono princi- palmente in odo alquanto imperfetto le lettere patenti del 26 febbraio 1826, le quali concedono agli autori il diritto