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a ETA

Le proposte per la nomina del presidente e dei consiglieri saranno deliberate in Consiglio dei ministri.

Il presidente presterá giuramento nelle mani del Re, e gli altri membri lo presteranno nelle mani del presidente di- nanzi alla Corte riunita.

Art. 6, Il presidente ed i consiglieri della Corte dei conti saranno inamovibili dal giorno del loro ingresso in funzione.

Non potranno essere rivocati od altrimenti allontanati dal servizio, se non per decreto reale preceduto da parere con- forme di una Commissione composta dei presidenti e vice- presidenti del Senato, della Camera dei deputati e del Consi- glio di Stato. è si

I presideoti ed i vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati conserveranno la qualitá di membri della Com- missione anche nell’intervallo delle Sessioni e delle Legisla- ture.

La presidenza apparterrá al presidente del Senato.

Art. 7. Il segretario generale sará nominato, per la prima volta, sulla proposizione del ministro delle finanze, e succes- sivamente sulla nroposizione della Corte,

Esso non potrá essere rivocato od altrimenti allontanato, se non in seguito a deliberazione della Corte.

Art. 8. La Corte dei conti avrá inoltre presso di sè un uf- fizio di segreteria composto e stipendiato nel modo che sará determinato per reale decreto.

Art. 9. Le prime nomine degli impiegati di segreteria avranno luogo sulla proposizione del ministro delle finanze.

Successivamente le nomine o promozioni degli impiegati di segreteria verranno fatte sulla proposizione della Corte.

L’allontanamento di essi dal servizio avrá luogo sulla pro- posizione della Corte. i

Caro II. — Attribuzioni e doveri della Corte dei conti.

Art. 40, Le attribuzioni del controllo generale, e quelle fra le attribuzioni della Camera dei conti che concernono la contabilitá dello Stato e delle provincie sono affidate alla Corte dei conti, in quanto non sia altrimenti disposto colla presente legge.

Le disposizioni della legge del 23 di marzo 1853, e quelle dei regolamenti emanati per l’esecuzione della legge mede- sima sono applicabili alla Corte dei conti per tutto ciò che ivi si riferisce al controllo generale, ed alla Camera dei conti.

Un regolamento approvato per deereto reale, da pubbli- carsi ed inserirsi negli atti del Governo, determinerá il modo nel quale la Corte dei conti dovrá esercitare le attribuzioni che le sono conferite.

Art. 11. Spetta alla Corte d’invigilare a che la liquidazione

ed il pagamento delle spese si facciano in conformitá delle leggi e dei regolamenti, ed è suo stretto dovere di opporsi nei modi stabiliti dalla legge sopraccitata a tutto ciò che sia loro contrario.

Art. 12. È parimente uffizio della Corte di accertare e pa- rifcare i conti d’amministrazione prescritti dagli articoli 46 e 47 della stessa legge, e di accompagnare la dichiara di loro parificazione con tutte le osservazioni che le sia occorso di fare tanto nell’esame dei conti medesimi, quanto nei casi accennati dal precedente articolo 14,

Art. 13. La Corte dei conti ha pure incarico di esami- nare e liquidare i conti dei tesorieri ed altri contabili delle Stato, quelli dei copt<bili verso le provincie, ed altri che siano per legge sottoposti alla sua giurisdizione.

Potranno anche essere assoggettati per decreto reale alla giurisdizione di questa Corte i conti dei contabili di altre amministrazioni aventi un carattere d’interesse generale.

Art. 44, AMorquando la Corte riconosce che i conti dei suddetti contabili furono saldati o si bilanciano in toro fa- vore, ella ne pronuncia lo scaricamento, e prescrive, se è il caso, la restituzione della prestata cauzione e la cancella-

‘zione delle prese iscrizioni ipotecarie.

Se i contabili sono rimasti in debito, la Corte stabilisce un termine dentro il quale essi debbano saldarlo.

In ogni caso le decisioni della Corte sono trasmesse per la loro esecuzione al ministro delle finanze se trattasi di con- tabili verso lo Stato, ed alle provinciali amministrazioni se i conti riguardano i loro interessi.

Art. 15. Le decisioni proferite dalla Corte in virtú dei pre- cedenti articoli 13 e 14 sono definitive.

Tattavia per lo spazio di tre anni dalla data del pronun- ziato giudizio, esso può essere sottoposto a revisione dalla Corte medesima, sia a richiesta del contabile interessato, sia d’ufficio per errori, ommissioni o doppio impiego riconosciuto nella verificazione di altri centi.

Dopo il suddetto termine di tre anni non può Ja Corte pro- cedere a revisione, fuori del caso in cui abbia giudicato su produzione di falsi documenti.

Art. 16. Occorrendo che nell’esame dei conti si riconosca potersi ad alcuno apporre atti di concussione, o falsificazione di carte, è debito della Corte di rendere informato il Mini- stero di finanze e quello di grazia e giustizia, affinchè sia da essi fatto procedere contro gli autori davanti ai giudici com- petenti.

Art. 417. Nei casi di accertate deficienze, o di cessazione dei tesorieri ed altri contabili dal loro uffizio, la Corte fissa i termini entro i quali debbono i conti essere deposti nella sua segreteria, senza pregiudizi delle disposizioni che dipendono dai rispettivi capi di amministrazione.

Art. 18. La Corte provvede contro i tesorieri ed altri con- tabiti che siano in ritardo a presentare i propri conti anche imponendo loro una pena pecunaria, la quale non potrá ec- cedere un terzo degli stipendi, aggi ed indennitá loro com- petenti pel tempo trascorso dopo la scadenza del termine loro prefisso con speciale eccitamento.

L’applicazione di questa penale disposizione debb’essere fatta sopra richiesta del piú giovane consigliere della Corte, rappresentante in questo caso il pubblico Ministero, sentito o debitamente chiamato il tesoriere o contabile ritardatario.

Art. 19. Sono per ora affidate a questa Corte le attribu- zioni non contenziose esercitate dalia Camera dei conti, rela- tivamente alle zecche, ed al debito pubblico dello Stato.

Saranno provvisoriamente disimpegnate da un consigliere della Corte, designato dal presidente, le funzioni attribuite al controllore generale dal regio brevetto del 21 seltembre 18%1,

Art. 20. Debbono essere presentati alla Corte dei conti per essere vidimati e trascritti nei di lei registri tutti i de- creti reali, qualunque sia il Ministero dal quale emapino î decreti dei ministri portanti approvazione di contratti, qua- lunque ne sia la forma; quelli contenenti autorizzazione di spese da farsi ad economia e tutti i provvedimenti di nomina, promozione e traslocazione d’impiegati.

Art. 21. Le liquidazioni delle pensioni di ritiro o di ri- forma a carico dello Stato, come pure quelle di pensioni o sussidi a vedove od orfani debbone essere trasmesse alla Corte dei conti, insieme con tutti i documenti che servono a loro giustificazione.

Qualora la Corte le irovi regolari, è da essa proceduto alla registrazione dei relativi decreti di concessione.

Nel caso opposto la Corte procede nel modo accennato dal- l’articolo 33 della legge 23 marzo 1853. i