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mozione, ma altresi semprechè trattisi di semplice sospen- gione o di temporario allontanamento di aleuno di essi mem- bri della Corte, essendo ovvio il vedere che, ove si lasciasse libera facoltá al potere esecutivo di sospendere alcuno dei membri della Corte, facilmente riescir potrebbe illusoria la guarentigia dell’icamovibilitá,

Ma se si riconobbe Ja convenienza di rendere inamovibili il presidente e i consiglieri della Corte dei conti per mag- giormente assicnrare ia loro indipendenza nell’esercizio delle delicate funzioni che dalla legge sono ad essi attribuite, non cosí parve che vi potessero essere buone ragioni per esten- dere l’inamovibilitá al segretario, il quale debbe essere bensí persona di tutta confidenza della Corte da cui essenzialmente dipende, ma non è chiamato ad esercitare fanzioni che sieno per loro stesse indipendenti.

Sembrò opportuno di attribuire al ministro delle finanze anzichè alla Corte la facoltá di provvedere per la prima no- minazione del segretario generale e degli altri impiegati di

segreteria, perchè avendosi un numero assai considerevole.

d’impiegati del controllo e della Camera dei conti, il quale certamente eccede i bisogni della Corte, molto conviene di fissare Ja scelta sopra dei medesimi, mentre la Corte appena costituita non potrebbe trovarsi in grado di scegliere in modo conveniente fra persone da essa non conosciute. Al- tronde è facile di comprendere, che nella prima composi- zione si dovrá necessariamente aver cura di combinare la cosa in maniera che gli interessi dell’erario e del servizio dello Stato siano conciliati coi rigeardi dovuti a chi giá si trova in impiego, .ciò che pare possa farsi meglio dal Mini- stero anzichè dalla nuova Corte, Evidente è la differenza che presentano le prime e le successive nomine; per le prime la Corte mancherebbe di dati per appoggiare con cognizione di causa le relative proposizioni; non cosí per le altre le quali avranno luogo dopochè essa avrá potuto apprezzare il merito de’ suoi impiegati. Per altra parte egli è a ritenersi che le ineumbenze affidate al controllo generale sono di natura tale che vi si debbe evitare qualunque interruzione anche brevis- sima e questa non potrebbe a meno di succedere ove al mo- mento in cui la Corte dovrá entrare in funzioni si dovesse ancora pensare alla composizione de’ suoi uffizi.

Si è coll’articolo 13 ravvisato opportuno di riservare al potere esecutivo la facoltá di soltoporre alla giurisdizione della Corte i contabili di altre amministrazioni, aventi un ca- rattere d’interesse generale, essendo a desiderarsi che la giu- risdizione di cui è caso venga ad estendersi per quanto, sará possibile, essendovi amminjsirazioni che hanno maneggio di fondi considerevoli.

Si lasciano alla Corte colí’articolo 19 le attribuzioni miste che appartengono a termini delle vigenti leggi al magistrato della Camera dei conti in ordine al debito pubblico, in quanto che nen si riferiscono al contenzioso amministrativo, il quale non potrebbe conservarsi nella Corte anzidetta, sic- come quella che non ha nè forma nè istituzione analoga a corpi giudiziali.

Quanto alle altre attribuzioni che erano proprie del com-

missario regio, e che poi vennero trasferite nell’uffizio del ‘

controllore generale col regio brevetto del 2, e successive patenti del 28 settembre 1841, si credette egualmente utile di affidarle per ora alla Corte dei conti, salvo nella parte re- lativa alla nomina di un controllore alla cassa del debito

pubblico, che è conveniente lasciare al ministro delle fi- nanze,

Trattandosi poi d’incumbenze che in forza dei succitati provvedimenti venivano disimpegnate dal primo uffiziale del

controllo, pare che non dall’intiero corpo della Corte nè deb- bano, pè possano venir adempiute, ma bensí da uno dei membri di essa che verrebbe dal presidente delegato.

Sembrò poi opportuno di inserire nell’articolo 24 una di- sposizione per cui l’uffizio del controllo generale delle fi- nanze venga abolito, giá essendosi in altro progetto di legge, pure oggi presentato alla Camera, provveduto per l’abolizione della Camera dei conti, e di comprendervi altresí quella di- spoesizione che concentra nel Ministero delle finanze la vigi- lanza materiale sulle casse dei contabili, e sui magazzini di materie spettanti allo Stato, e che pone i controllori sotto la dipedennza dello stesso Ministero.

Questo controllo sostanzialmente materiale ha un carattere ben diverso da quello che la Corte esercita sulla legalitá de- gli atti amministrativi del Governo, ed è tale che meno facil- mente può esercitarsi da un corpo collegiale, e costituisce anzi una delle principali parti della risponsabilitá propria del ministro delle finanze, il quale, a seconda delle esigenze, as- sai meglio di quello che possa un corpo collegiale, è in grado di dare quei provvedimenti pronti ed efficaci che giovino ad imprimere agli agenti deputati a questo materiale controllo la necessaria attivitá e sollecitudine.

Queste sono le principali disposizioni del progetto di legge che ho l’onore di sottoporre alle vostre deliberazioni,

Quelle altre disposizioni che saranno necessarie per rego- lare le funzioni del nuovo magistrato, soprattutto nel modo con cui dovrá esercitare il controllo preventivo, potranno con- venientemente lasciarsi al regolamento da emanare, sulla pro- posta della Corte medesima, e che potrá piú facilmente di una legge essere emendato secondo i dettati dell’esperienza, quando la pratica ne segni le imperfezioni.

PROGETTO DI LEGGE.

Caro I. — Istituzione, prerogative e stipendi della Corte dei conti.

Art. 4. È instituita una Corte dei conti pel controllo della contabilitá dello Stato, e per la revisione dei conti che si ren- dono dai contabili.

Art, 2. La Corte sará composta di un presidente, di sei consiglieri e di un segretario generale. .

La presenza di tre consiglieri, oltre il presidente o chi ne tenga luogo, sará necessaria per le decisioni definitive in- torno ai conti.

Art. 3. La Corte dei conti prenderá rango immediatamente dopo la Corte di cassazione, e godrá di tutte le prerogative che a questo competono.

Il presidente verrá per rango ilumediatamente dopo il primo presidente della Corte di cassazione, ed i consiglieri della Corte dopo i consiglieri di Cassazione.

Il segretario generale avrá rango immediatamente dopo i consiglieri della Corte,

Art. 4. Il presidente godrá dell’annuo stipendio di 12,500 lire; lo stipendio dei consiglieri sará, di lire 7000 e quello del segretario generale di lire 6000,

Questi stipendi saranno aumentati di un decimo pei con- siglieri e pel segretario generale dopo dieci anni di esercizio di una di tali cariche, ovvero dopo quarant’anni di questo ed altro servizio dello Stato.

Art. 5. I funzionari ed impiegati della Corte saranno no- minati per decreto reale contrassegnato dal ministro delle fi- nanze,