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AC.

l’amministrazione, ovvero alla magistratura, il progetto la- scierebbe intatta una tale questione che non è scevra di dif- ficoltá, cosicché l’ufficio stesso continuerebbe provvisoria- mente a sussistere, stando isolato sino all’emanazione di una apposita legge, la quale si potrebbe anche maturare durante il corso del presente progetto.

PROGETTO DI LEGGE.

Art, 1, Il magistrato della Camera dei conti e l’ufficio del procuratore generale del Re sono aboliti.

Art. 2. Alle attribuzioni del magistrato suddetto, cha ri. sguardavano la pubblica contabilitá, Ie zeeche ed il debito pubblico, provvede la legge istitutiva della nuova Corte dei conti.

Art. 3. La giurisdizione che aveva la Camera dei conti in ordine al tabellione ed agli uffizi delle ipoteche sará eser- citata dalle Corti d’appello nel rispettivo loro distretto, sin- chè emanino nuove disposizioni di legge sulla materia.

Art. i. La conservazione degli archetipi dei pesi e misure, dei punzoni che servono pel marchio dell’oro e dell’argento, delle filigráne per la carta bollata e delle altre matrici che custodivansi presso la delta Camera è affidata alla direzione generale degli archivi dello Stato.

Art. 5, Gli archivi del magistrato della Camera saranno sottoposti alla direzione generale di quelli dello Stato, sepa- randone i documenti relativi ai conti dell’ultimo decennio, i quali saranno deposti negli archivi della nuova Corte dei conti,

Art, 6. Le attribuzioni che aveva il magistrato della Ca- mera quale giudice d’Appello e supremo del contenzioso am- ministrativo sono devolute al Consiglio di Stato in confor- mitá della legge di riordinamento del medesimo e salvo ie restrizioni sancite nell’articolo seguente.

Art. 7. Cessano di appartenere alla competenza dei tribu- nali del contenzioso amministrativo :

1° Le controversie relative alla riscossione dei diritti d’in- sinuazione, di emolumento, di successione, d’ipoteca e di do- gana;

2° Quelle concernenti ai crediti demaniali, di cui all’arti-

colo 26, numero 2, del regio editto 29 ottobre 1847;

5° Quelle risguardanti l’intelligenza e l’eseguimento degli affittamenti di beni stabili fatti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dalle opere pie od altri corpi morali; fermo in ordine alle semplici opposizioni agli atti esecutivi per l’e- sazione dei fitti il disposto dell’articoio 27, numero 5, e del- articolo 40 dell’editto precitato ;

4° L’interpretazione in via di massima delle tariffe e dei regolamenti daziari, la quale n9n potrá piú aver luogo se non nel modo stabilito pella formazione di tali regniamianti e ta- riffe ;

d° La cognizione delle contravvenzioni alle leggi sui di- ritti d’insinuazione, di successione, d’ipoteca, di emolumento, e di dogana e tutte quelle di cui all’articolo 37 del citato editto. °

Art. 8. Le materie tolte nei numeri i, 2, 3 e 3 dell’arti- colo precedente alla competenza dei tribunali del conten- zioso amministrativo sono devoluta all’autoritá giudiziaria.

Si osserveranno in proposito le regole di competenza sta- bilite dalle leggi generali.

Le controversie però di cui al numero 4 deli’articolo pre- cedente, ed i giudizi per contravvenzioni alle leggi sulle stesse materie sono riservati, senza distinzione di somma,

alla cognizione dei tribunali di prima istanza, i quali 0sser- veranno in tali casi la procedura stabilita pei Consigli d’in- tendenza dall’editto del 29 ottobre 1847.

I tribunali suddetti pronvuncieranno inappellabilmente ri- guardo ai diritti d’insinuazione, di emolumento, di succes- sione e d’ipoteca, salvo ricorso alla Corte di cassazione, il quale sará ammesso senza il deposito preventivo, di cui al- l’articolo 7 del regolamento annesso ali’editto organico di detta Corte.

In tali casi la Corte di cassazione annullando il giudicato pronuncia nel merito.

Art. 9. L’amministrazione conserva in ogni tempo l’attri- buzione di provvedere alla manutenzione ed al ristauro delle strade reali, provinciali e comunali e degli argini, non che alla libera e sicura viabilitá di esse strade, e di rimuovere ogni novitá pregiudicievole alla conservazione delle mede- sime e delle loro dipendenze, come pure ogni ostacolo o no- cumento frapposto alla navigazione dei fiumi od al libero corso dei medesimi e dei torrenti, rivi e scolatori pubblici.

I provvedimenti dell’amministrazione a questo riguardo non pofranno essere impediti, nè infirmati o censurati, nè la loro esecuzione fermata o sospesa dall’autoritá giudiziaria, salvo il ricorso di opposizione o richiamo contro i medesimi in via di contenzioso amministrativo a termini delle veglianti leggi.

Art. 10, S’intenderá sempre riservata all’amministrazione l’attribuzione di verificare la respingenza degli argini, e di statuire in conseguenza se debbano essere conservati 0 di- strutti.

Art. 41, L’ufficio dell’avvocato patrimoniale regio sará og- getto di legge speciale.

Istituzione d’una Corte dei conti (4).

Progetto di legge presentato alla Camera il 5 maggio 1854 dal ministro quardasigilli reggente il dica- stero dell’interno (Rattazzi).

Sicnori! — Nel progetto di legge presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 5 marzo 1852 il Ministero, in- sieme al riordinamento dell’amministrazione centrale e della contabilitá generale, aveva altresí proposto la creazione di una Corte dei conti. Se non che la Camera, approvando la parte di quel progetto concernente l’amministrazione cen- trale e la contabilitá generale, riservava, d’accordo col Mini- stero, ad altra epoca la discussione della parte relativa al- l’ordinamento della Corte dei conti, onde farne argomento di ulteriori studi, avuto riguardo alle difficoltá di combinare ad un tratto i provvedimenti collegati colla progettata isti- tuzione di essa Corte e col conseguente riordinamento del contenzioso amministrativo.

Il Ministero frattanto non ha mancato di riprendere in e- same il complesso delle disposizioni legislative a tale effetto divisate, e d’introdurvi quelle modificazioni che lo studio della materia fece conoscere piú acconcie allo scopo della nuova istituzione, eliminandone quanto concerneva il con- fenzioso amrainistrativo, il cui ordinamento formerá oggetto, secondo il veto della Camera, di un separato progetto di legge che le verrá oggi stesso presentato dal ministro per gli affari dell’interno.

(1) Vol, I Documenti, Sessione 1852, pag. 88.