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SESSIONE DEL 1853-54

TIE RS

Hanno voto deliberativo nelle discussioni ove furono rela- tori, consaltivo nelle altre.

Art. 12. Il presidente del Consigiio può invitare persone distinte per cognizioni speciali ad intervenire nelle sedute

per darvi un voto consultivo, o seltanto per somministrare

schiarimenti.

Trattandosi di funzionari del Governo, l’invito ha luogo per mezzo del ministro da cui essi dipendono, e col di lui as- senso,

Art. 43.1 ministri possono intervenire, ma senza voto de- liberativo, alle discussioni del Consiglio di Stato, nei casi contemplati dagli articoli 13, 46 e 17, o deputarvi chi li rap- presenti per le comunicazioni e dilucidazioni necessarie.

Art. 14. Il presidente, i vice- presidenti, ed i consiglieri di Stato prestano giuramento nelle mani del Re.

1 funzionari ed impiegati applicati al Consiglio lo prestano nelle mani del ministro dell’interno.

Caro IL — Delle attribuzioni del Consiglio di Stato.

Art. 15. II Consiglio di Stato è sentito come corpo con- sultivo:

41° In tutti i casi nei quali la legge richiede il suo voto;

2° Sui progetti di legge, od altri affari per cui i ministri del Re stimano d’interrogarlo.

Art, 16. Oltre i diversi casi in cui le leggi speciali prescri- vono che intervenga il parere del SERRA di Stato, esso debb’essere sentito :

4° Sopra tuiti i progetti di regolamenti generali d’ammi- nistrazione pubblica ;

2° Sulla concessione di lettere di naturalitá, e sull’autoriz- zazione a regnicoli di acquistarla all’estero, 0 di prendervi servizio senza perdere 1 diritti civili;

3° Sui provvedimenti che portano creazione di enti morali ;

4° Sulle domande di estradizione;

8° Sulle controversie con Governi esteri in ordine ai limiti dello Stato.

Art. 17. Sará ancora sentito il Consiglio di Stato:

4° Quando si tratti di eseguire ad economia, per conto dello Stato, una spesa eccedente le lire due mila;

2° Sulle domande d’indennitá falte da chi contrasse collo Stato, sulle remissioni di somme dovute all’erario pubblico, che si tratti di concedere in dipendenza di giuste cause, e sulla concessione delle dilazioni di DERE per un tempo eccedente i sei mesi.

Art. 18. Il Eonsiglio di Stato statuisce quale giudice in ap- pello dalle decisioni proferite dai Consigli di Governo, senza distinzione di somma.

Art. 19. Esso inoltre esercita in prima ed ultima istanza Îa giurisdizione giá riservata alla Camera dei conti dagli arti- coli 80, 109, 110, Hti e 173 della legge del 30 giugno 1840 sulle miniere, cave ed usine,

Art. 20. Pronunzia pure in prima ed ultima istanza:

4° Sulle controversie tra lo Stato ed i suoi creditori, ri- guardanti l’intelligenza dei contratti di prestito nazionale, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre leggi sul de- bito pubblico;

2° Sui riciriami relativi alla liquidazione di pensioni a ca- rico dello Stato.

Art, 24.. Appartiene ancora al Consiglio di Stato la risolu- zione dei conflitti tra l’autoritá giudiziaria e l’amministra- zione od il contenzioso amministrativo, tra i tribunali ci- vili ed i militari, tra la giurisdizione marittima e le altre.

"Art, 22. Spetta infine al Consiglio di Stato di risolvere i conflitti fra due Consic?i di Governo.

Capo III. — Della procedura presso il Consiglio di Stato.

Art. 23. Sugli affari deferiti al Consiglio di Stato quale corpo consultivo delibera il Consiglio riunito, o solamente la sezione cui la materia concerne, secondo è prescritto dalle leggi, ed in difetto dal regolamento del Consiglio.

Art. 2, Saranno sempre discussi dal Consiglio riunito i pro- getti di leggi o di regolamenti generali di amministrazione pubblica.

Art. 25. Le discussioni del Consiglio riunito debbono essere precedute da un parere preparatorio della sezione cui la ma- teria riguarda,

Art. 26. Le decisioni sui conflitti sono riservate al Consi- glio riunito, previo voto preparaterio della sezione di legis- lazione.

Quando il conflitto sia nato tra la sezione del contenzioso dei Consiglio stesso ed un’altra giurisdizione, i membri di deita sezione non prenderanno parte alla decisione del Con- siglio, ed invece loro interverranno alla seduta i consiglieri di Stato in servizio straordinario. i

Art. 27. Negli affari contemplati dagli articoli 18, 19 e 20 pronunzia la sezione del contenzioso.

Art. 28. Le sedute della sezione del contenzioso sono pub- bliche.

Art. 29. Si osserveranno presso la sezione del contenzioso le forme di procedura e le norme pei giudizi di rivocazione giá stabilite dalla legge per la Camera dei conti.

Tuttavia le parti dovranno essere rappresentate da avvo- cati ammessi al patrocinio presso la Corte di cassazione, mu- niti a tal fine di mandato speciale.

Essi perciò firmeranno le memorie da presentarsi nell’in- teresse delle parti, e sará loro riservata la facoltá di rasse- gnare osservazioni orali all’udienza.

Art. 50. Le funzioni del Ministero pubblico presso la se-. zione del contenzioso saranno esercitate da quelli fra i refe- rendari del Consiglio di Stato che verranno a questo fine designati annualmente dal Re.

Art. 31. il Consiglio riunito e le sezioni deliberano a mag- gioranza assoluta di voti,

Art. 32, Il regio editto del 18 agosto 1851 e le regie pa= tenti dei 13 settembre e 20 ottobre stesso anno sono abro- gati.

Abolizione della Camera dei conti, e disposizioni sul contenzioso amministrativo (1).

Progetto di legge presentato alla Camera il 5 maggio 1854 dal ministro guardasigilli reggente îl dica= stero dell’interno (Rattazzi).

Stexori! — II Ministero, comunicando al Consiglio di Stato le proprie idee sul contenzioso amministrativo, gli segnava due basi invariabili : la prima di attribuire al Consiglio stesso la qualitá di giudice supremo in tali materîe; la seconda di restringere, per quanto fosse possibile, la competenza dei tribunali amministrativi.

Quindi il Consiglio, nell’accingersi ad elaborare il pro- getto di legge di cui era richiesto, si attenne senza discus- sione a quei due punti di partenza, e procedette senz’altro

(1) Vedi 1° vol. Documenti, Scss. 1851, pag. 328.