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DOCUMENTI PARLAMENTARI

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vinciale, e Ie indennitá di trasferta, e soggiorno dei membri di questa Commissione ;

5° La stampa dei bilanci e dei conti provinciali, e degli atti del Consiglio;

6° L’ordinamento e la conservazione dell’archivio provin- ciale;

7° L’incasso dei fondi provinciali ;

8° La sistemazione, ed il mantenimento dei ponti, degli argini, e delle strade provinciali, il mantenimento delle pro- prietá stabili, e generalmente la conservazione del patri- monio della provincia ;

9° Il pagamento dei debiti esigibili ;

10. Le spese risultanti da precedenti deliberazioni del Con- siglio provinciale, esecutorie e non abrogate;

41. Le quote dovute in dipendenza di consorzi legalmente stabiliti; °

12. Lo somministranza, o fitto del locale occorrente ad uso di caserma pei carabinieri reali applicati alla tutela dell’or- dine pubblico nella provincia, ed il mobilio delle caserme stesse;

13. La spesa dei trovatelli per la concorrente dichiarata dalla legge a carico della provincia, e la quota di questa nelle spese di ricovero dei maniaci indigenti, secondo il ri- parto di cui al numero 23 dell’articolo 139.

Ed infine ogni spesa posta dalle leggi a carico dei bilanci provinciali.

Art. 265, Potrá, con legge speciale, essere fatta obbliga- toria ad una od a piú provincie la costruzione di ponti, ar- gini e strade, quando l’interesse pubblico lo richieda.

Art, 266, Ogni altra spesa è facoltativa.

Art. 267. Per far fronte alle passivitá della provincia in caso d’insufficienza delle rendite, si supplirá con una so- vrimposta ripartita in eguale proporzione sopra tutte le contribuzioni dirette.

Art. 268, Il limite massimo della sovrimposta sará fissato per ciascuna provincia con legge speciale.

Art. 269. La contabilitá degli stabilimenti speciali della provincia, amministrati dal Consiglio provinciale a termini dell’articolo 228, fa parte del bilancio provinciale.

Art. 270, Il conto del tesoriere provinciale è approvato dalla Corte dei conti.

Art. 274, Saranno osservate, pei contratti delle provincie, le norme stabilite per quelle dei comuni nella sezione IV, capitolo 7, titolo 1 della presente legge.

Potranno però farsi senza le formalitá degli incanti i con- tratti provinciali non eccedenti le lire mille.

Caro VI. — Delle attribuzioni dell’autoritá governativa in ordine al’amministrazione provinciale.

Art, 272. Tutte le deliberazioni dei Consigli provinciali, e tutte quelle delle Commissioni provinciali risguardanti l’am- mipistrazione della provincia saranno trasmesse per copia al governatore della divisione entro cinque giorni dalla loro data.

Art, 273, Il governatore procederá riguardo alle medesime come è prescritto per l’intendente negli articoli 191, 192 e 193 della presente legge. .

La decisione attribuita in questi articoli al governatore sará riservata al Re, il quale pronunzierá definitivamente, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 274. Saranno pure applicabili agli atti dell’ammini- strazione provinciale agli articoli 194, 198 e 196 di questa legge.

Art. 275, Saranno approvate con decreto reale, previo il

voto del Consiglio di Stato, le deliberazioni dei Consigli e delle Commissioni provinciali della natura ed entitá contem- plate negli articoli 197 e 198.

Art, 276. Le attribuzioni conferite agli intendenti rispetto all’amministrazione comunale negli articoli 199, 200, 201; 202, 203 e 204 della presente legge saranno in ordine alla amministrazione provinciale esercitato dal governatore civile, previo il parere del Consiglio di Governo.

Art. 277. Le deliberazioni dei Consigli provinciali che im- portassero la contrattazione di prestiti e la vincolazione dei bilanci per gli esercizi successivi, od una sovrimposta ecce- dente il maximum, saranno approvate con legge speciale.

Art. 278. Nel caso di scioglimento o mancanza inopinata del Consiglio provinciale, l’intendente eserciterá provviso- riamente per l’amministrazione della provincia le attribuzioni spettanti alla Commissione provinciale.

Art. 279. Quando l’urgenza dei provvedimenti fatti dall’in- tendente in virtú dell’articolo precedente non sia tale da escludere ogni indugio, essi saranno rassegnati all’approva- zione del Re, il quale statuirá sui medesimi, sentito il Consi- glio di Stato.

Caro VII. — Dei consorzi fra piú provincie.

Art. 280, Allorchè la sistemazione ed il mantenimento di’

strade, ponti ed argini provinciali interessa piú provincie, il progetto di consorzio indicante le proporzioni del concorso di ciascuna provincia nelle spese, è comunicato ai rispettivi Consigli provinciali.

Art. 281. Nel caso di dissenso è statuito con decreto reale, sentito il Consiglio di Governo della divisione ed il Consiglio di Stato.

Art. 282. Trattandosi della costruzione di strade, ponti, od argini nell’interesse di piú provincie, la formazione del consorzio avrá luogo nello stesso modo, previa comunicazione ai Consigli provinciali del progetto dell’opera col calcolo della spesa,

In questo caso però se il maggior numero degli interessati contesterá l’utilitá dell’opera, e perciò ricuserá di entrare nel consorzio, non si potrá provvedere se non per legge.

Art. 283, Ogni consorzio creaio a termini dei due articoli precedenti è rappresentato da una Commissione consortile composta di membri eletti dai Consigli provinciali interessati in quel numero per ciascuna provincia che debb’ essere stato determinato nella formazione del consorzio, convocata e pre- sieduta dal governatore della divisione. °

Art, 284, La Commissione consortile forma annualmente il bilancio delle entrate e spese consortili.

Delibera le spese che si rendono necessarie entro l’anno per oggetti non previsti nel bilancio, o previsti in modo insuffi- ciente, ed al termine dell’esercizio esamina il conto del me- desimo,

Art. 285. Il bilancio, il conto e tutte le deliberazioni della Commissione consortile sono approvate dal Re, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 286, Sono applicabili alle deliberazioni di tali Com- missioni le disposizioni relative a quelle dei Consigli provin- ciali,

Art. 287. Il governatore della divisione fa eseguire il bi- tancio, e le deliberazioni della Commissione, spedisce i man- dati di pagamento, fa tutti gli atti di amministrazione non riservati alla Commissione stessa, ed in caso d’urgenza prov- vede pure alle spese che richiederebbero una deliberazione della medesima, ma in tal caso dovrá al piú presto possibile convocarla, per riferirle il suo operato.