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un terzo della spesa, il rimanente è diviso fra tutti i comuni del distretto, compreso pure il capoluogo, in proporzione della somma delle contribuzioni dirette dovute allo Stato da ciascuno di essi, e risultanti dai ruoli dell’anno antecedente.

Art. 216. L’amministrazione dei fondi riuniti a terminî dell’ articolo precedente appartiene al comune del capo- luogo, il quale vi provvede coll’approvazione dell’intendente.

Occorrendo spese straordinarie, il comune stesso ne fa la proposta, e questa è comunicata agli altri comuni del distretto per le loro deliberazioni.

La maggioranza dei comuni deliberanti decide, salva l’ap- provazione dell’intendente,

Trascurandosi dal capoluogo di proporre, l’;intendente, dopo di averlo eccitato, vi supplirá col fare d’ufficio le ne- cessarie proposte ai comuni,

In ogni caso, se dopo gli eccitamenti legalmente faiti dal capoluogo o dall’intendente, la maggioranza dei comuni non delibererá, o rifiuterá di provvedere convenientemente, l’in- tendente decreterá d’ufficio le spese nei limiti del bisogno, sentita la Commissione provinciale,

Qualora i comuni di cui si tratta appartengano a provincie diverse, provvederá il governatore, sentito il Consiglio di Governo.

Art. 217. Per le altre spese obbligatorie che interessano piú comuni, questi concorrono in proporzione del vautaggio che possono risentirne. In caso di rifiuto o di disaccordo sulla proporzione dell’interesse rispettivo e sulla quota del con- corso, statuisce l’intendente, sentita la Commissione provin- ciale, salvo ricorso al governatore, il quale provvede defi- nitivamente, previo il parere del Consiglio di Governo.

Qualora gl’interessati appartengano a provincie diverse, statnisce il governatore, salvo ricorso al Re, il quale prov- vede definitivamente, sentito il Consiglio di Stato.

Se gli interessati appartengono a diverse divisioni, è sta- taito con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 218. I consorzi per spese facoltative saranno formati per unanime”consenso dei Consigli comunali di tutti i comuni chiamati a farne parte, e coll’approvazione dell’intendente, sentita la Commissione provinciale.

Quando gl’interessati appartengano a provincie diverse, il consorzio sará approvato dal governatore, sentite le Commis- sioni provinciali ed il Consiglio di Governo.

Art, 249, 1 consorzi formati a termini dell’articolo prece- dente, non potranno sciogliersi se non per consenso della maggioranza dei comuni interessati, e mediante l’approva- zione dell’intendente o del governatore, previi i voti dei corpi che furono sentiti per la loro formazione.

In tal caso dovrá essere deliberato ed approvato, insieme alle scioglimento, il piano di liquidazione degli interessi co- muni.

Art. 220. I consorzi contemplati negli articoli 247 e 218 saranno amministrati da una deputazione composta di quel numero di deputati per ciascun comune che sará stato fis- sato nella formazione del consorzio medesimo, in modo però che il numero totale non sia maggiore di dieci.

La deputazione sará convocata per la prima volla dall’in- tendente affinchè elegga il suo presidente. L’elezione avrá luogo &#maggioranza di voti, e potrá cadere sopra persona estranea alla deputazione,

Saranno applicabili alle adunanze ed alle deliberazioni della deputazione Ie norme stabilite per quelle dei Consigli comunali.

La deputazione fará pure annualmente il suo bilancio ed

il suo conto nelle forme prescritte pei bilanci e conti dei

SESSIONE DEL 1853-54 = Documenti — Vol. IL 178

comuni. Ma il bilancio, il conto e tutte le deliberazioni della — deputazione saranno sottoposte all’approvazione dell’inten- dente. i

Per l’approvazione del bilancio e del conto sará sentita la Commissione provinciale.

Art, 221. Se la provincia è interessata nel consorzio, la Commissione provinciale elegge uno o piú membri della de- putazione, siccome sará stato determinato nella formazione di esso consorzio.

In tal caso spelta all’intendente di designare il presidente della deputazione. °

Art. 229. Qualora sieno interessate nel consorzio piú pro- vincie, spetterá al governatore, sentite Ie Commissioni pro- vinciati, nen che il Consiglio di Governo, di approvarne la formazione, di designare il presidente della deputazione e di approvare successivamente le deliberazioni della mede- sima.

Se si tratterá di divisioni diverse, sará statuito con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art, 223. Le funzioni di tesoriere dei consorzi sono riser- vate ai tesorieri provinciali.

L’intendente può tuttavia affidarle col consenso della de- putazione agli esattori delle contribuzioni quando l’interesse del servizio lo consigli.

Art. 224, I mandati di pagamento sono spediti dal presi- dente della deputazione.

Art 225, È lecito agli interessati, formando il consorzio, di deliberare che le attribuzioni della deputazione siano affidate all’intendente,

In questo caso l’intendente forma il bilancio, sentita la Commissione provinciale, e sottopone il suo conto al gover- natore cui spetta di approvarlo, sentita la Commissione pro- vinciale, ed avuto il parere del Consiglio di Governo.

Art. 226. I consorzi, tanto obbligatorii che facoltativi, go- dono per la riscossione delle quote di contributo, anche do- vute da privati, dei privilegi stabiliti per l’esazione delle im- poste dirette.

TITOLO II.

DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

Caro I. — Disposizioni generali.

Art. 227. Le provincie sono enti morali aventi un’ammi» nistrazione. propria che ne regge e rappresenta gl’interessi,

Art. 228. Sono sottoposte all’amministrazione provinciale :

41° Le proprietá della provincia;

2° Le instituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della medesima per cui non sia stata dai fondatori stabilita un’amministrazione particolare, od ai quali non siano appli- cabili le regole degli istituti di caritá e di beneficenza, salva per gli stabilimenti ed istituti cosí eccettuati la sorveglianza degli amministratori provinciali nella conformitá di cui al- articolo 3;

5° I prodotti del sussidio lasciato a disposizione delle pro- vincie dal regio editto 14 dicembre 1818;

4° Gl’interessi dei diocesani quando, a termini delle leggi, sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

Art. 229. L’amministrazione d’ogni provincia è affidata ad un Consiglio provinciale e ad una Commissione provin- ciale.

L’intendente vi concorre nei limiti determinati dalla legge.