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Sezione IL — Dei bilanci, del maneggio dei fondi comunali, e deiconti.

Art. 148. Il bilancio annuo del comune comprende tutte le esazioni e tutte le spese le quali si prevede che avranno luogo dal 1° gennaio al 31 dicembre,

Saranno specificati in esso i mezzi di sopperire alle spese previste.

Art. 149, Nell’attivo del bilancio saranno primieramente iscritti gli avanzi disponibili degli esercizi anteriori risultanti dall’ultimo conto, e le eccedenze d’attivo che risultano dalla chiusura del bilancio dell’esercizio in corso.

Art. 150. L’’esazione delle entrate ed il pagamento delle spese comunali appartiene esclusivamente all’esattore delle contribuzioni dirette.

Tuttavia i comuni le cui rendite ordinarie eccedono le lire 50,000 potranno nominarsi un tesoriere particolare, il quale rimarrá estraneo alla riscossione delle contribuzioni dirette, godrá delle facoltá attribuite agli esattori, e sará sottoposto alle stesse discipline, se non che la sua malleveria sará deter» minata nell’atto di nomina, ed approvata dall’intendente.

Il montare delle rendite ordinarie dei comuni per l’effetto di questa disposizione sará desunto dalla media dell’ultimo quinquennio.

Art. 151. L’esattore promuove coi privilegi dei regi tri- buti le riscossioni secondo le indicazioni del bilancio di cui gli è rimessa copia, ed in conformitá dei ruoli che, approvati dall’intendente, gli sono trasmessi per originale.

Art. 152, Tutte le entrate non comprese in bilancio, che si verificassero dentro l’anno, devono essere denunziaîe all’in- tendente, e se ne rimetterá tosto la nota all’esattore perchè le riscuota. Occorrendo l’uso dei mezzi fiscali, la nota dovrá essere sottoposta all’intendente affinchè se vi ba luogo la renda esecutoria.

Art. 153. L’esattore eseguisce i pagamenti sopra mandati spediti dal sindaco e sino alla concorrenza per ogni articolo del fondo stanziato. Ogni pagamento fatto dall’esattore oltre al limite del relativo articolo rimane a suo carico.

Art. 154, Chiunque, dall’esattore in fuori, s’ingerirá senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un comune, rimarrá per questo solo fatto contabile, e sottoposto alla giu- risdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene por- tate dal Codice penale contro coloro che senza titolo s’inge- riscono in pubbliche funzioni.

Art. 155. I conti delle entrate e delle spese resi annual- mente dagli esattori o tesorieri comunali, saranno, previa de- liberazione del Consiglio comunale, assestati definitivamente dall’intendente, sentita la Commissione provinciale, salvo ri- corso alla Corte dei conti.

Art. 156. Le somme delle quali gli amministratori venis- sero dichiarati contabili saranno riscosse dall’esattore, come le altre entrate comunali,

“Art. 157. L’intendente provvede sí d’uffizio che sull’in- Stanza del sindaco pel trasporto del danaro comunale nella Cassa provinciale di deposito.

Art, 158. L’intendente può rendere obbligatorio il depo- sito dei fondi inoperosi nella Cassa centrale dei depositi o dei prestiti.

Sezione IV. — Dei contratti.

Art, 159, 1 coniraiti di vendita, quelli di locazione di sta- bili, eccettuato l’appigionamento d’alloggi, o d’altre parti di fabbricati urbani, quelli pure d’affittamento di dazi, od altre rendite, e gli appalti d’opere, o di somministranze, avranno

tigre all’asta pubblica, salvo che si tratti di valore non ecce» dente le lire 500, o d’oggetto d’assoluta urgenza, nei quali casi si potrá procedere a licitazioni private, od anche, sé fia d’uopo, far eseguire le opere ad economia.

Gl’intendenti potranno pur autorizzare le amministrazioni comunali a far contratti a trattativa privata, quando attesa la natara dell’oggetto, od in ragione d’altre particolari circo- stanze, l’interesse del comune lo richieda.

Art. 460. Potrá inoltre aver luogo per trattativa privata l’alienazione di beni usurpati in favore degl’usurpanti, quella dei siti attigui alle case private per dare migliore forma alle medesime, ed abbellire l’abitato, la cessione ai confrontanti dei siti abbandonati, e di quelli sopravanzati dagli acquisti fatti per l’eseguimento d’opere pubbliche.

Art. 161, Gli avvisi d’asta saranno pubblicati almeno otto giorni prima di quello fissato per l’incanto.

Ogniquavolta il prezzo d’asta ecceda le lire 10,000, l’avviso d’asta, indipendentemente dalle ordinarie pubblicazioni, e da quelle altre che l’amministrazione comunale stimerá conve- nienti, dovrá pur essere pubblicato nel capoluogo del man- damento, non che in quello della provincia, ed inserto nel giornale ufficiale della divisione.

Se il prezzo d’asta oltrepassa le lire 30,000 l’avviso è inol- tre inserto nel giornale officiale del regno.

Art. 162. Gli avvisi d’asta indicheranno:

4° Il luogo, giorno ed ora in cui s*aprirá l’incanto ;

2° La natura del contratto pel quale si chiama la pubblica concorrenza, l’oggetto del medesimo ed il prezzo d’asta in au- mento o diminuzione del quale si riceveranno le offerte;

3° Il metodo che si seguirá nell’incanto, quello cioè della estinzione di candele ;

4° I deposito da farsi dagli aspiranti all’asta, e la malle» veria di cui fosse imposto l’obbligo al deliberatario ;

5° Ove si voglia che gli accorrentiall’asta forniscano prove d’idoneitá, quali sieno.i documenti da presentarsi;

6° Il deposito presso l’ufficio comunale del quaderno dei capitolati e condizioni del contratto, acciò ognuno pessa ivi prenderne visione in ogni giorno ad ore indicate sino all’ora dell’incanto ;

7° Il termine entro il quale dopo il deliberamento sará ammessa l’offerta d’aumento o diminuzione del decimo 0 del ventesimo per promuovere un nuovo incanto secondo le norme qui appresso segnate, e l’ora in cui scadrá il termine stesso,

Art. 163. Nell’ora prestabilita l’autoritá che presiede al- l’asta fa pubblicare a suono di tromba o di tamburo, che l’in- canto sta per aprirsi, Quindi fa dar lettura agl’astanti dell’av- viso d’asta, e dei capitoli, e condizioni del contratto, e di- chiara aperto l’incanto sopra tali basi,

Art. 164. Se, non ostante la pubblicazione di cui all’arti= colo precedente, nessuno si presenterá, ovvero non verrá fatta veruna offerta, l’autoritá che presiede all’asta dopo aver aspettato per un°ora intiera dichiarerá deserto l’incanto, e né fará stendere processo verbale.

Art. 165. Presentandosi un’offerta, autoritá che presiede all’asta fa accendere successivamente tre candele, ciascuna delle quali possa durare almeno un minuto, e fa invitare ad alta voce chiunque voglia far altre offerte a presentarle mentre esse candele rimarranno aceese, t

Art. 166, Se nell’ardere delle tre candele si saranno pre» sentate offerte se ne accenderá una quarta, e successivamente delle altre sinchè dureranno le offerte.

Poi consumandosi due candele di seguito senza che in tutto il tempo delia loro durata siasi fatta alcuna offerta, e senza che il corso della licitazione sia stato interrotto da alterco