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DOCUMENTI PARLAMENTARI

Sezione LL, — Delle spese comunali e dei mezzi per sopperirvi.

Art. 138. Le spese sono obbligatorie o facoltative.

Art. 139. Sono obbligatorie nella conformitá prescritta dalle leggi le spese: ‘

1° Per la manutenzione del locale destinato agli uffizi co- munali ed alle adunanze dei Consigli, o perla locazione d’esso quando non appartenga al comune ;

2° Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti del comune e pel salario dei servienti ;

3° Per le spese d’ufficio e per l’archivio ;

4° Per je trasferte degli amministratori ed impiegati, 0 rappresentanti del comune ;

4° Per la riscossione delle entrate comunali ;

6° Per le imposte dovute dal comune ;

7° Pel mantenimento delle proprietá stabili, e generale mente per la conservazione del patrimonio comunale ;

8° Pel pagamento dei debiti esigibili, e per lo stanziamento in bilancio, nel caso di lite, delle annualitá solite imporsi a favore dei terzi, onde si tengano in serbo fino alla risoluzione della lite ;

9° Per la sistemazione ed il mantenimento delle strade co- munali e delle traverse nell’abitato delle strade reali e pro- vinciali;

10. Pel mantenimento delle vie interne e delle piazze pub- bliche, laddove i regolamenti e le consuetudini non provve- dano altrimenti;

11. Per l’eseguimento dei piani d’ornato ;

412. Per la polizia locale ;

13, Pel culto e pei cimiteri ;

14, Per l’istruzione elementare dei due sessi ;

15. Perla milizia nazionale ;

16. Per l’abbuonamento alla raccolta ufficiale degli atti del Governo ;

47. Per gli uffizi elettorali ;

18. Pel locale e mobilio della giudicatura del manda- mento;

‘49. Per lo stipendio e le spese d’uffizio degli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza ; :

20. Per la casa d’arresto mandamentale e per la custodia dei detenuti ;

21. Pel locale e mobilio dell’uffizio ed archivio d’insinua- zione e per la legatura dei volumi di tale archivio ;

22. Per lo stipendio delle guardie forestali ;

253. Pel ricovero dei maniaci indigenti giusta il riparto ap- provato dall’autoritá superiore ;

, AN. Per l’eseguimento d’opere consortili debitamente ap- provate;

25, Pei registri dello stato civile ;

26. Per la statistica del comune e pel censimento della popolazione ; i i 27. Pel risarcimento dei-guasti e danni sofferti dagli uffi- ziali del comune in dipendenza dellegittimo esercizio delle ioro funzioni, nel qual caso il comune subentrerá nelle ra- gioni che possono spettare al danneggiato.

E generalmente quelle poste a carico dei comuni. da una

disposizione legislativa, o da precedenti deliberazioni del Consiglio comunale esecutorie e non abrogate. ‘Potrá pur essere dall’intendente fatta obbligatoria la co- struzione di ponti, strade, od argini comunali, quando la Commissione provinciale appositamente consultata renda voto favorevole, salvo ricorso del comune che si credesse leso al governatore della divisione, il quale statuirá definitivamente, sentito il Consiglio di Governo.

Art. 440, Le spese non centemplate nell’articolo prece- dente sono facoltative, °

Art. 441, Le spese degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale, a termini dell’articolo 5, faranno parte del bilancio comunale.

Art. 142. Lo stesso avrá luogo per le spese speciali d’am- ministrazione pubblica occorrenti nelle frazioni, e poste a loro esclusivo carico. Sono tali le spese di culto contemplate nelle regie patenti del 6 gennaio 1824, quelle dei cimiteri, e quelle d’istruzione elementare deliberate dai Consigli comu- nali sull’instanza degl’interessati, e per ultimo le spese di lite relative a tali oggetti.

I comuni potranno ripartire queste spese speciali nel di- stretto territoriale, e sugl’abitanti della frazione, mediante ruoli d’imposta da approvarsi dall’intendente.

Art. 145. I comuni provvedono alle proprie spese colle loro rendite, e nel caso d’insufficienza delle medesime colle imposte locali ammesse dalla legge.

Art, 144, Le imposte che i comuni possono stabilire sono le seguenti :

1° I dazi da riscuotersi per esercizio, o per abbuonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali di costru- zione, foraggi e strame, destinati alla consumazione locale, e non eccettuati per legge.

Non sará però mai imposto cnere, o divieto al transito im- mediato, se non che potranno essere determinate le vie di passaggio nell’interno dell’abitato, o ristretta la facoltá del transito alle vie di circonvallazione, quando queste sieno suf- ficientemente comode ;

2° La percezione con privativa d’esercizio di un diritto di peso pubblico e di misura pubblica senza carattere coattivo;

5° La tassa per occupazioni di suolo pubblico tanto perma- nenti che temporarie in occasione di fiere o mercati, con che venga unicamente ragguagliata all’estensione del sito occu- pato ed all’importanza della posizione per lo smercio ;

4° La tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizi rurali o delle greggie, od impiegati alla condotta dei ciechi ;

5° Una sovrimposta ripartita con eguale proporzione su tutte le contribuzioni dirette.

Art. 145. La prestazione delle comandate per la conserva» zione delle strade comunali è regolata da legge speciale.

Art. 146. Le imposte comunali deggiono sempre colpire in eguale proporzione i contribuenti.

Esse non possono eccedere la misura necessaria per sup- plire alla deficienza delle rendite,

Art. 147. Il comune non potrá eccedere nella sovrimpo- sta la media del decennio antecedente, nè la metá dell’am- montare delle imposte direite portate a favore dello Stato nei ruoli comunali dell’anno antecedente,

Nei casi eccezionali in cui si creda indispensabile d’oltre- passare questi limiti, saranno chiamati in apposita seduta del Consiglio comunale i maggiori imposti del comune in numero eguale a quello dei membri del Consiglio.

Se la maggioranza dei chiamati ai quali saranno comunicati i motivi d’eccedere detti limiti non vi aderirá, tal eccedenza non potrá aver luGgo salvochè venga autorizzata per legge, i

Le stesse disposizioni saranno applicabili se occorrerá d’ec- cedere i limiti sovraccennati nello stabilimento di sovrim- posta previsto dall’articolo 203.