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sono eseeutorie fra venti giorni dalla trasmissione, nel qual limite l’intendente può sospenderne l’esecuzione con decreto motivato, che notifica all’amministrazione comunale ed al governatore, il quale deciderá sentito il Consiglio di Governo, salvo appello al Re, che provvederebbe definitivamente, pre- vio il parere del Consiglio di Stato.

Siccome però potrebbe accadere che l’intendente non prov» vedesse sopra una deliberazione improvvida e pericolosa, cosí il Re, previo il parere del Consiglio di Stato, avrebbe altri venti giorni per cassarla, se «irregolare, eecedente la com- petenza, contraria all’interesse generale od alle leggi,» dopo il qual lasso di quaranta giorni diventa irrevocabile, salvo l’annullazione per legge.

Le deliberazioni per le quali richiede la legge l’approva- zione dell’autoritá superiore, non saranno, secondo ragion vuole, esecutorie se non dopo ottenuta questa approvazione medesima, salvo il ricorso a chi di diritto, in caso di rifiuto creduto indebito.

Qualche dubbio poteva sorgere quanto alle autoritá dalle quali fosse rispettivamente da ottenere la voluta approva- zione, o meglio quanto al riservare al Re quella di certi atti di maggior rilievo,

Un maturo studio della materia persuase di restringere l’in- tervento regio ai soli casi di appello. Cotesto sistema offrivasi anzitutto assai piú censono al generale principio di discen- tramento a cui tutta quanta la legge s’informa.

Secondo giá si è avvertito, i piú fondati gravami contro To accentramento amministrativo derivano non da ciò che P’au- toritá centrale eserciti una ingerenza, ma sí dal modo piut- tosto col quale ora la esercita, dagli incagli cioè e dagli in- convenienti ai quali dá origine la necessitá di far capo, da qualunque anche piú remota provincia dello Stafo, alla sede centrale del Governo, per pratiche spesso di una importanza sproporzionata al peso delle formalitá che l’accompagnano.

L’autoritá regia inoltre non deve mettersi troppo facilmente o troppo frequentemente a contatto cogli interessi locali. L’in- dole unicamente moderatrice della sua azione addimostra come il suo intervento debba restringersi a quei casi nei quali sia invocato, e nei quali apparisce come guardiano e tutore dei diritti o degli interessi compromessi o minacciati.

S’aggiunse un riflesso d’altro ordine, ma grave ed impor- tante anch’esso. Nel riordinamento dell’amministrazione pro- vinciale rimangono soppresse le divisioni amministrative conformemente al voto iteratarnente espresso in seno al Par- lamento nazionale, e ripetuto quasi unanime dai Consigli delle varie provincie. Ma, per una parte, il numero di queste essendo piuttosto considerevole, ed alcune anche di poco ri-

guardo, sia per l’estensione del territorio che per la cifra

della popolazione, nè sembrando d’altra parte opportuno il

“ momento di variarne la circoscrizione, l’azione del Governo e Punitá nazionale potrebbero trovarsi di soverchio indebo- lite, se mancasse assolutamente all’indirizzo, se non altro politico dello Stato, qualche punto centrale di convergenza a cui mettano capo le operazioni relative a quelle provincie che abbiano fra di loro qualche maggiore analogia.

A tale intento, per mantenere cioè tra il Governo centrale

. Ila provincia ed il comune una giusta gradazione, che assi- curi ed agevoli l’azione suprema dello Stato, e rassodi il vin- colo civile e politico delle singole parti dello Stato fra di loro, in luogo delle attuali divisioni, si porrebbero, secondo il pro- getto, alcuni Governi civili, minori in numero, destinati es- senzialmente ad essere centri politici, con a capo un alto

funzionario col titolo di governatore, assistito da un Consiglio —

speciale, detto di Governo, che riunirebbe il duplice carat-

tere giudiziario e consultivo degli attuali Consigli d’inten- denza.

Dapprima erasi pensato che questi governatori avessero solo attribuzioni politiche.

Ma quando si pose mente alla opportunitá di attuare lar- gamente il discentramento, togliendo la necessitá di portare certe pratiche sino alla sede del potere supremo, i geverna- tori civili rimaser@ naturalmente designati come i funzionari, ai quali, meglio che a qualunque altro, convenisse affidare quelle altribuzioni amministrative, che la legge vigente ri- serva al Re, e delle quali non si credette bene fossero inve- stiti i semplici intendenti.

ll che, mentre riusciva piú razionale e conferiva ad una migliore distribuzione delle parti del nuovo ordinamento am- ministrativo, presentava pur anche cotesto vantaggio di assi- curare ai governatori civili una maggiore autoritá nelle sin- gole provincie, comprese entro Ja cerchia dell’alta giurisdi- zione loro assegnata.

Anche rispetto ai bilanci fu ampliata l’azione dell’autoritá locale, perchè, secondo la legge vigente, alla loro validitá richiedesi quando l’approvazione dello intendente generale, quando quella del Re medesimo,

Invece d’ora innanzi l’intendente ne fará lo esame (esame, non approvazione), e diverrá esecutorio fra tre mesi dalla trasmissione, salvo all’intendente stesso l’uso, entro questo termine, delle facoltá che gli sono attribuite per rettificarlo a termine di legge.

D’onde appare come anche qui siano conciliati i due prin- cipii, discentramento, tutela : discentramento, dacchè tutto finisce in via normale all’intendente; tutela, dacchè può que» sti sospendere la esecuzione di un bilancio vizioso.

Caro X. — Disposizioni di sanzione penale.

Concordano pienamente cogli articoli 177, 178, 179 e 180 della legge vigente.

Caro XI. — Consorzi fra piú comuni.

Frequentemente accade che sorga da un complesso di ac- cidentalitá un interesse identico a piú comuni ; interesse cir. coseritto o in ragione di materia o\in ragione di tempo, ma che per quanto possa essere passeggero, vuole però, finchè sussiste, essere tenuto a calcolo, e soddisfatto nel miglior modo.

Allo stato attuale della nostra legislazione, quando si avvera ipotesi siffatta, mancano norme stabili ed uniformi, salve certe speciali materie, come a dire quelle alle quali provvedono ole lettere patenti del 29 maggio 1847 o quelle del 31 dicembre 1842. Eppure non è forse argomento nel quale sia piú utile, o dovrei dire necessario lo avere una regola certa e precisa, perchè (siane causa la infinita varietá e mutabilitá delle cir- cosfanze, o spesso anche la ripugnanza dei municipi a sotto- stare a vincoli ed a pesi che non tornino ad immediata loro utilitá, e la tendenza a procrastinare le opere di necessitá comune, colla speranza che chi ne ha maggior bisogno 0 mag- giore urgenza, vi provveda da solo) fatto è che nen è «ma- teria in cui le contestazioni siano piú frequenti, ed i compo- nimenti amichevoli piú difficili e piú rari.

Importava supplire a cotesta lacuna, e fu a tale scopo ag- giunto nn ultimo capo alla legge comunale.

A fenore di essa, i consorzi vanno divisi in due categorie: permanenti che sono sempre obbligatorii, e temporanei. Que- sti ultimi si suddividono in due altre specie, sono cioè obbli- gatorii anch’essi, o fucoltativi. La quale quadruplice distin- zione risponde alla natura stessa delle cose.

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