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| SESSIONE DEL 1853-54

cammino anche di riguardo, ma che, non essendo abbastanza popolose od agiate per bastar ciascuna a sè medesima, hanno sentito il bisogno di consociarsi. Quando un comune si forma a questo modo, le varie sue frazioni si trovano fra di loro a un dipresso nella condizicne in cui i vari comuni costituenti la provincia trovansi fra di loro e verso questo ente morale che ne emerge, strette cioè da identitá d’interessi sotto certi aspetti; sono invece altri rispetto ai quali rimangono indiffe- renti a vieenda, e poco men che estranee le une alle altre. Cosí, a cagion d’esempio, sentono bisogno della scuola, della ehiesa, della strada comune; ma se il territorio d’una fra- zione si esteada in una data direzione, se in questa dire- zione sia un torrente, se questo torrente incagli le comuni- cazioni degli abitanti di quella frazione coi propri bepi siti in quella regione, le altre frazioni troveranno gravoso il do- ver concorrere nella spesa di un ponte, del quale non sen- tono direttamente, immediatamente l’utilitá.

Savio legislatore schiva prudentemente tutto ciò che possa per avventura allentare, affievolire il vincolo politico; ma ad un tempo assicura ad ogni legittimo interesse la sua rappre- sentanza e la sua libertá d’azione, in quanto esea non pre- giudichi l’unitá e l’armonia generale, perchè nulla tanto nuoce alla concordia degli animi, quanto la improvvida vio- lenza che venga fatta ad alcuna tendenza giusta e plausibile. Epperò quanto importa mantener forte il nesso politico, quanto urge far sí che riescano omogenei e compatti i minori consorzi che sorgono in seno allo Stato, la provincia, il co- mune, altrettanto è necessario che non si tengano forzosa- mente avvinte insieme parti che si urtano, e non si confon- dano, violentandoli, interessi che vogliono rimanere di- stinti. i

Quindi è che, se nella costituzione del comune dobbiamo anzitutto preoccuparci della sua unitá politica ed amministra- tiva, tuttavolta che nella sua formazione siasi avverata alcuna di quelle influenze o di quelle circostanze le quali possono creare la coesistenza di interessi diversi, e talora anzi con- trari in seno ad un medesimo consorzio, deve il legislatore preoccuparsi di questa accidentalitá, e provvedere affinchè, senza nulla detrarre al principio di unitá, sia pure soddi- sfatto a questi bisogni speciali.

E bene fu con questo intendimento che nella legge del 1848 statuivasi potesse il Consiglio comunale dei comuni divisi in borgate, quando lo credesce necessario, o ne fosse fatta domanda dagli abitanti delle stesse frazioni, proporre il riparto fra esse di un numero proporzionale di consiglieri, mediante un regolamento da approvarsi dall’intendente ge- nerale.

Cotesta disposizione, ottima nella intenzione, riesce insi- gnificanfe quanto allo effetto. Per fermo il danno della ag- glomerazione consiste in ciò che la frazione piú numerosa

o piú ricca tenga in dipendenza le altre, e ne sacrifichi forse ‘ gli interessi ai propri. Fra i modi principali coi quali si ma-.

nifesta, massime nel sistema presente di votazione, la pre- ponderanza della frazione piú potente, è quelle di assicurarsi la maggioranza in Consiglio. Che utile potevano adunque trarre le frazioni da una legge che lasciava arbitro il Consi- glio, dominato appunto dalla frazione rivale, di fare o non fare il riparto ?

Potevano sí gli abitanti delle frazioni farne istanza; ma con quale esito, trovandosi a fronte di una maggioranza o- stile, la quale inoltre aveva il modo di impedire la cosa senza che apparisse? Dovendo cioè il Consiglio stesso compilare il regolamento da sottoporre poi all’approvazione dell’inten- dente generale, quanto non gli doveva essere facile il conce-

pirlo cosí da rendere in qualunque ipotesi illusoria la stessa adesione del Consiglio alla istanza delle frazioni?

A cerreggere il vizio della legge attuale due sistemi di- versi erano, fra gli altri, in presenza: ammettere sempre, quando la maggioranza degli abitanti di una frazione ne fa- cesse istanza, la domanda del riparto proporzionale dei con- siglieri in ragione di popolazione e forli eleggere dagli elettori, della sola frazione tra tutti gli eleggibili; o viceversa farli eleggere da tutti gli elettori, ma fra i soli eleggibili della frazione.

Il secondo mezzo sarebbe stato evidentemente inutile, 0 quanto meno di un effetto pressochè insensibile; poiché, quand’anche i consiglieri eletti appartengano alla frazione, tuttavia, essendo l’elezione loro dovuta alla massa degli elet- tori, egli è palese che non si sarebbe dato uno speciale pen- siero di tutelare gli interessi particolari della frazione me» desima.

Fra gli eleggibili di questa frazione si sarebbero senza fallo sempre cletti coloro ai quali stanno preferibilmente a cuore la tutela degli interessi generali del comune.

Non rimaneva quindi che la scelta dei primo mezzo; ed è questa la via che il Governo ha stimato piú conveniente,

Non si dissimala che in simil guisa si viene a recare una lieve modificazione al principio che inferma il presente pro- getto di legge, al principio che si è sopra dimostrato il piú giusto ed il piú conveniente, al principio cioè della perfetta uguaglianza di tufti i comuni dello Stato.

Ma la modificazione essendo richiesta dalla giustizia, non si poteva ristare nell’aderirvi.

Un’altra modificazione si contiene pure nel progetto allo stesso principio in ordine al sistema delle elezioni, e questa modificazione si riferisce a quei comuni, il cui numero degli abitanti oltrepassa i 10 mila.

A riguardo dei medesimi non poteva sfuggire la considera- zione che, essendosi massimamente di tanto accresciuto il numero degli elettori per l’allargamento della base eletto= rale, non poteva essere conveniente che nei comuni cosí ampi, le elezioni dovessero farsi complessivamente da tutti gli elettori, e per tutti i consiglieri, i quali anche a tenor def progetto sono in tanto maggior unmero, quanto maggiore è la popolazione.

È manifestamente impossibile che in simili contingenze tutti gli elettori possano avere particolare conoscenza dei molti candidati ai quali dovrebbero dare il loro voto; perciò è evidente il pericolo che l’elezione, cessando di essere il ri- sultamento di un voto libero e sincero degli elettori, non sia per riescire il frutto dei raggiri e delle suggestioni di pochi, i quali non sempre con legittimi mezzi sanno acquistare in- flnenza sugli animi altrui. Per allontanare questo pericolo, il solo mezzo che si presentava era quello d’introdurre per quei comuni un sistema diverso di elezioni, ripartirli cioè in tanti distinti collegi, e di far sí che ciascun collegio avesse a no- minare un consigliere,

Questo scopo si può raggiungere quando si stabilisca che il numero dei collegi corrisponda al quinto dei consiglieri, da cui deve essere il Consiglio composto ; ‘imperocchè devendosi ogni anno rinnovare ia quinta parte dei consiglieri, inciascun anno ogni collegio sará chiamato a fare l’elezione di un con- sigliere.

In simil guisa non sará a femersi che gli elettori possano essere indotti in errore nella scelta di chi deve amministrare i loro interessi municipali; eglino potranno fare una elezione coscienziosa e che corrisponda alla conoscenza loro personale, perchè la scelta loro dovrá restringersi ad un solo,