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La vostra Commissione, esaminato questo progetto di legge, non disconobbe l’utilitá delia provvista dei tre bat- telli a vapore di cuí trattasi. Diffatti il Ministero, appoggian- dosi sopra un calcolo presuntivo dei bisagni di quella navi- gazione, in corrispondenza colla strada ferrata da Genova ad Arona, nei primordi della sua attivazione, calcolo che parve alla stessa Commissione fondato sopra dati ragionevoli, si limitava 2eppunto a soddisfare ai presunti bisogni in sul prin- cipio di quell’esercizio, senza aggravare per ora il bilancio oltre il necessario, eppur lasciando aperta la via ad aumen- tare in tempo i mezzi di navigazione, allorchè il successivo aumentarsi del movimento su quella linea lasciasse arguire tale necessitá.

Limitandosi per ora al puro indispensabile, si è inoltre riservata la facoltá di rivolgersi ad un altro sistema di navi- gazione, ove l’esperienza lo consigliasse ; mentrechè se a- vesse ora largheggiato con maggiori provviste di battelli a vapore, per molto tempo sarebbe stato pregiudicato qua- lunque altro sistema che fusse in seguito riputato migliore.

Col contratto stipulato si sarebbe pure ottenuta una tale velocitá dei battelli, carichi di viaggiatori e merci, da sco- raggiare ogni concorrenza senza troppo eccedere nella me- desima, onde evitare da un altro lato una troppo grave spesa. Il numero ed importanza di quei battelli è pur tale, che in quella localitá non si corre il pericolo di venire s0- praffatto da chicchessia sotto altri rispetti politici,

Riconosce infine la Commissione che, a fronte dei due par- titi che si sono presentati, quello accettato dal Governo sia il migliore, dacchè il signor Escher-Wyss ha giá una cono- scenza pratica del nostra lago, pel quale ha giá costrutto vari battelli a vapore, e sul medesimo possiede fin d’ora can- tieri e stabilimenti succursali ; onde si potranno i baltelli va- rare con maggiore sollecitudine, sará piú presto attivato il servizio e le stesse riparazioni saranno piú pronte, in ispecie pel fempo di prova e di garanzia: che anzi si deliberò di stabilire un altro cantiere sul nostro territorio, dove sará piú facile la sorveglianza dei lavori.

Ma nel mentre che la Commissione riconobbe la conve- nienza economica dello stipulato contratto, prese anche ad esaminare il modo col quale si è proceduto, per rispetto alle leggi in vigore. Ed in primo luogo intorno all’obbligo di ad- divenire ai pubblici incanti, si riconobbe che il numero 5 dell’artieolo 25 della legge 23 marzo 1853 sull’amministra- zione centrale, dá la facoltá di stipulare contratti a semplici partiti privati per le opere, macchine, oggetti d’arte e di precisione ; alla cui prescrizione si potrebbe riferire il pre- sente caso, Gnd’è che la legge sarebbe stata fin qui osser- vata.

Ha parimente acconsentito che s’intendesse avere soddi- sfatto il Governo al prescritto dalla legge che.voleva preven- tivamente comunicato al Consiglio di Stato tale contratto pel suo parere, inquaniochè sarebbe stato presentato al Consiglio speciale delle strade ferrate, il quale, a mente dell’articolo 4 delle lettere patenti 15 febbraio 1843, tiene luogo dello stesso Consiglio di Stato per quanto si riferisce a quelle strade. E siccome la nuova legge sull’amministrazione cen- trale non sarebbe stata in vigore che al 1° del corrente anno, posteriormente cioè al detto contratto, cosí è d’avviso la Commissione che il Ministero si uniformava anche sotto que- sto aspetto alle vigenti leggi.

L’articolo 4 della legge 5 giugno 1853 prescrive che il si- stema di navigazione a vapore venga stabilito dal Governo in quel modo che crederá piú conveniente agl’interessi del commercio e dell’amministrazione, ed approvato per legge.

Evidentemente il Parlamento non intendeva in forza di quel- l’articolo di autorizzare il Governo a deliberare, perchè ve- nisse poscia la Camera a sanzionare un fatto compiuto quan- d’anche non giudicasse opportuno lo stipulato contralto ; ond’è che, sebbene la vostra Commissione abbia premessa la convenienza economica di quello che è ora sottoposto alla vostra deliberazione, reputa che non siasi qui osservata la legge in vigore. Oppone il Governo che, a tenore dell’articolo 25 della legge piú volte citata sull’amministrazione centrale, le trattative col signor Escher-Wyss avendolo condotto sino ad ottobre, epoca in cuni non era aperta la Sessione del Par- lamento, e non potendo il medesimo somministrare i bat- telli prima di 16 mesi, avrebbe nonostante soddisfatto alla legge pel caso di urgenza.

Ma il citato articolo prescrive in quei casi che gli assegna- menti di fondi vengano autorizzati per regio decreto, prece» duto da deliberazione del Consiglio dei ministri, contrasse- gnato da quello di finanze, vidimato da quello cui l’eccedenza riguarda, inserto nel giornale ufficiale; e che nella succes» siva Sessione del Parlamento il ministro delle finanze pre- senti un progetto collettivo per la conversione in legge di tutti i decreti di questa natura.

Per contro il Ministero se ha comunicato alla vostra Com- missione il relativo decreto, essa non lo vide preceduto nè susseguito dalle diverse disposizioni accennate, se si ec- cettui quella di essere vidimato dal ministro cui l’eccedenza riguarda.

Il ministro dei lavori pubblici altrende, anche a fronte dell’articolo 4 della legge 3 giugno 1853 giá citata, non pre» sentava il relativo progetto di legge che dietro l’eccitamento della Camera, adducendo che egli credeva sufficiente l’iseri- zione del fondo sul bilancio. .

Tia Commissione osserva inoltre che, a tenore dello stesso articolo 4 sopra citato, la legge da presentarsi al Parla» mento rifletteva pure il sistema di navigazione per rispetto all’amministrazione ed al commercio ; che se la medesima non dissente per le ragioni ampiamente svolte dal Ministero nella sua relazione, che anche questa navigazione debba pro= cedere per ora a conto della regia amministrazione, non è meno vero che il medesimo progetto dovevasi al Parlamento presentare anche setto questo aspetto.

Ciò posto, la vostra Commissione vi propone, bensí l’ado- zione del presente progetto di legge, perchè lo reputa con- veniente sotto l’aspetto economico, e crederebbe di danneg- giare gl’interessi dello Stato ove se ne ritardasse o solo ve- nisse incagliata la provvista dei battelli in discorso; ma ri- corda al Ministero che il vero principio conservatore sfa nell’osservanza delle leggi, e che male s’inspira il rispetto alle medesime, se chi è delegato a tutelarla la infrange pel primo.

Relazione del ministro dei lavori pubblici (Paleocapa) 13 maggio 1854, con cuiò presenta al Benato il pro- getto di legge approvato dalla Camera nella tor- nata del 6 stesso mese.

Sicnori! — Saneito dal voto della Camera elettiva nella seduta de! 6 corrente il progetto di legge col quale viene approvata la convenzione stipulata dalla cessata azienda ge- nerale delle strade ferrate il 30 ottobre 1833 colla ditta Escher-Wyss di Zurigo per la costruzione di tre battelli a va- pore destinati alla navigazione del lago Maggiore in conti-