Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/569

=

dei periti, e similmente alle indennitá di viaggio e di sog- giorno dovate agii ufficiali di giustizia, non che agli uscieri.

Cosiffatte economie sono imperiosamente domandate dallo stato presentaneo delle finanze, e per questo rispetto non sa- ranno male accolte dall’universale dei cittadini,’ ed avranno frattanto, io spero, l’approvazione del Senato.

Relazione fatta al Senato il 20 novembre 1854 dall’uf- ficio centrale composto dei senatori Regis, Jacque= moud, Sclopis, Maestri, e De Ferrari, relatore.

Sicnoni! — Le spese di giustizia in materia criminale, cor- rezionale e di polizia sono determinate dal regolamento an- nesso al reale decreto del 26 aprile 1848. Il progetto di legge che ora cade in esame nulla cangia al sistema e al complesso delle disposizioni di quei regolamento, e conliene soltanto, per alcune specie di spese, delle diminuzioni di tariffa od e- conomie. Considerato sotto di questo aspetto, l’ufficio vostro non poleva che accettarlo, perocchè troppe ed evidenti sono le strettezze in cui versa il pubblico erario, e doveva quindi restringersi ad esaminare se per quelle diminuzioni i citta- dini chiamati a deporre in giustizia o la generale amministra- zione di essa fossero per soffrirne un qualche nocumento.

La diminuita indennitá per le spese di viaggio sembrò na- turale conseguenza della introduzione delle vie ferrate e della regolare corrispondenza dei vapori postali con la Sardegna; ed ove questi piú facili mezzi di comunicazione mancano, la proposta tariffa, che prende ragguaglio dalla diversitá delle distanze, parve concedere un adeguato compenso al minimo della spesa che i chiamati in servizio della giustizia dovranno sopportare. Un’eguale base del minimo per le spese di per- manenza fece pure adottare in riguardo alle stesse una cor- rispondente diminuzione di compenso, Quest’unica base, in- declinabile per ogui condizione di persone, se per una parte è di non lieve vantaggio al pubblico erario; se naturalmente si acconeia al maggior numero di coloro che vanno a deporre in giustizia, i quali, come che addetti ad umili uffici ed in- dustrie e a parchi guadagni, troveranno in cssa una sufficiente retribuzione, non può dirsi che offenda i dettami della giu- stizia per quei pochi testimoni che, tolti dalle classi piú agiate e intenti a lucrose speculazioni, può a prima vista apparire che dalla esiguitá di essa soffrano un danno. Danno forse vi è, ma non calcolabile, ma che rifagge ad essere esattamente

. definito con le cifre di una tariffa; qualunque siasi il com- penso piú o meno elevato che essa prescriva con pregiudizio dell’erario, qualche fiata riuscirá eccessivo, ma piú spesso

fará difetto, se vorrá porsi a ragguaglio con le varie contin-

genze delle persone e dei casi; perocchè, qualanque siasi la retribuzione adottata, male potrá adattarsi a tutte le condi- zioni sociali, cosí svariate per ricchezze, per costumi, per etá, per ingegno e per quella solerzia che è spesso apporta» trice di straordinari Incri. O vuolsi ad ogni testimonianza in- sfituire un vero giudizio di estimazione di danni, e allora,

per dare al testimonio un esatto compenso, si impedisce il

pronto e libero corso della giustizia penale, e male si prov= vede al pubblico erario ; o vuolsi prescindere da questa in- dennitá rigerosa, e in tal caso ottime consiglio è quello di accogliere la proposta base del minimo, che è raccomandata dai sovrindicati vantaggi, e che, se immune non è da incon- venienii, ha pure nella causa di essi la sua scusa, poichè quel progressivo accrescimento di ricchezze e di lucri, che sta in ragione diretta del temuto pregiudizio e che lo produce, fa

sí che Pimpossihilitá di concedere un giusto e preciso com- penso riesca assai meno ingrata e dolorosa.

Queste considerazioni persuadevano al vostro ufficio di ac- cettare in massima la proposta legge, e procedeva quindi al- l’esame degli articoli che la compongono. Due soli di essi pre= sentarono qualche dubbiezza e difficoltá.

Gon la parte prima dell’articolo 1 si dichiara che non sará corrisposta alcuna indennitá ai testimoni residenti nel ]uogo in eni saranno esaminati, o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo; e questa disposizione, che si appa- lesa assai giusta, è in sostanza desunta dall’articolo 5 del vi- gente regoiamento.

L’alinea primo del citato articolo prosegue in questi fer- mini: «tuttavia i poveri traenti la propria sussistenza da la- voro giernaliero, e non soggetti ad alcuno dei tributi diretti, riceveranno in tal caso una indennitá.»

L’ufficio chiese a se stesso qual era la vera significazione di questa disposizione. Egli è certo che con essa vuolsi con- cedere diritto a indennitá ai testimoni poveri. Chi trae la propria sussistenza da lavoro giornaliero sará egli sempre povero, o in altri termini avrá egli sempre diritto a inden- nitá? Che mai deve intendersi con la frase di lavoro giorna- liero? Evvi un lavoro giornaliero retribuito di giovno in giorno, e chi non lavora in quel giorno non ha retribuzione; evvi un lavoro giornaliero che ottiene il suo premio ad opera compita ed in proporzione di essa, e quindi, chi un giorno determinato non lavora, nulla guadagna; si hanno invece al- tre specie di lavoro giornaliero, quale si è quello di domestici o commessi, che harino salario a mese e ad altra scadenza, i quali devono prestare ogni dí i loro servizi a chi li paga; ma che, se sono chiamati a fare testimonianza nel luogo di loro residenza, nulla perdono, perchè per siffatta cagione non sono soggetti a diminuzione di salario. Il giá citato articolo 3 del regolamento ora vigente, da cui fu pure in parte desunta la disposizione che cade in esame, preseriveva che «potrebbe assegnarsi indennitá ai testimoni traenti Ia propria sussistenza da salario o da giornaliero lavoro.» Dal confronto delle due redazioni e dall’ommissione della voce salario, l’ufficio ri- mane convinto non essere mente del progetto di accordare indennitá ai salariati, che nulla perdono, e vide che in ciò la propesta disposizione era giusta, e che invece dovrá sempre darsi indennitá ai testimoni poveri che traggono la propria sussistenza da lavoro giornaliero, in qualunque modo sia re- tribuito, purchè con la fatta deposizione abbiano perduto in tutto od in parte il loro lucro giornaliero. Per altra parte questa condizione si appalesa intrinseca nei complesso della disposizione, e risulta dalla parola indennitá, che importa ri- parazione di un danno patito; di modo che non vi può essere diritto a indennitá che in ragione del lucro perduto, e questa indennitá non si accorda a qualunque testimonio che tragga la sua sussistenza da lavoro giornaliero, ma bensí soltanto al testimonio che è porero.

Alle parole che abbiamo finora esaminate seguono quelle che paiono contenere una condizione restrittiva, dicenti: «e non soggetti ad alcuno dei tributi diretti.» Se con questa di- chiarazione volesse soltanto accordarsi la indennitá di cui si ragiona ai soli testimoni che non pagano alcun fributo di- retto, la proposta sarebbe inammessibile. Dopo che le neces. sitá dell’erario fecero adottare le leggi del 28 aprile e 7 lu- glio 1853 sull’imposta personale e mobiliare e su quella delle patenti, il pagamento di un tributo diretto non può piú ser- vire di criterio per distinguere la povertá da quello stato di sufficiente fortuna che permette al fesfimonio di dedicare senza irreparabile danno qualche ora o qualche giorno in