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ed in quanto potranno profittarne, e di centesimi 6 per le altre strade che dovranno percorrere.

A coloro che dalla Sardegna od altri luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma e viceversa sará pure dovuta un’indennitá pel tragitto, ragguagliata al prezzo stabilito pei secondi posti dei passeggieri sui bastimenti a vapore incari- cati del servizio postale.

Art, 3, I testimoni avranno pure diritto, senza distinzione alcuna, come nel precedente articolo, ad una indennitá di lire 4 50 per ogni giornata di soggiorno nel Inogo dell’e- same.

La stessa indennitá verrá loro corrisposta, sesaranno trat- tenuti in viaggio da forza maggiore.

In questo secondo caso però dovranno ottenere dal giudice del mandamento o dal sindaco, ed in sua mancanza dal vice- sindaco, un certificato comprovante la cagione del soggiorno forzato durante il viaggio e corredare con questo certificato la loro domanda d’indennitá.

Art. A. Ai militari in attivitá di servizio chiamati a testi» moniare non sará dovuta indennitá di viaggio.

Essi avranno bensi diritto, qualunque sia il loro grado, all’indennitá di soggiorno contemplata nell’articolo prece- dente.

Art. 3. i testimoni citati sull’istanza sia degl’imputati od accusati, sia della parte civile, avranno diritto alle indennitá sovra stabilite, le quali saragno loro pagate da coloro che ne provocarono la testimonianza.

Art. 6. L’onorario dei periti è tassativamente stabilito nei due terzi del diritto di vacazione fissato, secondo le rispet- tive ioro categorie, dall’articolo 24 del regolamento annesso al regio decreto 26 aprile 1848, per ogni relazione che do- vranno fare delle loro operazioni, queste comprese.

Ai medici ed ai chirurghi verrá pure corrisposto per ogni relazione, come sopra, l’onorario in ragione di tre quinti del

diritto di vacazione, secondo la tassa determinata per gli .

architetti, ingegneri ed altri periti della medesima cate= goria.

Art. 7. L’onorario dei fiebotomi e delle levatrici, nei casi contemplati dall’articolo 20 di detto regolamento, verrá cor risposto nella proporzione ivi stabilita dei tre quinti dell’o- norario assegnato coll’articolo precedente ai medici e chi- rurghi.

Art. 8, Se i periti, i medici, i chirurghi e le levatrici do- vranno trasferirsi, per eseguire le loro Gperazioni e per farne la relazione, ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dal luogo di loro residenza, avranno pure diritto alle indennitá di viaggio e di soggiorno stabilite pei testimoni.

Le stesse indennitá saranno dovute agli uscieri.

Art. 9. Per le trasferte degli ufficiali di giustizia, fra i quali s’intenderanno pure compresi gli uditori divisionari di guerra, non si fará piú luogo all’aumento determinato dal- articolo 95 del suddetto regolamento.

Art. 10. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11,44, 15, 18, 19,28, 29, 341, 33 e 93 dei regolamento annesso al regio decreto 26 aprile 1848 sono abrogati con ogni altra disposizione di legge contraria alla presente.

Relazione fatta alla Camera il 26 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Sappa, Naytana, Zirio, Mantelli, Cavallini, Buttini, e Astengo, relatore.

Sicnonit — Per compiere le economie che il Ministero crede potersi attuare nelle spese di giustizia criminale, vi ha egli proposto di modificare in alcune parti la tariffa approvata col regio decreto in data 26 aprile 1848.

La vostra Commissione adottò in massima il progetto del Governo, ma vi introdusse diversi emendamenti, alcuni di forma, altri di sostanza. + #

Prima di darvi ragione deile variazioni di sostanza, crede opportuno di dichiarare che, coerentemente allo spirito da cui vedesi animato il progetto del Ministero, essa ebbe in mira:

1° Di sminuire le spese di giustizia criminale, che da vari anni vanno sempre aumentando;

2° Di applicare il piú che sia possibile il principio di egua- glianza dei cittadini dinanzi alla legge, che è proclamato nel- l’articolo 24 dello Statuto fondamentale del regno;

3° Di mantenere tanto nella sostanza che nella forma quelle parti del vigente regolamento alle quali non si vuole per ora derogare, onde non renderne piú difficile la pratica appiica- zione.

ll Ministero vorrebbe stabilire in primo luogo che non sia corrisposta alcuna indennitá ai testimoni residenti nel luogo dell’esame, oppure ad una distanza non maggiore di due chi- lometri e mezzo (articolo 1), mentre la vigente tariffa accorda in tale caso ai testimoni che traggono la propria sussisfenza da salario o da giornaliero lavoro una indennitá di una lira e centesimi cinquanta per ciaseun giorno nelle cittá incui ha sede una Corte d’appello, di una lira e centesimi venti nei capoluoghi di provincia, e di centesimi 90 negli altri co- muni, riducendola alla metá quando il testimonio sia tratte- nuto per tempo minore di ore tre.

La Commissione aramette col Governo che spetti alla civile societá per la conservazione dell’ordine, e nell’interesse della pubblica e privata sicurezza, il diritto di costringere ogni cittadino a fare testimonianza in giudizio, e conseguente» mente l’obbligo in esso di presiarsi a tale ufficio. Ammette del pari che niuna mercede sia dovuta per l’adempimento di un tale dovere, ma debbasi solo accordare una indennitá in rifacimento delle spese che occorrono per trasferirsi nel luogo del giudizio, ristretta rigorosamente nei limiti del puro necessario. Quindi accetta în massima il primo articolo del progetto. Tuttavia non saprebbe negare, in via di eccezione, una tenue indennitá a colore che risiedono neilo sfesso luogo dell’esame, o ad una distanza non maggiore di due chilo- metri e mezzo, ogni qual volta si tratti di persone veramente povere, che altrimenti sarebbero ridotte alla fame per causa di un servizio che debbono rendere alla societá. Vi propone impertanto una tale eccezione, e, togliendo ogni differenza tra gli abitanti delle diverse localitá, si conforma al sistema del Governo, che per gli altri casi ha tolto di mezzo ogni differenza di trattamento. Onde poi l’eccezione sia ristretta rigorosamente ne’ suoi limiti, vi propone di considerare po- veri soltanto coloro che traggono la propria sussistenza da lavoro giornaliero, e che non figurano in alcuno dei registri de’ tributi diretti. Non basterá impertanto per ottenere una tale indennitá che uno presenti attestato di povertá, se andrá soggetto a vin tributo diretto, e reciprocamente non basterá che sia personalmente esente da ogni tributo diretto, se non sará povero di condizione. Dovendo il povero non solo fax