Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/564

i hi I

}

provvisoria, introdotta dalle leggi per riparare al male del- l’arresto preventivo, una pura parola vuota bene spesso di effetto.

E ad aggravare maggiormente la condizione dei cittadini in questo dilicatissimo rispetto concorre la considerazione che i due pubblici funzionari dalla legge incaricati di soprav- vegliare e provvedere a questa importantissima bisogna suno entrambi dipendenti ed a libera disposizione del Governo, il quale, usando od abusando dei mezzi che sono in poter suo, quando di quelli seducenti delle promozioni, quando di quelli, piú terribili ancora, delle minaccie e delle rivoca- zioni, può esercitare un’influenza fatale alla libertá indivi» duale. “e

Pertanto un generale bisogno si faceva da lunga pezza sen- tire, èd era surto in tutti un vivissimo desiderio di vedere alla perfine posto a sí manifesta contraddizione e dissonanza un pronto ed efficace riparo.

A questo generale bisogno, a questo comune desiderio sod- disfa ora la seconda parte del progetto, stabilendo che la libertá provvisoria, mediante cauzione, sará sempre accor- data per tulti i reali non aventi titolo di crimine, ‘e dispen- sando i poveri non recidivi, secondo le circostanze, dall’ob- bligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favo- revoli informazioni di moralitá.

E comechè poco possa per avventura parere, e sia anche paruto a taluni del vostro ufficio centrale quello che ora si fa a benefizio della libertá individuale, in confronto di quel molto che sarebbesi dovuto e potuto fare; nondimeno tutti, o signori, abbiamo convenuto in questa sentenza, che sia piú savio e prudente consiglio l’accettare quel poco, che ora e subita si fa, senza cercare ed aspettare quel molto di piú, che solo il tempo e la revisione e riforma dei nostri Codici ne può, e debbe arrecare.

Finalmente appena occorre che io vi accenni, 0 signori, che la disposizione che si contiene nell’ultimo articolo del pro-

getto, era altamente richiesta all’indole dei reati, ai quali la

medesima ragguarda, all’interesse beninteso delle parti que- relanti stesse ed ai bisogni sempre piú sentiti e tuttodí rap- presentati da quanti hanno comune con nei il debito dell’am- ministrazione della giustizia.

Concludendo, a nome dell’ufficio centrale, io vi esorto, 0 signori, a voier dare il vostro voto favorevole all’adozione pura e semplice del progetto di legge, intorno al quale ho avuto l’onore d’intertenervi sinora, siccome di quello che offre un vantaggio facile e pronto, epperò molto opporiuno alle nostre finanze, senza ledere sostanzialmente le ragioni sacrosante della giustizia, laddove gli altri, se l’offerivano per avventura maggiore, non era però nè cosí facile nè cosí pronto a conseguirsi, i

| ae saro

Modificazioni alla tariffa delle spese in materia . criminale, correzionale e di polizia.

Progetto di legge presentato alla Camera it 10 aprile 1854 dal ministro di grazia e giustizia (Rattazzi).

Sienori 1 — Le economie che il Ministero crede potersi at- tuare a sollievo dell’erario nelle spese di giustizia criminale non sarebbero compiute ove si trascurasse d’introdurre qual-

che opportuna modificazione nella tariffa stata approvata col.

regio decreto 26 aprile 1848. SESSIONE DEL 1853-54 — Documenti — Vol. Il. 172

È innegabile che alla civile societá, per la conservazione dell’ordine e nell’interesse della pubblica e privata sicurezza, spetta il diritto di costringere ogni cittadino a testimoniare in giudizio, semprechè ne occorra il bisogno,

Posto questo assoluto diritto nella societá, ed il corrispon- dente dovere nei cittadini, ne consegue che niuna mercede sia dovuta ai testimoni ; e se tuttavia è giusto che qualche indennitá venga loro corrisposta in rifacimento delle straor- dinarie spese che debbono incontrare per trasferirsi nel luogo del giudizio, la misura di tale indennitá deve essere rigorosamente ristretta nei termini del puro necessario.

Si è perciò che la principale disposizione di questo pro- getto (articolo 1) consiste nello stabilire per regola che piuna indennitá, qualunque ne sia il titolo, sia dovuta ai te- stimoni che risiedono nel luogo stesso ove sono chiamati a deporre, ovvero ad una distanza che sia minore di due chi- lometri e mezzo, perchè il breve spazio che in questi casi deggiono percorrere non può chiamarsi viaggio.

Viene in seguito determinata sopra nuove basi l’indennitá di viaggio e di ritorno (articoli 2, 3 e 4), ma in modo per- fettamente uguale per tutti i testimoni, lasciati cosí in di- sparte quei riguardi che ammette la vigente tariffa, perchè la legge deve a tutti un eguale trattamento, e debbe tanto meno favorire coloro che si trovano in piú agiate condizioni.

Le stesse regole sulle indennitá da prestarsi ai testimoni che saranno esaminati ad istanza del pubblico Ministero vo- glionsi applicare a quegli esaminati ad istanza sia degl’impu- tati od accusati, sia della parte civile; e quindi si ripete in questo progetto di legge (articolo 3) la stessa disposizione che giá trovasi scritta nella prementovata tariffa all’articolo 10, e ciò per metterla in rapporto con le nuove disposizioni.

I periti che vengono adoperati nei criminali procedimenti, quantunque si addimandi loro il soccorso delle speciali loro

. cognizioni, sotto a certi rapporti, possono essere giustamente

assimilati alle persone chiamate a deporre in giudizio ; per- ciò si crede pure conveniente di moderare alquanto i loro onorari e di pareggiarli in tutto, rispetto alle indennitá di trasferta e di soggiorno ai testimoni (articoli 6, 7 e 8).

Le strettezze dell’erario rendono pure necessario qualche

«risparmio rispetto agli ufficiali di giustizia, e questo pro-

ge!to (articolo 9) si limita a proporre l’abolizione di quel- l’aumento di un quarto all’indennitá di trasferta che l’at- tuale tariffa loro consente, nei casi in cui debbano recarsiad una distanza maggiore di tre miriametri.

Se queste modificazioni al regolamento annesso al sum- mentovato regio decreto del 26 aprile 1848 saranno appro- vate, e se troveranno favore nel Parlamento le altre proget- tate riforme intorno all’amministrazione della giustizia nelle materie penali, non è a dubitarsi che le finanze consegui- ranno il desiderabile benefizio di una considerevole diminu- zione nelle spese di giustizia.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Ai testimoni presidenti nel luogo dove saranno esa» minati, oppure ad una distanza non maggiore di due chilo- metri e mezzo dallo stesso luogo, non sará corrisposta in- dennitá alcuna.

Art. 2. Ai testimoni di ogni qualitá e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell’articolo pre- cedente, sará dovuta, tanto per l’andata che pel ritorno, una indennitá di viaggio in ragione di centesimi 4 per ogni chi- lometro di distanza, se si troveranne a portata delle ferrovie