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Poichè non v’ha dubbio che per esso si violino, falsan- doli, i principii regolatori della penalitá e del procedimento orale; che si sovverta jl sistema delle competenze, confe- rendo alle Camere di consiglio e d’accusa un’attribuzione che loro non è propria; che si attribuisca loro an arbitrio soverchio, dando alla procedura scritta una forza che non ha, e non dovrebbe avere; e che si vada incontro al pericolo di vedere il medesimo reato commesso da individui diversi, punito con diverse pene.

Le Camere di consiglio e di accusa, instituite per conoscere dell’esistenza del reato e della qualificazione del medesimo e della probabile rettá di chi ne viene imputato, se a com- piere questo loro ufficio possono essere molto atte, quando si tratta semplicemente di dichiarare se debba o no farsi luogo al pubblico giudizio, tali non si possono piú ravvisare quando si vogliano costituire giudici, in qualche modo, del- l’apprezzamento delle circostanze del reato e del conseguente genere di pena, che abbia al medesimo ad applicarsi. In que- sto caso non piú Ie Camere suddette, ma i soli tribunali, che applicano ai reati le pene, possono e debbono esercitare un simile ufficio, e le risultanze del processo scritto mal po- trebbero sopperire al bisogno, a cui si vogliono far servire, senza esporre la societá al pericolo di non trovarsi bastante- mente tutelata e garantita,

Aa onta di questi difetti, dei quali può essere tassato il progetto che viene in discussione, P’ufficio centrale, 0 si- gnori, non dubitò di preferirlo a tutti gli altri, per la prin- cipalissima ragione che ha sui due primi il grande vantag- gio di non impedire o ritardare di troppo ii conseguimento di quel fine che noi tutti ci proponiamo, e che non altera nè capovalge, come il terzo, tutto intiero il sistema della penalitá, sebbene sia vero che ne rimane alquanto lesa ia purezza e l’integritá dei principii che regolano queste ma- terie.

Ma se per questo rispetto merita sopra gli altri la prefe- renza, dovrassi pur dire che per quello dell’onportunitá e della convenienza meriti egualmente la vostra approvazione?

Dell’opportunitá, o signori, non credo che siavi aleuno che possa disconvenire, dov’egli consideri alla condizione delle nostre finanze. Infatti scopo principale della progettata ri. forma essendo quello di procurare nelle spese dell’ammini- strazione della giustizia penale un qualche risparmio, mani- festa cosa è .che, deve questo si ottenga, la opportunitá ri- mane con ciò solo dimostrata, non potendo giungere piú op- portuno qualunque provvedimento abbia per oggetto di re- care alle aggravate nostre finanze un qualche alleviamento.

Per far ragione poi della convenienza è mestieri che non solamente si ponga a confronto la somma del bene, che si spera, con quella del male che si tewe dalla progettata inno- vazione, ma che si consideri altresí se alla conservazione e salvezza del rigore dei principii non sia da anteporsi il ri sparmio non indifferente delle spese di giustizia, che la leg- giera e temporsaria lesione dei medesimi ne può e debbe

‘senza dubbio procacciare.

Or bene, da cotesto raffronto e da cotesto esame l’ufficio centrale, o signori, menire accelera co’ suoi voti il compi- mento dei comuni desiderii di una prossima revisione e ri- forma dei nostri Codici, che faccia scomparire dai medesimi questa e tante altre anomalie, intanto però non esita di con- chiudere che la souma dei vantaggi e dei benefizi supera di gran lunga quella dei temuti danni ed inconvenienti, e che merita perciò di essere dal senno e dal fino accorgimenta di questo illustre consesso approvato il progetto di legge che si discute. °

Aggiungete, o signori, che i danni e gli inconvenienti che si lamentano sono incerti e futuri, laddove certi e presenti sono quelli a cui intendiamo di riparare; che l’esperienza giornaliera ne dimostra che i risultamenti i quali presente- mente si ottengono dai giudizi criminali non sono punto di- versi da quelli che ne prepara eda cui ne conduce in ul tima analisi il progetto; e che, se diversamente sará per succedere in qualche raro caso, da questo incerto e lontano pericolo, se non ne salva affatto, assai bene ne guarentisce e il diritto di opposizione che al pubblico Ministero compete

contro alle ordinanze della Camera di consiglio, e i’unani-’

mitá dei voti che la novella legge richiede per far luogo al- l’applicazione delle sue disposizioni,

Che se al postutto, ed a malgrado delle avvertite cautele, sará ancora per accadere che qualche imputato non sog» giaccia a quel genere di pena che corrisponda al titolo ed alla qualitá del reato, o che due rei del medesimo misfatto vengano a diversa pena soggettati, le conseguenze di que- sti possibili inconvenienti sono grandemente attenuate dalla considerazione che potranno volgere bensí a favore, non mai a danno degli incolpati,

E se egli è vero che unanimitá dei voti che si richiede e la maggior frequenza degli appelli che avranno luogo, sieno per rendere meno frequente e considerevole il benefizio che sí spera, non riusciranno però mai ad impedirlo affatto, o a diminuirlo siffattamente che un utile non dispregevole non sieno ognora per risentire le regie finanze dal risparmio che si andrá ottenendo nelle spese dell’amminisfrazione della giustizia punitiva. E questo utile, quantunque non tanto grande, e questo risparmio, futtochè non cosí largo ed im- portante come da taluni si può credere, sará ognora per le nostre finanze un benefizio tale, cui-la saggezza e la prudenza del Senato non sará certo per disprezzare, e molto meno per impedire.

Con quanto son venuto finquí discorrendo parmi, o signori, di avere, senza bisogno di maggiore sviluppo, bastantemente soddisfatto all’obbligo che mi correva, di rendervi ragione dell’operato nel seno dell’ufficio centrale, e del voto motivato del medesimo circa la prima e piú principale parte del pro» getto di legge che si tratta di adottare,

Poche e brevi parole basteranno a chiarirvi dei meriti della seconda parte, che ragguarda alla libertá provvisoria degli imputati ed alla desistenza delle parti querelanti,

La libertá provvisoria, o signeri, quale di presente è san- cita dalle nostre leggi, non armonizza coi principii e dettati della scienza, nè coi Iumi e progressi dell’etá nostra e della nazione, e molto meno si accorda colle libere instituzioni da cui siam retti e governati.

Mentre infatti i primi ne insegnane che l’arresto preven-

tivo dovrebbe essere a que: soli casi ristretto, nei quali, per Ja gravitá del reato e la colpabilitá dell’impatato, evvi giusto e fondato motivo di temere che questi si sottragga colla fuga all’esemplare castigo. a cui la vindice spada della giustizia fo assoggetta nell’interesse e fatela della societá, contro alla quale egli si è ribellato; e mentre lo Statuto, all’articolo 26, altamente proclama che la libertá individuale è guarentita, le leggi in quella vece che di presente governano cotesta im- portante e delicata materia, e le forme che esse prescrivono, sono in parte tuttora impronlate delia rozzezza dei costumi e della barbarie delle scorse etá, talchè frequente e facile è Parresto preventivo per ogni maniera di reati, e per la mas- sima parte di questi viene dinegata la libertá provvisoria. Indi addiviene che ia garanzia della libertá individuale, saricita dallo Statuto diventa talvolta illusoria, e la libertá