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Ma la discussione pose in rilievo i piú gravi inconvementi che potevano derivarne, e quel Parlamento amò meglio di comportare quel solo inconveniente che la legge veniva a pro- durre, quelîo cioè dell’applicazione in certi casi di una pesa minore.

Come si notò superiormente, il fatto che le circostanze at- tenuanti rimangano escluse dal dibattimento orale potrá av- verarsi raramente; ma rimane tuttavia indubitato che la legge sarebbe da un lato imperfetta, in quanto che la giusti- zia sociale non.sarebbe in certi casi bastevolmente soddisfatta.

Si cercò adunque di riempire questo varuo, e si abbracciò il partito che scorgesi espresso dal secondo alinea dell’arti- colo 4, per cui è data al tribunale la facoltá di estendere ia pena del carcere al maximum della reclusione, ove le circo- stanze attenuanti restino escluse, e similmente viene auto- rizzato 11 tribunale o il giudice di polizia a raddoppiare in esso caso le pene degli arresti e dell’ammenda.

Nè si dica che sí fatta autoritá concessa ai tribunali ed ai giudici di polizia possa indurre la ineguaglianza delle pene, ed una conseguente diversitá di trattamento tra i cittadini, perchè lo stesso reato sarebbe talvolta punito con pene cri- minali, e tal altra con pene solamente correzionali,

Il reo, a cui verrá applicata Ja pena criminale, riceverá pur sempre la meritata punizione ; e l’altro a cui sará appli- cata una pena correzionale maggiore dell’ordinaria soddi- sferá ugualmente, benchè in altro modo, al debito suo verso la giustizia sociale.

Il giusto ragguaglio tra un caso e l’altro sarebbe anche sommamente difficile perchè le circostanze dei fatti variano all’infinito, ed anche nei casi i piú ordinari, dovendo i magi- strati e i tribunali esercitare il loro criterio tra il maximum ed il minimum delie pene, riesce quasi impossibile il misu- rare e ragguayliare fra di loro con matematica precisione i gradi di colpa di ciascun imputato, ancorachè sia uguale il

. titolo del reato.

E neppure si dica che coltl’estendere la pena del carcere agli anni dieci si venga a rompere quella graduazione che stabilisce il Codice penale, perché In stesso Codice nell’arti- colo 100 fornisce l’esempio di una facoltá data ai magistrati e tribunali di estendere ad anni 40 la peny del carcere.

Nel mentre però che s: giudicava opportuno di mantenere al tribunale correzionale od a quello di polizia la cogni- zione della tassa, malgrado che venissero a scomparire le cir costanze attenuanti, si è voluto abbondevolmente prevedere il caso in cui 11 fatto venisse a costituire un reato di titoto di- verso. Certamente in questo caso si dovrebbe ripigliare l’i- struttoria, e la causa sarebbe di ragione devoluta al tribunale competente Questo è il concetto dell’ultimo alinea che venne aggiunto all’articolo 4, ,

Viene coll’articolo 5 alquanto ampliata la giurisdizione or- dinaria dei giudici di mandamento e dei tribunali di polizia, nelle matesie criminali, con la stessa facoltá dianzi accennata di raddoppiare ta dnrata degli arresti e l’ammenda. La quale ampliazione di competenza è giudicata opportuna, acciacchè le minori cause possano trattarsi con piú di facilitá e meno di dispendio nel Inogo stesso del commesso reato, e perchè i tribunali di prima cognizione vengano sollevati in parte dal maggior lavoro causato dai rinvii che avranno luogo ib forza della presente legge.

L’articolo 6 risguarda la libertá provvisoria mediante cau- zione, fa quale sará di pien diritto concessa pei reali puni- bil: con pene correzionali, non esclusi quei reati che, quan tnuaque avessero il titolo di crimine, furono dalla sezione di accusa, a ragione delle circostanze attenuanti, considerati di

natura puramente correzionale a tenore dell’artieolo 2 della legge, data però facoltá al tribunale, in questo caso, di fare precedere alla concessione della libertá provvisoria l’adem- pimento dei vari incumbenti contemplati negli articoli 210 e 220 e seguenti del Codice di procedura,

Non esitò il Ministero a proporre, intorno alla facoltá di fare la difesa fuori carcere, questo temperamento, mosso dai giusti riguardi dovuti alla libertá individuale e dalla morale necessitá di evitare, per quanto sia possibile, i rigori del carcere preventivo che possono essere giustificati dalla sola enormitá del reato formante Poggetto dell’impatazione, @ dall’instante pericolo che il reo sia per sottrarsi alla meritata pena.

Al progetto ministeriale venne però aggiunta la disposi- tiene, suggerita non meno dall’ umanitá clie da un certo ri- spetto di ugualitá civile, per la quale i poveri non recidivi potranno anche essere dispensati dall’obbligo della cauzione, quando risulteranno a loro riguardo favorevoli informazioni di moralitá, lasciato però al tribunale l’apprezzamento delle circostanze.

Coll’articolo 7 viene abolita una sola delle eccezioni in- cluse nell’articolo 191 del Codice di procedura criminale, quella cioè relativa agli imputati del reato previsto dall’ arti- colo 163 del Codice penale; e con ciò vengono essenzialisente confermate e mantenute tutte le altre eccezioni, cosicchè nè gli imputati dei reati contemplati dall’articolo 206 del Codice penale, sebbene punibili con pene correzionali, nè i vaga- bondi nè gli ozigsi nè i mendicanti né le altre persone so- spette, a tenore di legge, potranno mai pretendere alla libertá provvisoria mediante cauzione.

L’ottavo ed ultimo articolo del progetto dispone che ta fa- coltá contemplata nell’articolo 105 del Codice di procedura criminale di desistere dalla querela quando si tratta di a- zione penale, che non si potesse esercitare senza istanza della parte, potrá sempre farsi fino a tanto che non sia in- cominciato il pubblico dibattimento, ed arresterá |’ azione penale coll’ obbligo in chi desiste di sopportare le spese occorse. 3

Trattandosi di reati alla punizione dei quali non è gran fatto interessata la societá, si è opportunamente considerato che bisognava lasciare maggiormente aperta la via alla ricon- ciliagione.

Spera il Ministero che questo progetto di legge, dettato da intrinseche ragioni di giustizia e dal proposito di conseguire una ragguardevole economia nelle spese di giustizia, otterrá ugualmente d’approvazione del Senato,

PROGETTO DI LEGGE.

Art. t,1 minori degli anni quattordici, se non avranno complici maggiori di tale etá, anche pei reati il cúi ti- tolo costituisce un crimine, saranno giudicati in via corre- zionale,

La Camera di Consiglio e la sezione d’accusa rinvieranno, in tali casi, l’imputato avanti il tribunale di prima cugni- zione, il quale dovrá, giudicando, uniformarsi alle disposi - 1 vni degli articoli 93 e 94 del Codice penale.

Quando però risulterá dall’istrazione scritta che 1’ impu- tato agi senza discernimerto, la Camera di Consiglio e la sezione d’accusa dovranno, omesso il rinvio, dichiarare non farsi luogo a procedigrento, e potranno far uso delle facoltá attribuite ai magistrati e tribunali nell’articolo 93 di detto Codice,