Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/558

tedura criminale, rispetto principalmente alla competenza ed alla libertá provvisoria degl’imputati mediante cauzione.

Quanto alla competenza, non è che si vogliano intervertire le regole fondamentali, sulle quali è basato Pordine attuale delle giurisdizioni ; ma temperarne solo l’applicazione 0, per meglio dire, aggiustaria piú esaltamente alla realtá dei fatti, tantochè la designazione del tribunale competente non sia piú determinata dal solo nome che possa avere il reato, in virtú di quella classificazione per cui nel Codice penale i reati si distinguono in crimini, delitti e contravvenzioni, e quindi nel Codice di procedura viene attribuita Ja cognizione dei primi ai magistrati, quella dei secondi ai tribunali di prima cognizione, e delle ultime ai giudici di mandamento. Vuolsi anche ampliare alquanto nelle materie criminali la compe- tenza dei giudici di mandamento.

Rispetto alla libertá provvisoria mediante eauzione si viene a moderare la legge nel senso che non sia piú facoltativo ai tribunali il concederla, e vuolsi che diventi di assoluto di- ritto, restando tuttavia incolume il principio che non si possa mai concederla pei reati punibili realmente con pene crimi- nali. i

Siccome questo progetto di legge fu ampiamente discusso nella Camera elettiva, e la discussione fu giá pubblicata colle stampe, io toccherò brevemente le somme ragioni degli arti- coli the lo compongono.

L’articolo i stabilisce in primo luogo che i minori degli anni qualtordici, non avendo complici maggiori di tale etá, saranno giudicati anche pei crimini in via correzionale.

Questa disposizione riguardante i soli minori comincia ad esprimere la ragione intima di questa legge per ciò che ha tratto alia competenza, che debbasi, cioè, aver principalmente riguardo alla maggiore o minore gravitá della colpa ed alla qualitá della pena, anzichè al nome del reato. Se il minore degli anni 14, quantunque reo di un crimine, non potrá mai essere colpito da pene criminali, ma soltanto da pene corre- zionali, perchè non dovrassi commettere a dirittura la cogni- zione della causa al tribunale che secondo il proprio istituto deve applicare cosi fatta qualitá di pene?

In Francia fu sentita la morale convenienza d’impedire che gli imputati di sí tenera etá fossero tratti a sedere sui banchi delle Assisie; e la legge 21 aprile 1852, articolo 12, venne a stabilire una regola analoga alia disposizione di questo arti- colo primo; se non che v’introdusse un’eccezione rispetto ai reati punibili con la morte o coi lavori forzati a vita.

Eravi forse ragione d’includere nella legge cosí fatta ecce- zione, perchè il Codice penale di Francia stabilí il primo sta» dio della minore etá, relativamente all’apprezzamento della colpabilitá ed alla misura delle pene, agli anni sedici, inve- cechè il nostro Codice lo ridusse agli anni 14; ond’è che in Francia la probabilitá dei casi, nei quali fosse conveniente nell’interesse della giustizia di sottoporre un minore ad un giudicio criminale, era certamente maggiore, mentrechè fra noi tale probabilitá, atteso il divario dei due anni, natural- mente decresce.

Stabilita adunque la regola che i minori degli anni 14 deb- bano sempre essere giudicati in via correzionale, salvochè abbiano complici maggiori di tale etá, perocchè non si po- trebbe scindere la causa, nel primo alinea dello stesso arti- colo primo si dichiara che il tribunale di prima cognizione a cui sará fatto il rinvio dovrá, giudicando, uniformarsi alle disposizioni degli articoli 93 e 94 del Codice penale; ed’è questa una naturale conseguenza della prima disposizione, perchè, dovendo il tribunale esercitare quella parte di giuris- dizione che avrebbe spettato al magistrato, ragion vuole che

possa applicare ai minori degli anni {N le meritate pene cor- rezienali nella misura determinata dalla legge.

fin qui il primo articolo del progetto esprimé il concetto primitivo del Governo; ma dalla discussione di esso emerse il secondo alinea che involge due altre disposizioni, la prima delle quali consiste in ciò che, risultando dalla instrufione scritta avere l’impntato agito senza discernimento, Ja Camera di Consiglio e la sezione d’accusa dovranno dichiarate non farsi luogo a procedimento, è che in simil caso potranno far uso della facoltá dall’articolo 93 di detto Codice attribuita ai magistrati e tribunali.

Il nostro Codice penale, di conformitá s1 Codice francese, non ha stabilito aleun periodo dell’etá minore, per cui deb-

‘ basi presumere de jure una mancanza assoluta di discerni.

mento, è ne lasciò affatto il giudicio ai magistrati ed ai tri- bunali. Ad evitare adantgtte la necessitá di dover trarre sul banco degli accusati individui di etá sí tenera che non sareb- bero mai imputabili di colpa, si è giudicato opportuno di evi- tare ricisamente, in quanto ad essi, la solennitá del giadizio. Perciò le Camere di Consiglio e le sezioni d’accusa dovranno apprezzare assolutamente la circostanza del discernimento. E sempre collo stesso inlendimento di evitare, per quanto sia possibile, la discussione pubblica di talí éause, si vogliono investire la Camera di Consiglio e la sezione d’accusa della facoltá di applicare, quanto al minore dimesso dall’accusa, i provvedimenti contemplati nel citato articolo 93 del Codice penale. I quati, per vero dire, sono propriamente ecenomiti, avendo solo di mira l’educazione repressiva del minore senta costituire una Vera petia; è quindi è piú consentaneò alla

- natura delle cose che sí fatto potere economico venga eser-

citato dalla sezione d’accusa e dalla Camera di Consiglio, an- zichè formare l’oggetto di una sentenza dopo il dibattimento,

L’ariicolo 2 del progetto viene estendendo per oghi qualitá di imputati la facoltá del rinvio al tribunale di prima cognizione, ancorachè si tratti di reati aventi titolo di crimine, ossia che si tratti di quei crimini che la legge stessa in date cifcostante dichiara solamente punibili con pene correzionali, ossia ché, in forza delle generali disposizioni della stessa legge, sia luogo a diminuire la pena o commutarla, passando dalla reclusione e dalla relegazione alla pena del carcere;

È qui da notarsi in primo luogo che, se rispetto ai minoti degli anni 14 il rinvio è reso obbligatorio, perchè l’accertta- mento dell’etá è tal cosa di fatto che dev’essere posilivá= mente accertata, rispetto alle circoslanze attenuanti, quando si tralta dei maggiori degli anni 14, intorno ai quali può fn- tervenire varietá d’opinioni, non è piú che facoltativo, es- sendo al tutto conveniente che l’apprezzamento di tali citco- stanze sia rimesso ai giudici della causa, quando dalla’ istrú- zione scritta esse non emergano talmente chiare e perspicue da poter guadagnare il vote unanime dei membri della se- zione.

Mediante questa facoltá data alla sezione d’accusa non si vogliono certamente alterare i caratteri dell’istruzione pre- paratoria. La legge suppone che le circostanze attenuanti ti- sultino chiaramente dalle informazioni; essa cornicede bensí alla sezione d’accusa il potere facoltativo di apprezzarle allo effeito di ordinare il rinvio ai tribunale correzionale, ma non le impone il dovere di estendere ed esaurire le indagini finò al segno che possa darne un definitivo giudizio, se non sono per anco bastevolmente chiarite.

La sezione d’accusa può invero (articolo 365 dei Codice di procedura criminale), prima di statuire sul merito, ordinare una piú ampia informazione, qualora la reputi necessaria, dovendo per necessitá rintracciare quegli indizi della reitá