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resti, contabili del pregiudizio che venisse recato alle persone e famiglie nella loro estimazione e nelle sostanze» (4). E Peditto organico del 27 settembre 1822 aveva prescritto che «gli inquisiti per delitti di cognizione de’ tribunali di pre- fettnra, saranno sempre ammessi dai detti tribunali a fare le loro difese fuori carcere, mediante sottomissione con cau- zione idonea e responsabile nella somma che verrá fissata, avuti gli epportuni riguardi, dí stare in giudizio e subire il giudicato» (2).

Dopo lo Statuto che guarentisce a tutti i cittadini la libertá individuale, e non permette che alcuno di essi venga arrestato se non nei casi previsti dalla legge, si dubitò se fosse ancora facoltativo pei tribunali lo accordare la libertá provvisoria agli imputati di semplici delitti, sembrando esorbitante che lo esercizio di un tale diritto potesse dipendere, in un paese retto a libertá, dall’arbitrio degli uomini, La sezione d’ac- cnsa del magistrato d’Appello di Casale nel 1& maggio 1850 aveva coraggiosamente deciso la questione nel senso favore- vole alla libertá; ma la Corte di cassazione annullò quel giu- dicato nell’interesse della legge (3).

La legge sulla stampa del 26 marzo 1848 (articolo 61) ha reso omaggio ai veri principii collo statuire che, «quando il reato di stampa non si presenti come complicitá di un cri- mine, il magistrato o tribunale dovrá, sulla dimanda dell’im- putato, e sentito il pubblico Ministero, concedere all’inquisito la libertá provvisoria, mediante idonea cauzione, di presen. tarsi a tutti gli atti del processo, e per l’esecuzione della sentenza in conformitá degli articoli 190, 192 e seguenti del Codice di procedura criminale.»

Trattasi ora di correggere l’articolo 189 di detto Codice, surrogando parimente la parola dovrá alla parola potrá, e togliendo cosí ogni sorta d’arbitrio in materia di libertá per- sonale.

Parve però alla vostra Commissione che, sia nel Codice di procedura criminale, sia nel progetto di legge presentato dal Ministero, non sia provveduto ai cittadini poveri che, non avendo il mezzo di dare cauzione, non potrebbero profittare del benefizio della libertá provvisoria. Egli è ben vero che la Camera di Consiglio, ove il reato non importi pena mag- giore del carcere, può ordinare, «secondo le circostanze,» che l’imputato sia posto in libertá coll’obbligo di presentarsi avanti il tribunale competente, quando ne sará richiesto (4); ma siccome un tale benefizio suole accordarsi per riguardo alle circostanze stesse del reato, anzichè per considerazioni di povertá; e siccome d’altra parte i cittadini nen poveri, oltre di quel benefizio dipendente dall’arbitrio della Camera di Consiglio, ne hanno un altro maggiore, quello cioè di chie- dere ed ottenere la Icro libertá mediante cauzione, ancorchè la Camera di Consiglio non ne abbia ordinato d’uffizio la scarcerazione, parve perciò giusto ed umano aprire eziandio la via ai cittadini poveri di conseguire quel maggiore benefizio.

(1) Regie Costituzioni, lib. 4, tit. 7, $$ 5 e 22; regio rego- lamento pel ducato di Genova, parte 2°, tit. 7, 685 e 22,

(2) Articolo 21 del regolamento annesso a tale editto.

Le regie patenti in data 11 gennaio 1840 fecero un’eccezione alla regola, statuendo all’articolo 9 che gli inquisiti di furti semplici, di truffe, di oziositá e vagabondaggio, se sono reci- divi, non saranno ammessi al beneficio portato dal detto arti- colo 21 del regolamento del 1822, salvo in quei casi în cui il tri- Vunole per giusta causa stimasse di loro concederlo.

(3) Sentenza del magistrato di Cassazione 16 luglio 1850 nel processo Ghiazza.

(4) Codice di procedura criminale, articolo 229.

SESSIONE DEL 1853-54 — Documenti — Vol, II 17

Gli accusati non possono dirsi colpevoli finchè la sentenza di condanna, udite le loro difese, non li abbia colpiti. Il car- cere preventivo non è pena, ma misura di cautela che inte- ressa la societá onde l’incelpato non isfugga alla pena in caso di condanna, non commetta intanto altri reati, e si presenti in giudizio ogniqualvolta la sua presenza torni utile per l’iv’ struttoria. I diritto di essere posto in libertá provvisoria, giá ristretto ai reati di minore gravitá, non deve nel fstto riescire un privilegio per le persone agiate, ma deve essere tale che le persone di ogni condizione possano profittarne, perchè tutte sono eguali dinanzi alla legge, e a tutte essa deve uguale protezione. Se l’onesto bracciante, che trae dal lavoro del giorno ogni mezzo di sussistenza, ed ha la sven- tura di essere processato per un fatto di cui non è colpevole, sebbene gli indizi raccolti nell’istruzione preparatoria lo fac- ciano credere reo, non avesse modo di liberarsi dal carcere preventivo, perchè la penuria dei mezzi non gli permettesse di trovare chi assuma generosamente il rischio di fargli cau- zione, dovrebbe, per tutto il corso del giudizio, abbandonare alla fame la propria famiglia, nè la societá riparerebbe a tanto danno con limitarsi a proclamarlo alla fin fine inno- cente e restituirlo per l’avvenire alla libertá ed al lavoro. La sapienza degli antichi Romani permetteva al giudice di mantenere in libertá l’accusato fidandosi della di lui pro- messa: «de custodia reorum proconsul extimare solet utrum «in carcerem recipienda sit persona, vel fidejussoribus com- «mittenda, vel etiam sibi;» ma in quei tempi, per fidarsi alla parola dell’imputato si badava piuttosto alla di lui dignitá, alle di lui ricchezze, alla qualitá del reato e alle prove di reitá (1); e piú tardi questa specie di cauzione, chiamata giuratoria, divenne un privilegio delle persone illustri (2). Era però provvidameate statuito che, rimanendo in carcere l’accusato per difetto di fideiussore, dovesse il procedimento avere un termine fisso, piú breve dell’ordinario (3). Alcune tra le moderne legislazioni hanno ammesso la canzione giu- raloria, ma in modo piú razionale. Cosí il Codice di Prussia

  • (articolo 235) ammette solo nel concorso delle seguenti

circostanze: 41° che l’iocolpato meriti confidenza; 2° che la cattura gli sia causa di danno irreparabile; 3°che ta pena non possa eccedere un anno di carcere; 4° che non sia in condi- zione da poter fornire la cauzione in denaro. Anche le leggi del regno di Napoli, che contengono disposizioni del tutto nuove in tema di arresto preventivo, non sempre richiedono cauzione perchè l’imputato possa ottenere la libertá provvi- soria durante il procedimento (4).

Nella nostra legislazione, prima del Codice di procedura criminale, era conosciuta pei poveri la cauzione giuratoria nelle materie civili e nelle criminali per assicurare il paga- mento delle spese (8), ma si disputava se con tale cau- zione potessero i poveri essere ammessi a difendersi fuori carcere, sostenendosi da alcuni, nel silenzio della legge, che un tale benefizio essendo conseguenza della qualitá del reato, e costituendo un vero diritto, non poteva dipendere dalla circostanza accidentale della solvibilitá dell’accusato, nè essere paralizzato dalla condizione di una cauzione ida»

(1) Legge 1° Dig., De custodia el exhibitione reorum.

(2) Legge 17 Cod., De dignitatibus.

(3) Legge 6 Cod., De custodia reorum.

(4) Vedansi le leggi della procedura nei giudizi penali per il regno delle Due Sicilie, dall’articolo 114 al 185.

(5) RR. CC., libro 3, tit. 25, 6 14; e libro 4, tit. 23, $5; R. regolamento pel ducato di Genova, parte 12, titolo 22, $5; e tit. 42, 8 14,