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La Commissione fu anche unanime nell’accettare per sua parte gli articoli 3, 6 e 7 del progetto ministeriale, che tutti favoriscono la condizione degli imputati.

Nel progetto di legge sopra alcune modificazioni al Cadice penale, che votaste, o signori, nella corrente Sessione, fu- rono diminuite le pene pei reali contemplati negli articoli 164, 165, 616, 617, 618 e 650 del Codice penale, e per al- cuni fu sostituita una pena di polizia di competenza manda- mentale alle pene correzionali di competenza del tribunale provinciale, Nell’articolo quinto dell’attuale progetto si altri- buisce pure al giudice di mandamento la cognizione dei reati, di percosse, di ferite e di aitri mali trattamenti corporali fatti senz’armi, che non avranno cagionato malattia od inca- pacitá di lavoro per un tempo maggiore di giorni cinque, con facoltá di raddoppiare l’ammenda o la durata degli ar- resti. Questa riforma non può non essere apprezzata da chi sa per esperienza che i tribunali di prima cognizione itapie- gano una parte notevole delle loro sedute nei dibattimenti sopra simili reati di lieve momento, pei quali se pronunziano una pena, è questa per lo piú o di semplice polizia, o di car- cere brevissimo, 0 di lieve muita inferiore alle spese del giu- dizio.

Non occorre intraltenervi lungamente sulla disposizione dell’articolo 6 che converte in dovere la facoltá ora accordata ai tribunali di ammettere a difendersi fuori carcere, mediante cauzione, coloro che per miggra preventiva vennero arrestati per causa di un reato, pel quale, nel caso di condanna, non possano avere pena maggiore del carcere ; imperciocchè una simile propesta giá presentata a questa Camera da uno dei suoi membri, e da esso ampiamente sviluppata, fu giudicata meritevole di essere presa in considerazione nella passata legislazione (1).

di adottarla in ogni parte, dicendo che ?’utilité de cette dispo- sition (art. 26) ne sera point contestée + elle légalise ce qui en par- tie se fait déjá sans loi.

Il relatore della Commissione della Camera dei rappresen tanti attestò che, avendo fatto parte per 15 anni di una sezione d’accusa, aveva sempre rimarcato che molte delle istruzioni preventive dimostravano evidentemente l’esistenza di circo- stanze attenuanti che mutavano il crimine in delitto. «Dès que la preuve de ces circonstances (disse la Commissione) est acquise dans l’instruction préliminaire, il est rationnel et con- forme au système du Code pénal de déférer l’affaire au tribu- nal de police correctionnel.»

Il signor Dubus aîné attestò a sua volta che «cette amélio- — pation est vivement désirée par les magistrats de l’ordre judi- ciaîre. Je connais plusicurs juges qui la désirent avec ardenr; je dirai méme que, quoique la Iégislation actuelle n’y autorise pas, on se sent pour ainsi dire obligé de correctionnaliser dans certaines circonstances.» (Sedute del 23 e 24 febbraio 1838. Il rapporto della Commissione della Camera dei rappresentanti trovasi nel Moniteur del 19 maggio 1887.)

La legge del 1° maggio 1849, pel rinvio dei reati al giudice di polizia, trovò maggiori opposizioni e nelle discussioni e nelle votazioni. Quella invece del 15 maggio stesso anno, che autorizza il rinvio dei reati ai tribunali correzionali per effetto di circostanze attenuanti, ebbe nella Camera dei rappresen- tanti voti 60 sopra 69 votanti, e nel Senato voti 24 sopra 28 votanti. ú

(1) Proposta di legge del deputato Brofferio, sviluppata nella seduta del 2 gennaio 1851, appoggiata dai deputati Valerio, Mantelli e Mellana, e presa in considerazione dalla Camera, con cui, nell’articolo 189 del Codicedi procedura criminale, alla parola potrá si sostituiva la parola dovrá.

La libertá provvisoria degli imputati, mediante sottomis- siene con cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo, è Gna instituzione adottata dalle legislazioni criminali antiche e moderne, ed in ogni sistema di procedimento, segreto 0 pubblico, con giudici permanenti o con giurati. Essa si svi- luppò a poco a poco, e divenne un diritto assoluto di tutti gli imputati, ad eccezione di coloro che erano accusati dei piú gravi delitti. Venne quindi menomata e circoscritta in limiti assai ristretti a misura che il procedimento penale andò perdendo le sue garanzie di libera difesa e di pubblicitá, e che i legislatori si mostrarono meno curanti della libertá dei cittadini (1).

in Francia la libertá provvisoria degli accusati, salvi i casí di eccezione stabiliti dalla legge, si riguardava quale un di- ritto e non quale facoltá abbandonata all’arbitrio del giu- dice, allorquando fu promulgato il Codice d’istruzione crimi- nale, che all’articolo 114 stabilí pei reati correzionali che la Camera di Consiglio potrá far mettere l’imputato in libertá provvisoria, mediante cauzione solvibile. Non ostante l’e- spressione potrá, si continuò per molto tempo a mantenere la massima che non si potesse ricusare quel benefizio a chi voleva profittarne uniformandosi alla legge, e che la detta espressione avesse lo scopo d’indicare che anche la Camera di Consiglio era competente a provvedere sopra di tale punto. La Corte di cassazione aveva sanzionato con molte decisioni conformi quella benigna interpretazione (2), ma tutto ad un tratto mutò sentimento, e con giudicato a classi unite del 23 febbraio 1844 interpretò nel senso ‘oppesto la legge. Sebbene questa nuova giurisprudenza, fondata unica- mente sopra ld lettera della legge, sia stata accolta in Fran- cia con disfavore (3), ciò non pertanto i compilatori dei no- stro Codice di procedura criminale vollero adottarla, dichia- rando essi pure nell’articolo 189 che il tribunale in Camera di Consiglio potrá, sulla domanda dell’imputato, accordargli la libertá provvisoria mediante idonea cauzione. E, onde non potesse nascere dubbio sulla loro intenzione, rammentarono nelle risposte alle osservazioni dei magistrati «che, non 0- stante le diverse interpretazioni date dalle Corti di Francia intorno al verbo potrá, è questo usato in detto articolo nel senso facoltativo e non nel senso di potere giurisdizionale, cosí accennando chiaramente la parola poirá, secondo l’arre- sto 23 febbraio 184" della Corte di cassazione a Camere riu- nite, per cui si fissò la giurisprudenza su questa que- stione» (4).

Cosí operando i nostri legislatori fecero veramente un passo indietro, poichè le regie Costituzioni del Piemonte avevano statuito in modo assoluto che «non si carcererá alcuno, se non per quei delitti che possono richiedere pena corporale 0 qualche pecuniaria grave, quando per essa il reo non avesse il modo di dare un’idonea cauzione,» ed avevano prescritto che si usasse «tufta la prudenza e circospezione nell’ordinare gli arresti,» di maniera che i giusdicenti e gli altri uffiziali autorizzati ad ordinarli «non si rendessero, con indebiti ar-

(1) Vedasi su questa materia un eccellente seritto di Faustin Hélie nella Revue de legislation, anno 1844, tom. 19, pag. 105 e 426. ti

(2) Decisioni 21 aprile 1815, 15 luglio 1837, 27 marzo, 22 a- prile e 17 luglio 1841.

(3) Vedasi quanto ne disse Faustin Hélie nello scritto sopra citato, pag. 452 e seguenti.

(4) Risposte della Commissione di legislazione alle osserva- zioni dei magistrati sul Codice di procedura criminale a pae

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