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lieve e rarissimo, ha proposto di stabilire che il tribunale correzionale possa, a seconda delle circostanze, estendere la pena del carcere, quanto alla durata, al mazimum di quella che la legge prescrive alla reclusione, e che il giudice di mandamento possa raddoppiare la durata degli arresti e del- l’ammenda, Il quale temperamento non altera le regole di competenza in quanto alla natura delle pene, trova argo- menti d’analogia negli articoli 1417, 118 e 420 del Codice pe- nale, ed attenua senza fallo il mentovato inconveniente; poi- ché, se l’imputato potrá evitare la pena di genere piú grave quando mancherá la prova delle circostanze attenuanti che risultavano a di lui favore dall’istruzione preparatoria, potrá ad ogni modo essere giudicato con maggiore severitá, ed as- soggettato ad una pena di maggiore durata di quella, che gli sarebbe stata inflitta se quella prova non fosse mancata.

La vostra Commissione accettò anche in questa parte il progetto dei Governo ; ma, onde il principio della irrevocabi- litá del rinvio riguardo alle circostanze attenuanti fosse con- tenuto nei suoi giusti limiti, e non recasse innovazioni nelle altre parti del Codice di procedura criminale, aggiunse nel- l’articolo 4 che dovranno osservarsi rispettivamente le dispo- sizioni dell’articolo 315, e dell’uttimo alinea dell’articolo 254 di esso Cedice ogniqualvolta per circostanze nuove risultanti dal dibattimento venisse a chiarirsi, che il fatto costituisce tn reato di titolo diverso, e di competenza di un tribunale o magistrato superiore; imperciocchè, se in rapporto alle cir- costanze attenuanti apprezzate dalla sezione di accusa o dalla Camera di Consiglio, il benefizio del rinvio può essere assi- curato all’ imputato, altrettanto non può ammettersi per quelle nuove circostanze che non poterono apprezzarsi da essa Camera o sezione, la quale avrebbe provvedato diver- samente se fossero risultate dall’istruzione preparatoria.

In alcuní dei vostri uffizi erasi dato molto peso alla diver- sitá di trattamento, che può derivare dal sistema del pro- getto in ordine ai medesimi reati, potendo accadere che Pau- tore di un dato misfatto vada solo soggetto ad una pena cor- rezionale per causa del rinvio ai tribunale correzionale, ed invece l’autore di un misfatto eguale vada soggetto a pene criminali, gravi ed infamanti, per non essergli toccata la stessa sorte nella sentenza d’accusa, Anche questo male, che, o non accadrá mai o accadrá rarissimamente, bisogna non esagerarlo, poichè il nostre Codice penale riguarda come in- famanti Îe sole condanne alla pena di morte o dei lavori forzati a vita o quelle cui va aggiunta la berlina (articolo 24), ed è troppo difficile che quando la legge per ragione o del- Petá o dello stato di mente, o per altre determinate circo- stanze, in luogo di una di quelle pene, ordina l’applicazione di una pena correzionale per tutti gli imputati dello stesso fatto, è troppo difficile, lo ripetiamo, che, riconosciuta a voti unanimi dalla sezione d’accusa la esistenza di quelle poche e precise circostanze, manchino poi queste nell’orale discus- sione, essendo assai piú probabile che, quando accada il raro caso del difetto di prova delle circostanze attenuanti, si tratti piuttosto di quella diminuzione o commutazione di pena che, dipendendo dall’apprezzamento dei fatti, è abbandonato alla prudenza del giudice, nel quale caso l’articolo secoado del progetto permette tassalivamente il rinvio della causa al tri- bunale correzionale allora solo che si tratti di fare passaggio dalla reclusione 0 relegazione alla pena del carcere. Or bene, tra la pena della relegazione o della reclusione e quella del carcere, il quale sia inflitto con durata o maggiore od eguale, vi ha sibbene una differenza, ma non è questa di tanta im- portanza da consigliare l’abbandono di un sistema sotto altri rapporti vantaggiosissimi, ed abbandonarlo pel motivo che

uno fra i tanti individui che potranno commettere nell’avve- nire un dato misfatto colle medesime circostanze sia aggra- vanti che attenuanti (supposizione troppo difficile a verifi. carsi), possa essere punito col carcere anzichè colla reclu- sione 0 colla relegazione. Cosí facendo, si toglierebbe a tutti i cittadini in generale la possibilitá di un beneficio, solo per- chè un solo di essi potrebbe ottenerlo senza meritarlo.. Sa- rebbe grave bensí l’obbietto della diversitá di trattamento se anche un solo cittadino potesse col tempo essere condannato a pena criminale quando il suo reato non comportasse che una pena correzionale ; ma perde ogni importanza nel caso opposto, quando cioè, senza aggravare la condizione di al- cuno, ed anzi migliorando in massima la condizione di tutti, presenta selo la lontana possibilitá di un favore accidentale e straordinario, che non può compromettere la sicurezza s0- ciale. La legge, eguale per tutti, non può impedire quelle disuguaglianze di trattamento che sono conseguenza necessa» ria della natura degli uomini, Innanzi ai tribunali, il solo vero è ciò che appare per vero, essendo per essi la stessa cosa il non essere e il non apparire. Quindi pel medesimo reato un cittadino sará punito, un altro assoluto ; l’uno sará condannato a pena grave, l’altro a pena leggera; nè queste

- differenze dipenderanno soltanto dalla diversitá delle prove,

ma sí ancora dalla diversitá dei giudizi; anzi ben anche dalla diversitá di opinione degli uffiziali del pubblico Ministero. Una Camera di Consiglio è di @nanime avviso che un fatto sia semplice delitto, e quindi rimanda l’imputato davanti il tri- bunale correzionale, che lo condanna alla pena del carcere, Non appella dalla sentenza il pubblico Ministero, e ne appella invece il condannato, che non pago del primo giudizio, spera maggior favore dal magistrato d’Appello. Questi riconosce che errarono e la Camera di Consiglio e il tribunale corre- zionale; ma nen vi fu appello da parte del pubblico Mini- stero, e l’avvocato generale non è piú in temipo a ripararvi; il magistrato in tale caso annolia la sentenza dei primi giu- dici; ma, sebbene per annullarla sia costretto a dichiarare che il reato commesse è un crimine, e che quindi dovrebbe punirsi con pena eriminale, ciò pon pertanto non può pro- nunziare una pena piú grave di quella che pronunziarono i primi giudici, perchè la legge glielo vieta in modo asso» lato (41). È qui evidente la diversitá di trattamento, poichè se altro cittadino commeîta lo stesso misfatto, e piú non si incorra nello stesso errore o dalla Camera di Consiglio o dal tribunale correzionale o dal pubblico Ministero, questo col- pevole non sará punito col carcere, come l’altro lo fu, ma bensí con pena criminale.

Se adunque nel sistema della nostra legislazione penale; non meno che in quella degli altri popoli civili, non è possi- bile evitare nel fatto le diversitá di trattamento, la possibi» litá di qualche raro inconveniente della medesima natura non può, per quanto ne pensò unanime la vostra Commis- sione, essere di ostacolo all’adozione di un progetto di legge, che contiene un grande miglioramento sia economico, sia razionale, stato accolto con plauso ed esperimentato favoree volmente nel Belgio, ove, iniziato nel 1838, fu confermato ed ampliato nel 1849, ed ottenne ambe le volte l’approvazione del Parlamento a grandissima maggioranza, sebbene man» cante dei perfezionamenti che il nostro Governo vi ha intro- dotti (2). i

(1) Codice di procedura criminale, articolo 844.

(2) La legge del 15 maggio 1838 ottenne nella Camera dei rappresentanti 72 voti sopra 81 votanti, e nel Senato 31 voti sopra 82 votanti, ove la Commissione propose a voli unanimi