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zione di pena, i quali possono bensí risultare dal pubblico dibattimento, sebbene non risultino ancora dall’istruzione preparatoria, ma non possono scomparire nell’ istruzione orale, se nella prima giá siano accertati. Tali sono, per esem- pio, quelli che derivano dall’etá dell’imputato, i quali si pro- vano con documenti autentici. Altri invece dipendono o dalle deposizioni dei testimoni o dall’apprezzamento che i! giu- dice ne fa, e a questi soltanto può riferirsi l’obbiettato in- conveniente. Notava opportunamente il Governo che, nella generalitá dei casi a cui deve porre mente il legislatore, non mancherá nel dibattimento la prova delle circostanze atte- nuanti, se questa giá si aveva nell’istrattoria scritta, di cui l’imputato e i suoi difensori hanno comunicazione quando ancora sono in tempo a denunziare e far citare tulti i testi- moni che possono giovare alla difesa, e cosí anche quelli che, giá esaminati nell’istruzione preparatoria, non fossero chia- mati al dibattimento dal pubblico Ministero. Coloro che ig queste materie hanno pratiche cognizioni sanno che i can- giamenti tra l’istruttoria e il dibattimento avvengono quasi sempre a pro dell’accusato; e se talvolta nel dibattimento si scuoprono circostanze nuore che rendano piú grave il reato, è troppo difficile ed improbabile che svaniscano quelle che giá risultavano dall’istruzione preparatoria a vantaggio del- l’imputato. Arroge che il presente progetto non permette il rinvio dell’imputato davanti il tribunale correzionale a causa di circostanze attenuanti, salvo che sia deliberato a voti una- nimi dalla sezione d’accusa, ove questa, come accade gene- ralmente, sia composta di soli tre giudiei, e che pel rinvio al giudice di mandamento richiede pure unanimitá di voti nella Camera di Consiglio, e contro tale rinvio accorda an- cora al pubblico Ministero e alla parte civile il diritto di ri- clamare alla sezione d’accusa in via di opposizione; Adunque se il temuto inconveniente potrá per avventura accadere, non accadrá però che rarissimamente, come lo prova ezian- dio la esecuzione della legge del Belgio dei 13 maggio 1858, poichè i suoi avversanti fecero valere di bel nuovo dopo un decennio le stesse obbiezioni teoriche per impedire che il sistema fosse ripetuto ed ampliato colle leggi del 1° e 15 mag- gio 1850, ma non poterono addurre casi pratici che avessero giustificato i loro timori esagerati.

Non solo sará rarissimo il temuto inconveniente, ma, quel che piú importa, non potrá produrre effetti troppo gravi, men- tre per esso non potrá accadere che l’innocente sia punito od il reo sia colpito da pena piú grave di quella che meritò, ovvero che eviti qualunque pena, ma solo potrá accadere che il reo ab- bia una pena minore di quella che avrebbe meritato. Se questo può dirsi un male, è però un male lievissimo; sí perché, se ia frequente impunitá dei reati compromette la sicurezza dei cittadini, non può dirsi altrettanto di qualche raro casu di impunitá, pur troppo inevitabile nella giustizia degli uomini, il quale non può dare fondata lusinga di eguale impunitá a chi è trattenuto dal timore della pena a commettere altri misfatti, senza di che dovrebbe dirsi egualmente perniciosa la concessione di ogni grazia sovrana; sí perchè gli effetti salutari delle pene sono meglio assicurati dalla certezza di esse, anzichè dalla loro gravitá; e quindi, secasi rari d’impu- nitá nen bastano a compromettere la sicurezza sociale, tanto meno potrá comprometteria qualche caso rarissimo in cui, per effeito del rinvio dell’imputato al giudice di polizia o al tribunale correzionale, venga esso condannato ad una pena minore.

Trattandosi quindi di un inconveniente rarissimo e di lieve conseguenza, non può essere utilmente contrapposto ai gran- dissimi vantaggi che nella generalitá dei casi deriveranno dal

progetto in discorso, senza di che nessuna utile instituzione potrebbesi mai accettare, non essendo possibile che sia cosí perfetta da non ammettere assolutamente la lontana possibi - litá di un qualche inconveniente nella sua applicazione, es- sendo pur troppo vero nelle cose di quaggiú, per servirsi delle espressioni di un dotto giureconsulto che onora la magi- stratura francese, che «le mal est á còté des meilleures cho- ses, le bien á còté des plus mauvaises» (1).

Ad ogni modo, se si volesse per un eccessivo rigorismo conservare la puritá dei principii, ed esigere che in nessun caso non possa il giudice di mandamento condannare l’impu- tato di un fatto che per le risultanze del dibattimento veste il carattere di delitto, e il tribunale correzionale non possa condannare l’imputato di un reato che perle dette risul- tanze presenti le qualitá di crimine, fo si potrebbe facilmente coll’inserire nel progetto una disposizione che li obbligasse in tali contingenze a dichiararsi incompetenti, rinviando l’imputato alla giurisdizione superiore. Nè tale disposizione si scosterebbe dalle regole generali del procedimento, sopra di che, per tacere delle materie civili, basterá citare pel nostro argomento la disposizione dell’ultimo alinea dell’articolo 254 del Codice di procedura criminale, che obbliga il giudice di mandamento ad astenersi dal giudicare, e a trasmettere gli atti all’avvocato fiscale, ove per le risultanze della pubblica istruzione il fatto imputato costituisca un reato importante una pena correzionale od altra piú grave, e la conforme disposizione dell’articoio 515 che obbliga il tribunale corre- zionale a rimandare l’imputato davanti l’istruttore, ove il fatto per le risultanze del dibattimento importi una pena criminale, sebbene il primo rinvio ad esso tribunale o giu- dice fosse stato decretato dalla Camera di Consiglio o dalla sezione d’accusa,.

Il Ministero però ha dichiarato nella sua relazione che non poteva acconciarsi al partito che i tribunali o giudici infe- riori avessero facoltá di dichiararsi incompetenti dopo il rinvio, qualvolta a loro giudizio si fossero dileguate le cir- costanze attenuanti, contraddicendo in tal guisa alla deci- sione della sezione d’accusa o della Camera di Consiglio, perchè, come egli disse, «sarebbe un gravissimo inconve- niente se una causa si potesse, per cosí dire, palleggiare da un tribunale all’altro, e ne seguisse anco la necessitá di rin- novare i dibattimenti; oltre di che la contrarietá dei giudizi sarebbe poco confacevole alla dignitá dei corpi giudiziari, ed all’autoritá delle sentenze.»

Il sistema di rendere irrevocabile il rinvio della causa al giudice inferiore pronunziato dalla sezione d’accusa o dalla Camera di Consiglio per effetto di circostanze attenuanti, ed assicurare cosí un tale benefizio all’imputato, nella stessa guisa che gli sarebbe assicurato il benefizio maggiore che deriverebbe dalla pronuncia di essa Camera o sezione con cui si fosse dichiarato non farsi Iuogo a procedimento, fu giá adottato dalle leggi del Belgio del 1° e del 15 maggio 1849 (2). Per altro il Ministero, nell’intendimento di rime- diare iu qualche modo al notato inconveniente, comurque

(1) Troplong, Du mandat, préface.

(®) «Le tribunal de simple police, devant lequelle prévenu sera renvoy6é, ne pourra décliner sa compétence en ce qui con- cerne les circonstances atténuantes» (art, 4 della legge 1° mag- gio 1849).

«Le tribunal de police correctionnelle, devant lequel le pré- venu sera renvoyé, ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne l’áge, l’excuse et les circonstances atténuantes» (art. 4 della legge 15 maggio 1849).