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1887

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Che direste, o signori, vedendo processare criminalmente un bimbo privo ancora totalmente dell’uso della ragione, ve- dendolo catturare per misura preventiva, vedendolo con- durre scortato dalla pubblica forza innanzi alla Corte crimi- nale, ed ivi farsi luogo ad un solenne dibattimento, quando è giá cerfo che nessuna pena potrá pronunciarsi contro di lui? Questo procedimento nol credereste una commedia ideata per discreditare la legge, e mettere in derisione la maestá della giustizia punitrice ? Eppure se fu cassata la sen- tenza di una sezione d’accusa che dichiarò non essere luogo a procedimento contro un ragazzo di anni undici non dotato di sufficiente discernimento, pel motivo che le nostre leggi non permettono a quella sezione di conoscere delle scuse, sebbene per queste non debba l’imputato soggiacere a pena di sorta, non vi sarebbe ragione per cui non dovesse ugual- mente cassarsi una simile decisione che fosse pronunziata ri- guardo ad un fanciullo di tre o quattro anni, autore mate- riale di un fatto, che commesso con malizia da un adulto po- tesse costituire un crimine.

Ma, se tutti ammetteranno che sia da correggersi una legge che vuole sia posto in accusa, giusta il titolo del reato consi- derato in astratto, anche colui che per causa delle circostanze non deve andare soggetto ad alcuna pena, vi sará forse chi voglia mantenerne intatte le disposizioni, allerquando trat- tisi solo di circostanze attenuanti, che facciano luogo alla di- minuzione o cemmutazione delle pene, seguitando in questa

parte le distinzioni adottate dalla giurisprudenza francese

che accennammo piú sopra. Esaminandosi però la questione colla necessaria profonditá ed in tutte le sue conseguenze, è facile persuadersi che è migliore e da preferirsi il sistema del progetto del Governo, conforme sostanzialmente alle leggi adottate nel Belgio.

Per mettere in accusa un cittadino, ed obbligarlo a scol- parsi, non basia nelle materie criminali la denunzia della parte lesa, o quella diun pubblico ufficiale, ma si richiede che dalle risultanze di una istruzione preparatoria e segreta sorgano contro di lui sufficienti indizi di reitá, e giustifichino a di lui riguardo quelle misure di cautela che nell’interesse di tutti richiedeno il sacrifizio dell’interesse individuale, Di qui, la instituzione delle Camere di consiglio e delle sezioni di ac- cusa, alle quali è affidato questo giudizio preventivo. Devono esse, come giá dicemmo, dichiarare non farsi luogo a proce- dimento ogniqualvolta il fatto denunziato non costituisce reato, o ne è giá estinta l’azione penale, o non risultano in- dizi sufficienti di reitá contro l’imputato, Ove invece si faccia luogo a procedimento, debbono esaminare se il reato sia un crimine od un delitto, od una contravvenzione, e, ciò stabi- lito, rinviare l’imputato al giudice competente. Quando la legge, nel concorso di circostanze da essa determinate, vuole applicata la pena correzionale, il falto è fuori di dubbio un semplice delitto, perchè è delitto ogni reato che la legge pu- nisce con pene correzionali; cosí pure il fatto è semplice contravvenzione allorquando, nel concorso di circostanze de- terminate, la legge nal vnale punito che can pene di polizia. E dunque giuocoforza che le Camere di consiglio e le sezioni d’accusa prendano di mira la pena da iufliggersi onde deter- minare la natura del rcato, e Ja competenza di chi deve giu-

farsi luogo a procedimento contro l’imputato dell’etá di anni 11, perchè non risultava che avesse pieno discernimento al- l’epoca in cui aveva commesso il fatto incriminato, e questa sentenza era pure stata annullata dalla Corte di cassazione il 29 agosto 1848. (Vedi raccolta del Bettini, vol. 1-1-71, vol, 2- 1-341.)

SESSIONE DEL 1858-54

dicarlo. E se in questo esame preventivo debbono calcolarsi le circostanze aggravanti, allorchè per esse si ha da fare pas- saggio da una pena correzionale ad una criminale, vuole il buon senso, vuole la ragione che debbansi pure calcolare le circostanze attenuanti, allorchè per contro si ha da fare. pas- saggio da una pena criminale ad una correzionale, Se la giu- stizia e l’equitá non permettono che sia posio in accusa un cittadino quando le risultanze dell’istruzione preparatoria nol fanno presumere colpevole, non permettono nemmeno che chi in realtá ha solo commesso una contravvenzione sia innanzi alla societá accusato reo di un delitto, e chi ha com- messo un delitto venga accusato reo di un crimine, Nè la dif-

+ ferenza sta solo nei termini della imputazione ; imperciocchè,

qualunque imputato di un crimine è soggetto a maggiori in- comodi morali, fisici ed economici a fronte dell’imputato di un reato minore; è obbligato a comparire nanti gli stessi giudici nanti cui compariscono i rei dei misfatti i piú nefandi ed occaparvi lo stesso seggio, e non gli è permesso di difen- dersi, conservando la libertá personale, per quanto possa essere evidente che la pena a cui possa andare saggetto debba essere meno dura e meno lunga dello stesso carcere preventivo.

1í sistema di dare facoltá alle sezioni di accusa ed alle Ca- mere di consiglio di apprezzare eziandio le circostanze di scusa 0 quelle attenuanti per determinare la vera natura del reato e la competenza di chi deve giudicarlo, mentre non può essere criticato in relazione al primo periodo del procedi- mento penale, fu da alcuni creduto difettoso nei suoi rapporti col secondo periodo, opponendo che con esso si fa prevalere all’orale dibattimento f’istruzione preparatoria, o, a neglio dire, che le presunzioni e gli indizi risultanti dall’istruzione preparatoria si fanno prevalere alla prova positiva delle cir- costanze del reato, la quale risulta dal pubblico dibattimento, Tale obbietto, come ognuno vede, non trova applicazione ogni- qualvolta dal pubblico dibattimento vengano a risultare quelle stesse circostanze che hanno determinato la sezione d’accusa a rinviare l’imputato nanti il tribunale correzionale anzichè nanti la Corte di appello, o la Camera di consiglio a riaviarlo nanti il giudice di mandamento anzichè nanti il detto tribu- nale ; imperciocchè in tale caso non può dirsi che l’istruzione preparateria prevalga alla istruzione orale, od influisca sulla sentenza di condanna, e la pena correzionale sarebbesi ugual- mente pronunziata dalla Gorte di appello; o la pena di polizia dal tribunale provinciale, ove l’imputato fosse stato rinviato nanti di loro, niun conto tenuto dei fatti di scusa e delle cir- costanze attenuanti. L’obbietto non trova nemmeno applica-. zione allorquando nel dibattimento manca la prova sufficiente del reato o della reitá dell’imputato, o quando per altra ra- gione viene pronunziata una sentenza di assolutoria, la quale produce i medesimi effegti, qualunque sia il grado del giudice o del magistrato da cui emana. Non trova nemmeno applica» zione ogniqualvolta la sezione d’accusa 0 la Camera di con- siglio, riconosciuto ed apprezzato il fatto di scusa, dichiara non farsi luogo a procedimento; ma solo allorquando dall’o- rale dibattimento risulta bensí la prova del reato e della reitá dell’imputato, ma non risulta la prova delle circostanze atte- nuanti espresse nella sentenza od ordinanza di rinvio.

Veramente non può contestarsi la possibilitá di questo in- conveniente; ma, prima di cercare il rimedio, bisogna for- marsi un giusto concetto del male temuto, e non esagerario, Si esagera infatti da chi crede che sia per avverarsi frequen- temente, come lo si esagera da chi ne crede molto gravi gli effetti.

© Vi hanno dei faiti di scusa 0 di commutazione e diminu-