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nale 0 giudice a cui sará stato fatto il rinvio, non potrá de- clinare ja sua competenza pel titolo del reato, non ostante la

disposizione degli articoli 10 e 411 del Codice di procedura

criminale.

Nel Parlamento del Belgio, allorchè discutevasi la premen- tovata legge 15 maggio 1849, si contemplò espressamente il caso in che dagli orali dibattimenti risultassero pci escluse le circostanze attenuanti che avessero causato il rinvio, e si mosse il dubbio se, in tale evento, la causa dovesse riman- darsi ai giudici competenti pel titolo vero del reato. Mai propugnatori della legge risposero e dimostrarono che do- veva aversi come irrevocabile il provvedimento del rinvio, e che la causa era irreparabilmente in ciò pregiudicata.

Sarebbe invero un gravissimo inconveniente se una causa si potesse, per cosí dire, palleggiare da un tribunale all’al- tro, e ne seguisse anco la necessitá di rinnovare i dibatti- menti. Oltre di che la contrarietá dei giudizi sarebbe poco confacevole alla dignitá dei corpi giudiziari ed all’autoritá delle sentenze.

Nel supposito che veramente dalle deposizioni oralmente fatte nei pubblici dibattimenti e dallo svolgimento della causa risultassero eliminate le circostanze attenuanti, ne se- guirebbe, non )’impunitá del reo, come si è detto superior- mente, ma una inadeguata diminuzione o commutazione di pena, perchè invece della reclusione che sarebbe stata una punizione proporzionata al reato, dovrebbesi applicare il solo carcere.

Tuttavia per rimediare a questo, quantunque lieve, incon- venienie, si dispone in terzo luago che il tribunale di prima cognizione potrá, all’uopo, estendere la pena del carcere, quanto alla durata, al magimum di quella che ia legge pre- scrive alla reclusione, e cosí ai dieci anni (Codice penale, articolo 60), e che ii giudice o tribunale di polizia potrá rad- doppiare la durata degli arresti e dell’ammenda.

Non poteva il Ministero acconcisrsi al partito che i tribu- nali o gindici inferiori avessero facoltá di dichiararsi incom- petenti dopo il rinvio, qualvolta, a loro giudizio, si fossero dileguate le circostanze attenuanti, contraddicendo in tal guisa alla decisione della sezione di accusa o della Camera di Consiglio, ma accolse questo temperamento che pu9 baste- volmente soddisfare al bisogno della giustizia ed alle esigenze dell’ordine pubblico.

Coll’articolo 5 si viene direttamente ampliando la compe- tenza dei giudici mandamentali, i quali potranno, senza at- tendere un rinvio, conoscere e punire con pene di polizia le percosse e le ferite od altri mali trattamenti corporali fatti senza armi, se pure non avranno cagionato malattia od incapacitá di lavoro per piú di giorni cinque. E cosí, mentre per una parte i tribunali di prima cognizione dovranno atten> dere alla spedizione delle cause che saranno loro rinviate dalle sezioni d’accusa, si troveranno per altra parte esonerati di una quantitá di affari di minor numero, i quali sono di presente di loro competenza, oltre a quelli che le stesse Ca- mere di Consiglio potranno ai giudici rinviare.

Dopo le riferite disposizioni, che unicamente risguardano le regole di competenza, si passa nell’articolo 6 a disporre in- torna alla libertá provvisoria mediante cauzione.

H rispetto dovuto alla libertá individuale induce il Mini- stero a modificare assai notevolmente l’articolo 189 del Co- dice di procedura. Invecechè, allo stato delle cose, la libertá provvisoria, anche nei casí a cui accenna }a legge, non è pro- priamente l’oggetto di un diritto assoluie, potendo il tribu- nale concederla o negaria secondo le circostanze, essa non potrá piú essere in detti casi dinegata. Solamente avrá il tri-

bunale la facoltá di farvi precedere l’interrogatorio contem- plato dall’articolo 240 e dai seguenti di detto Codice, onde il reato rimanga piú giustamente caratterizzato, non meno che la ricognizione e confronto di cui trattasi negli articoli 220 e seguenti, acciocchè non vengano meno le prove del fatto. Oltre di che la libertá provvisoria si troverá estesa a molti casi che non cadono ora sotto alla disposizione del premen- tovato articolo 189, limitata qual è espressamente a quei reati il titolo dei quali non sia un crimine, perocebè si vuole ora estenderla anche a quei reati qualificati crimini, pei quali la sezione di accusa, facendo ragione delle circostanze atte- nuanti, avrá rinviata la causa al tribunale correzionale.

Colla proposta contenuta in questo articolo 6 crede il Mi- nistero che si venga ad aggiungere l’estremo linczite, oltre il quale la libertá provvisoria non si potrebbe consentire senza volere scalzare affatto le fondamenta dell’ordine sociale, e porre a repentaglio la sicurezza delle proprietá e delle per- sone.

Atche nei tempi di Roma antica, quando la libera custodia degli accusati era in gran favore, e, dicasi pure, era la regola comune, se trattavasi di gravi misfatti, non lasciavasi luogo alla fuga del reo, perchè i cittadini a cui era affidata la di lui persona realmente la custodivano; ma venne dipoi a co- stiluirsi il diritto nel senso che in simili casi non si ammet- tessero fideiussori (1). Ed in Inghilterra, ove la libertá indi- viduale ottiene una specie di culto, ed è cosí efficacemente protetta dalla Magna Carta e dallo statuto Habeas corpus (2), la cauzione non è ammessa pei gravi reati e per ogni genere di fellonia (3); e le fellonie, secondo la significazione legale del vocabolo, abbracciano la piú parte delle maggiori infra- zioni che noi appelliamo erimini (4).

Quando la gravezza dell’imputazione è tale che il timore della pena potrebbe naturalmente consigliare al reo la fuga, non vi può essere altra cauzione certa e sicura che quella del carcere ; altrimenti si darebbe agio all’impunitá che sa- rebbe il pessimo dei mali. |

Modificando però nel modo che si è detto l’articolo 189 del Codice di procedura criminale, non si vogliono abrogare le eccezioni alla regola espressa nell’articolo 191. Sarebbe invero troppo pericoloso per la societá se si dovessero lasciare o tostamente riporre in libertá anche le persone legalmente sospetie, e quelle che giá furono condannate a pene crimi- nali, Ma, rispetto ai reati contemplati nell’articolo 168 del Codice penale, il benefizio della libertá provvisoria, vuol es- sere considerato come una legittima conseguenza dei prin- cipii che questa Camera seguiva adottardo l’altro progetto di legge sopra alcune modificazioni al Codice penzle, col quale progetto ie penalitá stabilite in esso articolo 165 furono considerevolmente attenuate.

Lasciando adunque sussistere le eccezioni espresse neil’ar- ticolo 189 del Codice di procedura, l’articolo 7 ed ultimo di questa legge ne esclude solamente l’applicazione ai reati contemplati dal prementovato articolo 165 del Codice penale.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. {. I minori degli anni quatterdici, se non avranno complici maggiori di tale etá, anche pei reati che la legge

(1) Ulpiano, legge 3 ff., De custodia et exlio. reor. Li. 2. Cod., De cust. reor.

(2) Blackstone, Comm., lib. 1, cap. 1.

(3) Id. lib. rv, cap. xx.

(4) Id. lib. rv, cap. vi.