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cause propriamenie criminali, quantunque, avuto poi riguardo all’esito loro, siano in effetto correzionali, saragno deman- date ai rispettivi tribunali; e per sí fatto modo i dibattimenti saranno avvicinati ognora piú ai luoghi dei commessi reati, ed in ragione della celeritá dei giudizi si troverá abbreviata la durata del carcere preventivo ; e potendo i magistrati d’Ap- pello, esonerati che saranno delle minori cause, attendere piú sollecitamente alla spedizione degli affari criminali, pren- derá novello vigore l’azione della giustizia punitrice.’

L’oggetto secondario di questo progetto di legge è di at- tuare fin d’ora una desiderata riforma nella procedura cri- minale, modificando notevolmente le disposizioni relative alla libertá provvisoria mediante cauzione, che, invece di essere cosa facoltativa ai giudici, a cui è dato ora il concederla 0 rifiutarla, sará quind’innanzi di puro assoluto diritto. Oltre- dichè i casi della libertá provvisoria conseguiranno in forza di questa legge una piú larga estensione.

Il Codice penale, classificando i reati, pone fondamental- mente la ragione della generica loro differenza nella qualitá delle pene; ed appellando crimine il reato che sia punito con pene criminali, delitto il reato punibile con pene correzio- nali, e contravvenzione quello che voglia essere represso con pene di polizia ; e quindi enumerando le varie pene e cri- minali e correzionali e di polizia, induce la necessitá, qual- volta si tratti di determinare se un dato reato sia da quali- ficarsi o crimine o delitto o contravvenzione, di ricercare nelle singole disposizioni di esso Codice qual s’a la commi- nata pena.

E da questa principale e generica distinzione dei reati il Codice di procedura criminale deduce poi ogni ragione di competenza, attribuendo ai magistrati la cognizione dei cri- mini, ai tribunali quella dei delitti, ai giudici di mandamento quella delle contravvenzioni (art, 9); ma in guisa però che la competenza venga determinata avuto riguardo al titolo € non alle circostanze del reato, quand’ anche per queste l’im - putato non dovesse soggiacere a pena e si potesse far luogo al passaggio da una pena superiore ad altra di genere infe- riore (art. 10); e cosí pure nel concorso di pene di diverso genere applicabili al medesimo reato, la competenza è rego- lata dal genere di pena superiore (art. #1).

Quindi è che molti imputati, anche per lievi colpe, e quan- tunque non debbano attendere in definitiva che uva pena “correzionale o di polizia, pure sono tratti a sedere sui banchi ove sogliono trovarsi i colpevoli dei piú gravi misfatti; e ciò avviene solo perchè il legislatore, noo potendo definire & priori la natura delle singole circostanze che possono accom- pagnare un reafo, ed esse potendo con insensibile gradazione variare all’infinito, dovette lasciare ai giudici una discreta larghezza nella misura delle pene.

In certi casi il Codice penale dispone che la pena sia, a ra- gione dell’etá e dello stato di mente dell’imputato, o rimessa o grandemente diminuita ; in altri casi prescrive simultanea- mente pene criminali o correzionali, lasciando al criterio del giudice l’applicare piuttosto le une che le altre; ed in altri casi ancora, quando la pena nominatamente prescritta è fra le criminali, è tuttavia data facoltá al giudice, avuto ri- spetto alle circostanze attenuanti, di discendere alle pene minori.

Però l’apprezzamento delle circostanze che alleggeriscono e fanno talvolta scomparire la colpa, nel sistema dei nostri Codici, è sempre abbandonato ai giudici della questione, Ja competenza dei quali viene designata dal solo titolo del reato astrattamente considerato, senza riguardo alle circostanze che vengono modificando il fatto e spesse fiate trasformano

un reato qualificato crimine in un semplice delitto. E la ra- gione per cui un fatto può essere punite con pene o criminali o correzionali di necessitá consistendo nella maggiore o mi- nore gravitá della colpa, secondo la malizia dell’intenzione, ben si può dire che, venendo applicate pene correzionali, ri- mane poi avverato che nen fuvvi crimine wa semplice delitto; la qual cosa vengono per l’appunto a confermare i magistrati quando, nei loro giudizi, dalle pene criminali discendono a quelle di genere inferiore.

Quantunque il Ministera non possa indicare di presente con vera precisione, ciò che quanto prima gli verrá fatto, in quale proporzione stia il numero di coloro che, essendo accu- sati di crimini, veng.no poi condannati al solo carcere o ad altre pene minori, a rincontro degli accusati che nell’esito del giudicio sono realmente tratti a pene criminali, non andrá tuttavia errato affermando che il numero dei primi non è certamente minore. E la Camera può trarne fin d’ora argo- mento dalle cose dette nella relazione del Consiglio generale delie carceri, che nel 1852 si fece di pubblica ragione per ordine del Ministero deil’interno ; dalla quale si raccoglie (pag. 5) che nell’anno 1850 entrarono nelle carceri giudi- ziarie di terraferma 32,870 individui, dei quali 2094 erano minori degli anni 16. e 7078 versavano tra l’anno decimo- sesto ed il vigesimo primo dell’etá loro ; e che nel primo tri- mestre dell’anno 1852 il numero degli individui entrati in carcere fu di 7952; dei quali 737 erano minori degli anni 16 e 41295 maggiori «iei 16 e minori degli anni 21; cosicchè una assai considerevole parte dei detenuti trovavasi in tale etá costituita che non si potevano applicare contro di loro le pene ordinarie. Si raccoglie inoltre dallo stesso docúmento (pag. 65 e 66) che dal primo di gennaio 1850 sino al primo di aprile 1854, sopra 12,491 stati giudicati, 6614 andarono assoloti (il 85 per cento) e che 5901 (il 47 per cento) fu- rono condannati; mn che di questi ultimi appena 910 fu- rono condannati a pene criminali, e gli altri 4981 al solo carcere.

E questi dati, quantunque non riferiscano il numero delie cause rinviate dalle sezioni di accusa ai magistrati d’Appello, nè facciano conoscere esito che sorlirono quanto all’appli- cazione delle pene o criminali o correzionali, sono tuttavia bastevoli per indurre nell’animo la persuasione che molte cause dovettero certamente agitarsi davanti ai magistrati per certi fatti aventi, strettamente parlando secondo la legge, il titolo di crimine, ma che ia effetto erano, a ragione della meritata pena, semplici delitti. Le quali cause, per vero dire, sarebbonsi trattate con piú di celeritá nell’interesse della giustizia, con minore dispendio per l’erario, e minor danno dei detenuti, davanti ai tribunali di prima cognizione, Ed il medesimo dicasi pure di molte cause trattate in via correzio- nale, le quali riuscirono quindi all’applicazione di pene di mera polizia.

A fronte della rideita classificazione dei rezti introdotta dal Codice penale, e delie regole di competenza statuite nel Codice di procedura criminale, per cui la designazione dei giudici competenti nullamente dipende dalle circostanze che possono dare Inogo al passaggio dalle pene criminali alle cor- rezionali, e per cui alle Camere di Consiglio ed alle sezioni di accusa non è dato di rivolgere le indagini loro alle circo- stanze attenuanti, no altrimenti si potrebbe rimediare agli. inconvenienti che ne derivano e moderare le spese che ne sono l’effetto, salvachè riformando il Codice penale, al fine di ridarre certi reati che presentemente, in ragione della pena, sono annoverati fra i crimini nella classe dei delitti, e trasformando pure certi delitti in semplici contravvenzioni ;