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documenti parlamentari


vane risultassero le Iusinghiere concepite speranze. Gl’inventori all’incontro mettono a repentaglio una vistosa somma, e, quel che più monta, una bella riputazione già da essi acquistata coi loro studi e coi loro lavori. Ciò solo basta a dimostrare quanta sia la fiducia riposta nel loro trovato dagl’inventori, e quanto maggiore sia la tutela del Governo in confronto di quella dell’altra parte contraente a’ termini della convenzione.

L’articolo 5, aggiunto alla primitiva convenzione, dichiara risolto il contratto, qualora il sistema di propulsione da essi immaginato non fossa riconosciuto una novità, e tenuti in tal caso gl’inventori al rimborso d’ogni spesa anticipata dal Governo. Quest’articolo, la cui esecuzione può incontrare eventualmente gravi imbarazzi, è poi stato accettato dagl’inventori, i quali danno con ciò una nuova prova di convincimento nell’efficacia del sistema da essi immaginato,

Fatta per tal modo una larga parte al timore d’infelice esito, era pur giusto che si assicurasse agl’inventori un equo corrispettivo del loro trovato, qualora la sperienza giustificasse l’efficacia non solo, ma ancora l’utilità del medesimo. A questo scopo mirano gli articoli successivi dal 6 al 12 ed ultimo. Senza farne qui la minuta analisi, basterà l’accennare che gl’inventori si obbligano ad attuare il nuovo loro sistema sui piani inclinati dei Giovi mediante una spesa non eccedente 2,200,000 lire, da sopportarsi dal Governo, sotto la direzione dei tre inventori, e di concerto coll’amministrazione. Durante il privilegio loro concesso per 15 anni, si obbligano di vegliare al lodevole esercizio di locomozione sul riferito piano inclinato, ed in corrispettivo è loro accordata una somma equivalente alla metà delle economie che si otterranno col nuova sistema in confronto di quello attuale di propulsione per mezzo delle locomotive.

Le basi di computo delle economie sono stabilite coll’articolo 11, e l’interesse del capitale speso per lo stabilimento del nuovo sistema dovrà essere dedotto dalle economie.

Sembra assai discreto il corrispettivo fissato a favore degli inventori, poichè il benefizio sperabile dal nuovo sistema è diviso fra i due contraenti in parti eguali. Vero è che alcuni opponenti vollero far credere essere, ciò non ostante, lesivo dell’inferesse pubblico il riferito patto, sul riflesso che i termini di paragone sono tutti a favore degl’inventori, e riescono perciò a danno del Governo, malgrado la riduzione dell’economia a metà da accordarsi dal Governo ad essi inventori. Si disse che le spese d’esercizio delle locomotive sui piani inclinati dei Giovi è molto grave, e che somministrandosi dal Governo l’acqua colla quale si possono attivare macchine idrauliche, fra cui si potrebbe scegliere quella che si reputasse la più opportuna, il confronto della spesa dovrebbe aver luogo su quella d’esercizio della ferrovia per mezzo d’una macchina idraulica ed il nuovo sistema.

Ciò sembra a prima vista meritare qualche seria considerazione sotto l’aspetto economico nell’interesse del Governo, e lasciare qualche dubbio sulla convenienza d’accettare integraimente la convenzione annessa al progetto di legge in discussione. Ma giova l’avvertire che l’adozione d’una macchina fissa, mossa dall’acqua o dal vapore, involve seco l’impiego d’una corda metallica lunga oltre 10 chilometri, le cui dimensioni sono soggette a gravi indagini, dovendosi evitare da un canto un soverchio peso che sarebbe in aumento a quello del convoglio, e dall’altro una sufficiente sicurezza nella propulsione dei- convogli. Oltre ciò è sin qui senza esempio un piano inclinato per mezzo di corde langhe 10 chilometri cui siano fissati pesanti convogli, e, senza escludere affatto la possibilità di attuazione di questo mezzo, tutti sono però d’accordo nell’ammettere le gravi difficoltà che offre; ed alcuni sono d’opinione che non si possa in fatto attuare.

L’impiego dell’aria compressa per la propulsione non è certamente nuova.

La novità consiste essenzialmente nel modo di ottenere a buon mercato aria compressa ed in quantità abbondante al segno di procacciare un’economica e sicura propulsione dei convogli lungo i piani inclinati mediante l’adozione di nuovi mezzi i cui particolari sono sin qui noti solo agli inventori. Se l’esperienza dimostra col fatto essere fondata la concepita speranza, si otterrà il doppio vantaggio d’evitare l’impiego di lunghe corde, e di operare la trazione di pesanti convogli con una discreta celerità e una sensibile economia di spesa, nen disgiunta dalla voluta sicurezza.

Il sin qui detto sembra sufficiente al vostro ufficio centrale per dimostrare la convenienza d’ammettere il nuovo progetto di legge. Sostanzialmente è tutelato l’interesse dello Stato, e colla semplice anticipazione d’una ben discreta somma, il cui rimborso è assicurato pel caso di non successo, si ottiene, avverandosi le concepite speranze, una considerevole economia nella spesa di propulsione dei convogli di merci lungo il piano dei Giovi. E, verificandosi questo felice esito, si ha la certezza di poter superare anche in altre località difficoltà giudicate sin qui insuperabili con immenso benefizio dello Stato. L’ufficio centrale è perciò unanime nel proporvi, o signori, l’adozione pura e semplice del progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni.



Modificazioni al Codice di procedura criminale.

Progetto di legge presentato alla Camera il 10 aprile 1854 dal ministro di grazia e giustizia (Rattazzi).

Signori! — Si lamentava in questa Camera il crescere continuo delle spese di giustizia criminale, che sogliono trapassare di tanto le somme stanziate nei-bilanci; ed il Governo avvisava a diminuirle introducendo nel sno progetto di legge sulla riorganizzazione dell’ordine giudiziario la institnzione delle Corti d’assisie, le quali, 0 sia che vengano ordinate nel modo designato in esso progeito, o che vagliansi a. dirittura formate coll’aggiunta dei giudici del fatto, avranno senza fallo a produrre una considerevole economia.

Ma la ideata institazione delle assisie, se pure sarà accetta al Parlamento, non torrà tuttavia che a maggior sollievo delPerario si vadano ribtracciando altri mezzi di risparmio, come si operò in altri paesi, ove le assisie erano già da tempo instituite; massime se questi mezzi di nuovo trovati potessero anche giovare per zItri rispetti alla buona amministrazione della giustizia, accelerando cioè per una parte la decisione delle canse, ed ammegliorando la sorte degli imputati, senzachè per altra parte vengano meno i riguardi dovuti alla sicurezza sociale.

E pertanto il progetto di legge, che per regio decreto ho l’onore, o signori, di presentare alle vostre deliberazioni, ha per oggetto primiero di effettuare una ingente diminuzione delle spese di giustizia coll’ampliare nelle materie penali la competenza dei tribunali di prima cognizione e quella pure dei giudici di mandamento; in guisa che molte cause di minor momento, che sono di presente di cognizione esclusiva dei magistrati e vengono trattate cen tutta ia solennità delle