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documenti parlamentari


plicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi, colle variazioni risultanti dalla copia della medesima annessa alla presente legge, e che ne fa parte integrante,

Art. 2. È autorizzata la spesa di lire 120,000 per l’effettuazione degli esperimenti accennati agli articoli 2 e 3 della suddetta convenzione, nonchè quella occorrente per la Commissione indicata negli articoli stessi, da stanziarsi la detta spesa per la somma di lire 90,000 nel bilancio passivo dei lavori pubblici per l’esercizio dell’anno 1854 e la rimanente nei successivi bilanci,


Convenzione tra le finanze dello Stato ed è signori ingegneri Severino Grattoni, Sebastiano Grandis e Germano Sommeiller per lo stabilimento del sistema idropneumatico sui piani inclinati dei Giovi.

Art. 1. Identico alla proposta del Ministero.

Art. 2. Prima d’intraprendere lo stabilimento definitivo del sistema si farà un’esperienza tendente a dimostrare l’efficacia della macchina idropneumatica e del tubo propulsore.

A questo fine si costrurrà un apparecchio completo con una lunghezza di tubo propulsore di duecento metri almeno. L’esperimento avrà luogo sopra un tratto di ferrovia provvisoria da stabilirsi in sito conveniente lateralmente alla strada del Governo.

Le spese dell’esperimento non potranno sorpassare la somma di ottanta a novanta mila lire: esse saranno interamente a carico dell’amministrazione, ma in caso di non favorevole riuscita gl’ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller dovranno rimborsare al Governo le spese che gli avranno cagionate. Nelle dette lire 90,000 non sono comprese le spese occorresti per la Commissione di cui in appresso nel presente articolo, le quali saranno parimente anticipate dall’amministrazione, ma che, nel caso di non favorevole riuscita dell’esperimento, saranno pure comprese nelle spese da rimborsarsi alla medesima. L’esecuzione e la sorveglianza, ecc., come nella proposta del Ministero.

Tostochè l’apparecchio sarà compiuto e pronto ad agire se ne constaterà autenticamente la efficacia col mezzo di una Commissione composta di cinque membri, di cui quattro da eleggersi d’accordo tra i tre signori ingegneri inventori e amministrazione, ed il quinto, che fa presiederà, è fin d’ora nominato d’accordo nella persona del signor commendatore Giulio, già presidente della Commissione per la locomozione sui piani inclinati dei Giovi.

Non si potranno intraprendere i lavori per l’esperimento prima della nomina dei detti quattro membri della Commissione e dell’accettazione per loro parte del mandato loro affidato dal presente contratto.

Venendo a marcare alcuno dei membri della Commissione, si provvederà alla nomina di altro membro dai rimanenti membri della Commissione all’unanimità dei voti, la quale Commissione provvederà del pari, occorrendone il bisogno, alla nomina di altro presidente a maggioranza assoluta di voti.

La Commissione dovrà pronunziare il suo parere sui seguenti quattro punti:

Primo. — L’effetto utile della macchina in aria compressa;

Secondo. — L’efficacia del sistema di propulsione;

Terzo. — Che si possa applicare il detto sistema alla rampa dei Giovi e spingere sulla medesima un convoglio di 150 tonnellate colla velocità di 28 chilometri all’ora e colla economia non minore per gni tonnellata, nel modo stabilito nel successivo articolo 11, del 20 per cento;

Quarto. — La probabilità che il sistema delle valvole, che verrà attuato, possa mantenersi con quella facilità che si richiede perchè l’esercizio della strada ferrata non ne abbia a soffrire interruzioni tali da impedire un buono e regolare servizio.

Art. 3. Avvenendo il caso che dopo il detto esperimento la Commissione di cui all’articolo 2 precedente non si creda in grado di pronunziare il proprio avviso su tutti i quattro punti indicati nell’articolo stesso, l’esperimento dovrà essere proseguito con quelle regole e cautele che essa giudicasse a tal fine necessarie, sopra quella maggiore estensione di strada ferrata che verrà dalla medesima indicata, e finchè essa si trovi in grado di emettere in modo definitivo il proprio voto, salvo i signori ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller, eleggano in tal caso di rimborsare tuite le spese precedenti, a termini del detto articolo 2, nel qual caso s’intenderà risolto ogni ulteriore effetto del presente contratto.

Le spese dei detti maggiori esperimenti saranno parimente a carico dell’amministrazione, ma non potranno oltrepassare la somma di lire 30,000, oltre le lire 90,000 indicate nell’articolo 2, ed alle spese della Commissione,

Nel caso di non favorevole riuscita di codesti maggiori esperimenti, il rimborso delle spese fatte dall’amministrazione, stipulato a favore della medesima nell’articolo 2, si dovrà effettuare anche per tutte le spese cagionate dagli esperimenti successivi a quello nel detto articolo contemplato, ed in ogni caso saranno comprese nelle dette spese quelle che si saranno fatte per la Commissione di cui è parola nell’articolo stesso.

Art. 4. I signori ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller si obbligano di garantire in modo legale e beneviso all’amministrazione l’esecuzione di tutte le loro obbligazioni, anche eventuali, dipendenti dal presente contratto prima dell’incominciamento di ogni spesa per l’esperimento contemplato nell’articolo 2, ed, ove occorrano, prima che s’intraprendano le spese dei successivi esperimenti previsti nell’articolo 3, per le maggiori loro obbligazioni derivanti dagli esperimenti stessi.

Art. 5. Nel caso che i tre signori ingegneri suddetti fossero ad istanza di chiunque evitti del loro privilegio d’invenzione, ovvero che, ad istanza di chiunque, ed anche del Governo stesso, venisse dichiarato non essere una invenzione il loro macchinismo e sistema applicato alle strade ferrate, per cui ottennero la privativa d’invenzione, s’intenderà di pieno diritto risolto il presente contratto, e dovranno i medesimi rimborsare l’amministrazione di tutte le spese alla medesima cagionate, come pel caso di non favorevole riuscita degli esperimenti è stabilito dagli articoli 2 e 3.

Art. 6 e 7. Identici agli articoli 3 e 4 della proposta del Ministero.

Art. 8. Identico all’articolo 8 della proposta del Ministero, meno l’ultimo alinea così modificato: Occorrendo d’introdurre cambiamenti o modificazioni nei meccanismi, questi saranno previamente concertati tra l’amministrazione ed i detti ingegneri; nè, senza questo previo consenso, potrà essere autorizzato chicchessia a fare sulla detta strada esperienze sul sistema idropneumatico, finchè dura il periodo per il quale fu concesso il brevetto d’invenzione.

Art. 9. Allo spirare del brevetto gl’ingegneri Graîtoni, Grandis e Sommeiller decadranno interamente da ogni qualunque diritto dipendente dalla presente convenzione.

Egualmente ne decadranno, senza poter pretendere alcuna