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documenti parlamentari


volevasi dai predetti signori ingegneri applicare alle strade ferrate. A tal fine uno dei membri della Commissione, che al principio dei di lei lavori era stato incaricato di esaminare tutte le carte relative a questo progetto di legge e di riferire il risultamento nel seno della Commissione stessa, presentava una sua relazione cui andavano uniti i disegni comparativi di una macchina di Holl e della macchina dei tre ingegneri sardi. In questa relazione intendevasi a dimostrare che nella macchina dei tre ingegneri sardi nulla vi fosse sostanzialmente di nuovo e di importante, che potesse avere il carattere di una invenzione, dappoichè ambedue le macchine fossero fondate sullo stesso principio e producessero i medesimi effetti.

Quindi sogginngevasi che, ove pure la macchina di Holl potesse abbisognare di qualche perfezionamento per essere applicata ad uso delle strade ferrate, ciò si dovesse conseguire per mandato del Governo da altri suoi uffiziali, stanziando a tal fine nel bilancio apposite somme, piuttostochè sprecare senza necessità ragguardevolissimi capitali, per acquistare il diritto di usare la macchina dei signori ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller.

Però neppure questi argomenti valsero a mutare l’opinione della maggioranza della Commissione favorevole al presente progetto di legge. Essa osservava innanzitutto che la privativa ottenuta dagli ingegneri suddetti riguardava non già la scoperta per cui si fosse ottenuta una forza motrice della compressione dell’aria mediante una colonna d’acqua, ma sibbene l’invenzione di un macchinismo o congegno diretto ad ottenere la detta forza motrice, e ad applicarla, fra le altre cose, ad usi industriali, ed anche alle strade ferrate collocate in forti piani inclinati. Dal che inferivasi che la precedente cognizione del predetto modo di compressione non desse ragione ad affermare che non fosse nuova la macchina in discorso con cui la detta compressione si ottiene, nè che nuova non fosse l’applicazione della medesima alle strade ferrate con grandi pendenze.

Notavasi inoltre, rispetto al paragone tra la presente macchina e quella di Holl, che, per essere abilitati a fare un tale paragone ed a darne un giudizio, si richiedesse la perfetta cognizione di ambedue gli oggetti che ponevansi al confronto, Ora, ammessa anche in ipotesi la possibilità per la Commissione di una perfetta cognizione della macchina di Holl, di tatte le di lei parti, del modo col quale essa è posta in azione, della forza utile dalla medesima prodotta, nonchè di tutti gli inconvenienti che essa potesse incontrare nell’applicazione, una simile cognizione non hassi nè potrebbe ora aversi della macchina dei tre ingegneri sardi. Diffatti consta dalla relazione della Commissione nominata dalla regia Accademia delle scienze per preparare il parere della medesima intorno alla chiesta privativa, che lo stesso corpo accademico ignorava molti fra i principali elementi della detta macchina, noti solo alla detta Commissione, e la Commissione stessa dichiarava che lo scritto dai tre signori ingegneri presentato alla Accademia non conteneva che la semplice indicazione delle disposizioni principali della macchina, nelle quali non scorgevasi in qual modo si faranno muovere le valvole, sicchè si ebbe ricorso a verbali spiegazioni date di poi da uno fra gli inventori. Ma ciò che più importa è che, sebbene gli inventori si propongano di applicare la loro macchina, per la quale ottennero il privilegio, anche alle strade ferrate, come mezzo di locomozione, pure per essi non furono in modo alcuno palesati i mezzi che intendono di adoperare per siffatta applicazione.

Da ciò la Commissione non potè a meno di non inferire che mancavanle gli elementi di un giudizio di confronto fra le due macchie, principalmente per ciò che riguardare potesse la loro applicazione alle strade ferrate.

La maggioranza della Commissione ha inoltre considerato che l’allegata identità delle due macchine e della loro applicazione alle strade ferrate si presentasse per estrinseci argomenti affatto improbabile. Diffatti, sebbene in alcuni luoghi siansi esperimentati dei sistemi di locomozione con macchine dipendenti dal-principio della compressione dell’aria col mezzo dell’aria stessa, non si allegò tampoco che nè la macchipa di Holt nè altra simile alla medesima od a quella dei tre ingegneri sia stata applicata alle strade ferrate cogli effetti che dalla macchina proposta i tre signori ingegneri si ripromettono di ottenere.

La mancanza di una tale applicazione a veruna strada ferrata parve alla Commissione argomento sufficiente ad escludere l’ipotesi della preesistenza di una macchina eguale a quella dei tre ingegneri sardi, ove questa consegua lo sperato effetto. Invero, come potrebbe supporsi che una tal macchina, ove esistesse, non sia stata applicata in alcuna fra le molte nazioni che hanno strade ferrate con ragguardevoli piani inclinati, e che pur trovansi ancora ridotte all’uso di macchine fisse ed a tutti gli inconvenienti delle medesime, sebbene molti sforzi ed ingenti spese siansi dalle medesime fatti per surrogarvi altri mezzi di locomozione? Basti citare il Simmoring pel quale l’Austria pose, al fine ora detto, un concorso col premio di lire 100 mila, il quale venne aggiudicato ad una invenzione, di cui, dopo brevissimo esperimento e grandi spese, si dovette smettere l’uso per ritornare ai vecchi ed imperfetti sistemi.

Ma soprattutto valse per la Commissione argomento della di lei incompetenza a giudicare di queste materie. Questa incompetenza, dedotta dalla natura stessa dell’oggetto che si dovrebbe giudicare, non ha mestieri d’essere dimostrata, e la Commissione fu d’avviso che la Camera stessa non avrebbe creduto opportuno di recare su di ciò un giudizio. Un tale giudizio, entro quei confini in cui era possibile, viene pronunziato col voto favorevole di quei corpi che la legge ha a tal fine destinati, nè il decreto d’invenzione potrebbe per un voto del potere legislativo essere rivocato 3 nè, finchè duri il privilegio, potrebbe lo Stato usare della macchina dei tre ingegneri, che venendo coi medesimi a patti.

In seguito alle cose dette rimaneva solo a decidersi se la mancanza di un certo giudizio sul punto, che la proposta macchina sia o non sia una invenzione, fosse ragione sufficiente per rigettare il contratto. La maggioranza non trovò in questa mancanza bastanti ragioni di rifiutare la proposta convenzione. Egli è dell’essenza di tutti i contratti bilaterali che, mancando la cosa venduta o ceduta, cessi di per sè la ragione di chiedere i corrispettivi per la medesima stipulati, ed un tale principio trovasi letteralmente sancito dal Codice civile. Perciò quandochessia (contro le cose sopraddette) si venisse a conoscere che la macchina dei tre signori ingegneri ed i congegni della medesima non fossero altro che una macchina già conosciuta e con eguale effetto applicata, non v’ha dubbio che, per la ragione ora detta, il contratto si troverebbe risolto per la mancanza dell’unico suo soggetto. Nè può esservi dubbio che in tal caso la risoluzione del contratto potrebbe essere pronunziata ad istanza del Governo stesso contraente, siccome quello che vi sarebbe interessato maggiormente, e contro il quale niun argomento potrebbesi dedurre dalle clausole del contratto stesso che si tratterebbe di risolvere, e che non sussiste in tutte le sue parti che colla condizione della esistenza dell’oggetto contrattato. Alla per-