Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/519

sto è un suo segreto, egli può certamente di:sene l’esciusivo proprietario; ma in questo caso la questione non è che di parole, perchè egli non avrebbe bisogno d’invocare la tutela governativa a guarentigia di quella sua proprietá; basta al- Puopo il segreto. Ma appena il pensiero passa dalla mente che lo concepiva nelie menti di coloro che lo ricevono, esso sfugge ad ogni appropriazione esclusiva. «L’emanazione del pensiero, dice Rénouard, non può avere luogo che traducen- dosi sotto forma materiale; se l’autore vuole farlo conoscere e raccoglierne i vantaggi, deve comunicarlo, per la quale comunicazione giá appartiene alle menti cui è stata fatta è (1). L’invenzione adunque nata nella mente di un uomo, cioè una nuova veritá, la quale per ia sua natura può comuni- carsi a totti gli intelletti, e che può essere coltivata simulta- neamente, non deve paragonarsi alla seoperta di tina terra inabitata, ad un albero nato nel mio campo, o ad un altro oggetto materiale qualunque cle può essere occupato da un solo uomo, perchè circoscritto, e dal quale solamente, mercè tale esclusiva cecupazione, puossi trarre utilitá, Il diritto di primo occupante, diritto naturale e sacro quando si applica a cose di cui è proprio essere possedute, diviene assurdo ed “iniquo quando si vuole applicare ad altre che naturalmente e necessariamente appartengono a tutti. Allorchè trattasi di oggetto materiale, è forza scegliere a chi esso debba appar- tenere, e nessuno vi ha ruaggiore diritto che lo scopritore; allorchè trattasi di oggetto immateriale, non è giusto pri- varne tulto il genere umano a pro di un individuo. L’inven- tore di un metodo nuovo nor ha fatto alla fine dei conti che precedere altri, perchè è molto probabile che dopo qualche terapo da altri sarebbe stata fatta la medesima scoperta.

Laonde, per combattere i privilegi perpetai che alcuni vor rebbero concessi agli inventori, non è necessaria ricorrere al- l’assurdo, osservando quante sarebbe cosa intollerabile che l’industria tutta quanta fosse divisa tra un infinito numero di piccoli monopoliati, ciascheduno de’ quali esercitasse a per- pelwtá la sua piccola invenzione. Questo sistema non giove- rebbe certamente al progresso. Per veritá, se la questione fosse ridotta tra la perpetuitá delle privative e la loro sop- pressione totaie, non sarebbe dubbia la nostra scelta. Si vede adunque quanto la perpetuitá dei privilegi sarebbe anche contraria alle dottrine di quella scuola che propugna la mag- giore ublitá del maggior numero,

Per tutti questi motivi l’invenzione non dá un diritto di proprietá, il quale per sua natura sarebbe perpetuo, ma uni- camente di prioritá, che può essere contento di una privativa teniporanea, Ja quale è l’unico mezzo di conciliare i diritti dell’inventore, cui devesi compensare dei vantaggi da lui proctirati, coi diritti della societá di impedire che non vada perduta pei pubblico un’ invenzione, la quale è stata fatta di pubblica ragione quando è stata comunicata ad altri, ed è nello stesso tempo il mezzo piú efficace di dare spinta ad utili trovati, e di far sí che il pubblico dei consumatori li paghi al minor costo possibile.

Bastino queste poche considerazioni intorno ai principii sui quali sono fondati i diritti degli inventori. Noi, che le- gistatori e non accademici siamo, le avremmo anche em- messe, se tale questione non fosse stata sovente agitata, e risolta in un senso contrario al vero in un’ opera che menò molto rumore (2); e se non fossimo convinti dai princi-

(1) Traité des brevets d’invention, pag. 21. : ;

(2) Nouvelle 6conomie sociale, ou monautopole industriel, artistique, commercial et littéra!re, fondé sur la pérennité des brevets d’invention, dessins, models et marques de fabriquo, par Jobard.

pii filosofici dover discendere le piú remote pratiche appli- cazioni.

Ammesso e circoscritto cosí il diritto degli inventori, il quale non è un vero diritto di proprietá, ma di prioritá, è necessario determinarne il compenso.

Giova primierameute escludere il sistema, mercè di cui il Governo comprereEbe l’invenzione per farla immediatamente di pubblico diritto. In un paese in cui fosse in vigore tale si- stema i contribuenti comprerebbero le invenzioni per farne dono ai consumatori di quelle merci, di cui esse rendono piú economica o piú perfetta Ja fabbricazione; ma siccome nel generale progresso dell’industria le varie invenzioni, appli- candosi ora ad una ora ad altra cosa, tornano utili a quasi tutti i consumatori; cosí noi ammettiamo che i contribuenti comprerebbero le invenzioni per goderne eglino stessi in qualitá di consumatori, loechè non è certamente contrario a giustizia. Ma la difficoltá di questo sistema consiste nell’ ese- cuzione, nella difficoltá cioè e sovente nell’impossibilitá di un estimo adeguato dell’invenzione. Came mai puossi cono- scere anticipatamente quale influenza sia destinata ad eser- citare nell’industria, quali cambiamenti arrecare anche nelle abitadini an’invenzione, che il piú delle volte nen presentasi che in modo indeterminato, quasi in embrione, un’ inven- zione che sovente ha bisogno di successivi pe. feziona- menti? Eh! lasciamo al naturale andamento delle cose il dare un premio, cui il giudizio degii uomini non è atto a sta- bilire. °

Il sistema di dare a tutti facoltá di valersi dell’invenzione mediante una determinata retribuzione all’inventore pre- senta le medesime difficoltá di esecuzione. Chi stabilirá l’am- montare della retribuzione? Quale norma seguirassi in tale apprezzamento? Anche qui converrebbe prevedere l’avvenire. Per veritá questa retrmbuzione non sará mai giusta se non è liberamente pattuita tra l’inventore e chi desidera adoperare invenzione; ed è appunto ciò che seguirá il piú delle volte nel sistema di cui ci rimane a parlare.

Questo sistema è quello del privilegio temporaneo, sistema che con alcune modificazioni è di uso pressochè universale. Discendendo ai particolari di esso, preseniasi la questione se it Governo, prima di accordare il privilegio, debba investigare se il trovato, se il metodo è veramente nuovo, e se è utile, ovvero accordario a chiunque ne faccia domanda, lasciando agli interessati il diritto di contestare la novitá del trovato, ed al pubblicn di giudicare dell’ utilitá di esso facendone 0 non facendone uso, Siccome ?° accertamento della novitá e dell’utilitá non potrebbe stabilirsi che dopo vasta, lunga e difficile inchiesta, cosí gli inventori sarebbero esposti a dan- nose lungaggini, durante le quali altri potrebbe carpire il frutto de’ loro sudori. E poi, chi assicura che il Governo non 8’ ingauni; che con grave danno di altri produttori, ed indi- rettamente dei consumatori dichiari nuova una invenzione che tale non sia; o con danno piú grave dell’inventore, ed indiretto del pubblico consumatore, dichiari o ineseguibile 0 di nessun vantaggio una invenzione che si possa realmente eseguire, e che sia destinata a produrre grandissimi van- taggi? La storia dell’industria somministra parecchi esempi di questi errori dei Governi. Ora, una volta che sia accordato o negato in modo irrevocabile il privilegio, a quale rimedio possono ricorrere contro la sentenza del Governo l’inventore, i produttori che gli fanno concorrenza, i consumatori ?

Laonde in Francia, in Inghilterra ed in altri paesi appi- ghiaronsi i Governi a miglior consiglio: quello di nulla gua- rentire. Essi altro non fanno che concedere all’inventore una dichiarazione della sua domanda in quei termini stessi che