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Ne’due annullamenti di cui è parola nel primo aliaca di questo articolo non sará computato quello che avrá avnto luoge per le parti della invenzione o scoperta, le quali fu- rono posteriormente eliminate mediante una dimanda di ri- duzione, entro i termini de’ sei mesi a tale oggetto concedblo dalla presente legge.

Art. Gt. In ciascuna delle due ipotesi precedenti dovranno essere chiamati in giudizio tutti coloro che hanno legalmente interesse all’esercizio della privativa, e i cni nomi appari. scono da’registri dell’ufficio centrale.

Art. 62. Eccetto il caso preveduto nel paragrafo 8 del ci- fato articolo 37, il tribunale, prima di pronunciare salla nul- litá, dovrá sentire Pavviso di tre persone esperte, quante i volte una delle parti ne faccia la dimanda ; ed in grado d’ap- pelto dovrá ordinarsi la revisione del suddetto parere nella i stessa ipotesi che cena delle parti la richiegga.

In tatl’i casi però.il t-ibunale ola Corte d’appello può d’ufficio ordinare una perizia 0 una revisione di perizia,

Art. 63, 1í Ministero pubblico fará pervenire al Ministero di commercio per mezzo di quello della giustizia un estratto in carta libera delle santenze che dichiarano la nullitá 6 pronunciano l’annullamento in modo assoluto. La parte di- spositiva di quesie senianzo sarò trascritta sopra un apposita i regisiro e pubblicata nu! garzzeita ufficiale.

| TITOLO VI,

VIOLAZIONE DE DIRITTI DI PRIVATIVA, ED AZIONI I CHE NE DIRIVANO.

Il

I

Ì

Art. 64, Coloro che in frode e contravvenzione d’una pri- í vativa fabbricano prodotti, adoperano macchine o altri mezzi ed espedienti industriali, ovvero incettano, spacciano, espon- gono in vendita, o introducono nello Stato oggetti contraf- fatti, commettono reati pupibili con una multa estensibile fino a lire cinquecento.

Art. 65. Cosí nel caso in cui l’azione civile è esercitata congiuntamente all’azione penale, come in quello in cui è esercitata separatamente, le macchine e gli altri mezzi in-

dustriali adoperati in contravvenzione della privativa, gli og- getti contraffatti non che gl’istrumenti destinati alla loro pro- duzione, saranno tolti al contraffattore e dati in proprietá al possessore della privativa. i Lo stesso sará praticato contro gl’incettatori, spacciatori, venditori o introduttori di oggetti contraffatti,

Art. 66. La parte danneggiata avrá inoltre diritto al risar- cimento de’ danni ed interessi.

Ma se il possessore degli oggeffi menzionati nel prece- dente articolo è esente da dolo e da colpa, soggiacerá scl- tanto alla perdita degli oggetti suddetti in beneficio della parte danneggiata.

Art. 67. L’azione correzionale centro i reati di cui è pa- rola nell’articolo 64 non può essere esercitata senza querela della parte lesa.

Art. 68. Il presidente del tribunale di prima cognizione può sopra dimanda del proprietario d’un attestato di priva- tiva, ordinare il sequestro ovvero la semplice descrizione de- gli oggetti che pretendonsi contraffatti o adoperati iu con- travvenzione della privativa, purchè non sieno addetti ad uso puramerite personale.

Con la stessa ordinanza ii presidente delegherá un usciere per eseguirla; e potrá aggiungervi la nomina d’un perito per la descrizione degli oggetti.

Egli potrá altresí invorre all’attore una cauzione da essere prestata prima di procedere al sequestro, sotto pena di nullitá.

La cauzione será sempre imposta allo straniero,

Art. 69. L’atfore può assistere alla esecuzione del seque- stro o della descrizione, se viene a ciò antorizzato dal presi- dente del îribunale ; egli può in ogni caso convertire il se- questro in semplice descrizione, purchè ne faccia constare la volontá sia nel processo verbale della esecuzione, sia in un distinto atto intimato per mezzo di usciere cosí alla parfe - contro cui procedesi, come all’asciere esecutore.

Art. 70. A! detentore degli oggetti sequestrati o descrit‘i sará lasciata copia dell’orditanza del presidente, dell’atto comprovante il deposito della cauzione, se ha luogo, e del processo verbale del sequestro o della descrizione.

Art. 74, Il sequestro o la descrizione perderanno ogni efî- cacia se tra gli otto giorni sussecutivi non saranno seguiti da istanza giudiziale; e colui a danno de! quale fu proceduto al sequestro o alla descrizione suddetta avrá diritto al ristoro de’ danni ed interessi,

TITOLO VIL

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 72. Gli altestati di privativa (giá detti brevetti o pri- vilegi), conceduti prima della pubblicazione di questa legge, continueranno ad essere regolati dalle leggi precedenti quanto ai loro effetti, alla foro durata ed alla fassa.

Art. 73. I procedimenti giudiziali pendenti saranno del pari condotti a termine secondo le leggi anteriori.

Ma al procedimento per Ie azioni non ancora intentate sará senza distinzione applicata la presente legge. *

Art. 74, Con decreto reale sará provveduto al regolamento necessario per la esecúzione di questa legge, e pel conferi mento degli attestati (ossieno privilegi) giá chiesti e non an- cora conceduti.

Relazione fatia alla Camera il 3 giugno 1854 dalla Commissione composta dei deputati Cadorna Carlo, Ravina, Nezasco, Torelli, Farini, Falqui-Pes, e Miche- lini G, B., relatore.

Siowoni! — Nei tempi antichi, a cagione del disprezzo in cui giacevano l’industria e le arti, alle quali davano opera quasi esclusivamente gli schiavi; ne’ tempi di mezzo per la continuazione dello stesso disprezzo, i nobili ed i potenti, dati alla gueira, facendo nessun caso della plebe che eserci- tava le arti; ne’ tempi posteriori a cagione delle corporazioni. privilegiate, che con minuti ed assurdi regolamenti incep- pando l’industria vietavano ogni innovazione, cioè ogni in- venzione, e coll’intento di obbligarla a far bene, la costrin- gevano in realtá a far male, e piú spesso le impedivano di far meglio, le invenzioni non trovande nè premi nè incorag- giamenti, bensí ostacoli di ogni maniera, dovettero necessa- Fiamente essere poche e rade, Alcune veramente maravi» gliose devono ascriversi non a quella guarentigia alla quale avrebbero avuto diritto, ma all’energia dello spirito umano, cui aumentano le difficoltá, Certo è che i diritti degli inven- tori non cominciarono ad essere lutelati dai Governi che nei secolo xvii, e prima a tutelarli fa l’Inghilterra collo statuto di Giacomo I del 1625; ora Io sono in modo diverso presso quasi tutte le nazioni incivilite.

Parlando di diritti degli inventori non intendiamo definire in modo assoluto la questione della proprietá. Finchè l’in- ventore conserva nella propria mente il trovato, finchè que-