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Nella segreferia dell’intendenza generale, ove fa eseguita la presentazione, sará quiadi in apposito registro trascritto il contenuto delle note prescritte nell’articolo precedenie e ‘conservata una di esse note, inviando senza indugio Paltra all’ufficio centrale.

Presso di quest’uffizio saranno poi trascritte e conservate tutte le note, sieno direttamente esilite, sieno trasmesse dalle intendenze generali.

Art. 49. Se i diritti derivanti da un attestato sono trasfe- riti per intiero ad una sola persona, questa soitentra ali’ob- bligo di pagare la tassa ; se a piú persone collettivamente, queste sottentrano in solido a simile obbligo. Ma, se furono parzialmente trasmessi a piú persone, o solo in parte alie- nati, non sará preso registro del titolo di trasmissione, nè alle segreterie delle intendenze generali, nè all’ufficio cen- trale, se non si presenta confemporaneamente ad esso titolo la bolletta o ricevuta da cui risulti il versamento nelle pub- bliche casse d’una somma eguale alle restanti annualitá di fassa.

TITOLO IV.

CONSERVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI CHE RISGUARDANO GLI ATTESTATI DI PRIVATIVA.

Art. 50. I registri ove sono trascritti gli attestati rilasciati e nofate tutte le mutazioni successive, non che gli annulla» menti, le dichiarazioni di nullitá e le decadenze degli atte- stati medesimi, e quelli ove sono registrati i trasferimenti dei diritti derivanti da essi sono registri pubblici,

Art. Bi, Chi desidera che se u’’estragga qualche nolizia ne fará apposita dimanda in carta bollata, ela notizia estratta verrá pure trascritta sopra simile carta a spesa del richie- dente.

Art. 52, Un esemplare della descrizione e dei disegui sará depositato presso l’ufficio centrale, ma non sará permesso a nissuno di prenderne visione, se non tre mesi dopo il confe- rimento dell’attestato.

I modelli o un altro degli esemplari della deserizione dei disegni saranno conservati in una sala che verrá a fal uopo destinata dal Governo, ed ove saranno espesti al pubblico, anche tre mesi dopo il conferimento dell’aftestato.

Ognuno può prendere conoscenza delle descrizioni dei di- segni e dei modelli dopo il suddetto termine dei ire mesi, e farne a sue spese eseguire una 0 piú copie, nel modo e sotte le condizioni che verranno fissaîe dai regolamenti.

Art, 55. Ogni tre mesi sará pubblicato sulla gazzetta uf-

ficiale Pelenco degli attestati rilasciati nel precedente tri-

mestre.

Art. 54, Ogni sei mesi saranno inolire testualmente pubbli. cate le descrizioni e i disegni concernenti invenzioni 0 sco- perte munite di privativa nel semestre precedente,

Il capo dell’ufficio centrale può ordinare che alcune de- scrizioni vengano solamente pubblicate per estratti da lui ri- veduti e giudicati bastevoli alia intelligenza del trovato in esse descritto, I disegni potranno similmente essere ridoiti ad alcune parti essenziali.

Art. 55. Una copia degli elenchi ordinati in cataloghi, delle descrizioni e dei disegni pubblicati verrá inviata a cia- scuna intendenza generale ed a ciascuna Camera di com- mercio, nelle cui rispettive segreterie potrá essere consul- tata da ognuno.

(iii iii iii ini TITTI

TITOLO V. NULLITÀ DD ANNULLAMENTO DEGLI ATTESTATI.

Capo I. — Cause di nullitá e di decadenza.

Ari. 56, Le disamine e i giudizi preliminari, nei casí in cui hanne Inoge, non coprono fe nullitá di un attestato.

Art. 57. È nullo un attestato : 1° Se concerne una delle invenzioni o scoperte comprese nell’articolo 6;

2° Se, concernendo una delle invenzioni o scoperte indicate nell’articolo 37, la privativa fu per errore conferita senza consultare Pautoritá sanitaria o contro il suo avviso ;

3° Se per malizia di colui che ottenne l’attestato di priva- tiva, il titolo o rubrica dell’invenzione o scoperta non corri- sponde al suo vero oggetto;

l° Se la descrizione aggiunta alla dimanda di privativa è insufficiente, o dissimula o trascura alcuna delle indicazioni necessarie alla pratica della invenzione o scoperta che fc mu- nita di aftestato ; ; 7

5° Se la invenzione o scoperta, chie assumevasi fatta, non è nuova 0 noa è industriale ;

6° Se fu conceduta privativa ad un ferzo per modificazione d’una invenzione entro i sci inesi ciservati all’autore, cd a colere che hanno causa da lui;

7° È nullo anche qualunque attestato completivo, quando in realitá la modifisazione per cui fu chiesto non concerne la invenzione prineipale;

8° E infine è nallo an prolancamento chiesto dopo spirato il termine della privativa 6 dopo pronunziato lo annullamento assolato di quosta.

Art. 58, Cessa di essere valido un attestato:

4° Se non si esegue, anche per una volta sola, il paga- mento anticipato della fassa annuale, fra 5 mesi dopo il giorno delia scadenza;

2° Se, nel caso che la privativa sia stata conferita per cin- que anni o meno, la invenzione o la scoperta cui riguarda, non fa messa in pratica entro l’anno consecutivo al conferi- mento di essa, ovvero se per un anno continuo ne fu sospeso I’ esercizio;

5° Se non fu praficata o se venne sospesa per due anni, nel caso che la durata delia privativa sia di piú di cinque anni. ,

Nell’una e nell’altra ipotesi non avrá luogo l’annullamento ss Pinazione fu effetto di cause indipeadenti dalla volontá di colui o di coloro a cui Patlestato si appartiene. Fra queste cause però non è compresa la mancanza de’ mezzi pecu- niari. .

Caro II. — Esperimento delle azioni per nullitá e per annullamento.

Art. 59. L’azione perchè venga dichiarato nullo o annul- lato un attestato qualunque, sará sperimentata dinanzi a’ tri. bunali di prima cognizione.

Gli atti saranno comunicati al pubblico Ministero.

Art, 60. Se giá due volte sopra istanza e nell’interesse di private persone fu dichiarato nullo 0 annullato un attestato qualunque, il pubblico Ministero del luogo 0 d’une de’ luoghi dove praticasi l’invenzione o la scoperta munite di privativa, può direttamente dimandare che sia annullato o dicliarato nullo in mede assoluto e perentorio.

Può anche farlo senza attendere che venga introdotta ve- run’ azione privata, ne’ casi prevedati dai paragrafi 1, 2, 3 e 8 dell’articolo 37, e dall’articolo 88.