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Una copia ne sará rilasciata alla parte senz’altra spesa che quella della carta da bollo, su cui è distesa.

Art.33 Trai cinque giorni susseguenti, le carte ed og- getti tutti depositati nelle segreterie delle intendenze gene- rali saranno spediti al Ministero del commercio,

A questa spedizione sará aggiunta una copia in carta li- bera del processo verbale,

Art. 54. I processi verbali pervenuti dalle provincie sa- ranno trascritti sui registri dell’ufficio centrale.

Art. 33. Il capo dell’ufficio centrale esaminerá le carte e i documenti inviati dalle intendenze generali, o depositate all’ufficio medesimo, e, trovando eseguite puntualmente le prescrizioni della legge, fará registrare le dimande sotto la data della loro presestazione, e quindi rilascierá gli attestati richiesti.

Art, 56. Ogni attestato sará scritto sopra apposito regi- stro, ed ivi sottoscritto dal capo dell’ufficio e dal segretario.

Una copia egualmente sottoscritta da entrambi ne verrá rilasciata alla parte interessata, congiuntamente ad uno degli esemplari originali dei disegni, della descrizione e dell’e- lenco, cifrati in ogni foglio dal capo dell’ufficio e dal segre- tario. Questa prima copia dell’attestato sará gratuita ; ma per ogni altra che porterá il numero d’ordine della spedi- zione, saranno pagate lire quindici,

Art. 37. Trattandosi d’invenzioni 0 scoperte concernenti :

41° Preparazioni farmaceutiche o medicamenti di qualunquè specie;

2° Bevande o commestibili di qualsiasi natura, il capo dell’ufficio centrale invierá Ja descrizione, e quant’altro potrá occorrere al Consiglio supericre di sanitá per sentire il suo avviso prima di accordare attestato di sorta.

Art. 38. Se il Consiglio sanitario avviserá che l’invenzione o scoperta è nocevale alla salute, o che per lo meno vi è dubbio che sia, la dimanda per l’attestato verrá rigettata,

Per l’opposto, se l’avviso sará favorevole, nell’attestato che verrá conferito, si segnerá la clausola seguente: sentito Pavviso del Consiglio superiore di sanitá.

L’attestato di privativa cosí conferito non’esimerá le per- sone che lo godranno e che prati-heranno il nuovo trovato, dall’osservanza di tutte le altre prescrizioni delle leggi sani- tarie.

Art, 59. L’attestato di privativa sará negato:

4° Se l’invenzione o scoperta, per cui dimandasi, ertra in una delle tre categorie segnate nell’articolo 6;

3° Se manca la dimanda scritta, ovvero se nella dimanda manca la indicazione del titolo o rubrica della invenzione o scoperta;

3° Se manca la descrizione;

4° Se dimandasi un attestato per diverse invenzioni 0 sco- perte, ovvero chiedonsi con una sola dimanda piu atte- stati della stessa 0 di diversa specie;

° Se infine la tassa versata non corrisponde alla specie di attestato che dimandasi,

Art. 40. Ogni qualvolta poi, o manchi solo l’adempimento di qualche allra delle condizioni espresse in questa legge, o la descrizione non abbia tutti i caratteri richiesti, il capo dell’ufficio centrale inviterá la parte interessata a mettersi in regola.

Art, HH. Il rifiuto dell’altestato o l’invito, di cui è men- zione nei due articoli precedenti, saranno comunicati ai po- stulanti o ai loro mardatari sí in Torino che nelle altre cittá, per mezzo degli uscieri addetti ai Consigli d’intendenza, e con atti intimati nei domicilii eletti o reali, indicati nei pro- cessi verbali di deposito.

Sessione DEL 1859-64 — Documenti -— Vol. Ii. 166

Art. 42. Fra quindici giorni dopo seguita l’intimazione, il richiedente 0 il suo mandatario potranno adempiere l’invito ricevuto, ovvero reclamare contro siffatto invito, o centro il rifiuto comunicato all’uno o all’altro.

Le carte relative all’adempimento dell’invito o il reclamo, saranno depositate sia nella segreteria dell’intendenza gene- rale, fuori della divisione di Torino, sia in quella dell’officio centrale; e di questo deposito verrá disteso un processo ver- bale, di cui sará data copia alla parte interessata, mercè il pagamento della sola carta da bollo su cui è disteso.

Scorsi i quindici giorni senza che sia eseguito alcun de- posito, nè prodotto alcun reclamo, la dimanda dell’attestato Si terrá come non fatta, salvo all’inventore il diritto di ri- produrla.

Art. 43. Nel caso che venga avanzato reclamo, il ministro lo fará esaminare da una Commissione composta di cinque membri, cioè d’un individuo appartenente alla magistratora inamevibile, o alla facoltá di leggi della regia Universitá di Torino, e di quattro altri scelti:

41° Tra i componenti la classe di scienze fisiche e matema- tiche dell’Accademia delie scienze ;

92° Tra i professori e dottori della facoltá di simiglianti scienze nella regia Universitá;

3° Tra i professori delle scuole tecniche.

Se trattasi d’invenzione creduta contraria alle legei, alla morale o alla sicurezza pubblica, verrá inoltre consultato l’avvocato fiscale, ed il suo parere sará comunicato alla Com- missione,

Art, 44, Il reclamo si considererá come non avvenuto, se non vi si unisce il deposito di lire cinquanta.

Art. 45. Se l’avviso della Commissione sará favorevole al reclamante, l’ufficio centrale rilascierá il chiesto attestato, restituendo il deposito di cui nell’articolo precedente.

Nel caso contrario l’altestato verrá definitivamente negato ed il deposito cederá al Tesoro.

TITOLO III.

TRASFERIMENTO DELLE PRIVATIVE,

Art, 46. Un attestato di privativa di qualsiasi natura e i dirittiche vi sono annessi possono essere sia per intero, sia in parte trasferiti a titolo oneroso o gratuito.

Questi trasferimenti, per avere effetto verso i terzi, do- vranno essere eseguiti per mezzo di atti pubblici debitamente insinuati, ed inoltre registrati appresso l’ufficio centrale.

Art, 47, Per operare questa registrazione, colui a pro di cui la trasmissione ha avuto luogo, dovrá presentare o far presentare il titolo da cui risulta, e due note in carta bollata contenenti:

4° Il nome, cognome e domicilio di lui, non che di chi gli trasmette i diritti di cui è fatta menzione nel titolo ;

2° La data e la natura del titolo che si presenta, ed il no- me del notaio che ha ricevuto l’atto;

3° La data dell’insinuazione di questo;

4° La dichiarazione precisa dei diritti trasmessi ;

d° La data della presentazione di esse note, quella della registrazione.

Art. 48. Questa presentazione avrá luogo presso una delle segreterie delle intendenze generali, o presso l’ufficio cen- trale.

In entrambi questi casi il titolo sará restituito alla parte, dopo di esservi stato apposto il visto per la registrazione, sottoscritto dall’iniendente generale 0 dal capo dell’ufficio centrale.

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