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TITOLO IL

CONDIZIONI E PROCEDIMENTI PÈÉR OTTENERE UN ATTESTATO DI PRIVATIVA.

Caro I. — Domanda e sue condizioni.

Art. 19. La direzione di tutto ciò che concerne le priva- tive industriali sará con decreto reale commessa ad un ufficio dipendente dal Ministero di commercio, il quale uffizio nella presente legge è indicato col nome di ufficio centrale.

Art, 20. Chiunque desidera di ottenere un attestato di pri- vativa ne deve produrre domanda al capo dell’ufficio cen- trale,

Siffatta domanda verrá presentata dall’inventore ovvero da un suo speciale mandatario e conterrá:.

4° Il nome, il cognome, il nome del padre e la patria sí del richiedente e sí del suo mandatario, se ve ne ha ;

2° La rubrica della scoperta o invenzione in forma di ti- tolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i ca- ratteri e lo scopo ;

3° L’indicazione della durata che si desidera di assegnare alla privativa nei limiti prescritti dalla legge.

Non potranno mai con una medesima domanda essere chie- sti nè piú di un solo attestato, nè uno solo per piú invenzioni o scoperte. .

Art. 21. Alla domanda debbono essere uniti :

1° La descrizione dell’invenzione o scoperta ;

2° I disegni, eve sono possibili, ovvero anche i modelli u- tili all’intelligenza dell’invenzione o scoperta, specialmente in fatto di ordigni, strumenti, maechine o congegni no- velli ;

3° La bolletta o ricevuta, da eni apparisca essersi versata in una delle pubbliche casse la tassa corrispondente all’atte- stato che chiedesí ; .

4° li titolo originale o in copia legale, da cui apparisca la privativa conceduta all’estero, quante volte domandasi un attestato per importazione ;

8° Se vi è un mandatario, l’atto di procura in forma au- tentica, ovvero anche sotto forma privata, purchè in questo secondo caso la soscrizione del mandante sia accertata da un pubblico notaio o dal sindaco del comune -ove il mandante risiede;

6° Un elenco di tutte ie carte ed oggetti presentati.

Art. 22. La descrizione, di cui è parola nel precedente ar- ticolo, sará fatta in lingua italiana o francese, e conterrá un compiuto e distinto ragguaglio di tutti quei particolari che sono necessari a conoscersi da una persona esperta per met- tere in pratica l’invenzione o scoperta descritta.

Cosí della descrizione come di ciascuno dei disegni ver- ranno uniti alla domanda tre originali, della cui identitá ri- sponde unicamente colui che domanda l’attestato.

Nel caso poi che alla descrizione aggiungasi un modello, questo non dispenserá il richiedente dall’unirvi due originali identici di uno o piú disegni che ritraggano l’intero modello 0 almeno quelle parti di esso nelle quali consiste l’invenzione,

Art. 23. Nel corso dei primi sei mesi della durata di una privativa, cominciando a contare dall’ultimo giorno di marzo, giugno, settembre o dicembre, posteriore e piú prossimo alla domanda, calui al quale l’attestato si appartiene, può chie- dere che venga ridotto soltanto ad alcune delle parti della descrizione unita alla prima domanda, indicando distinta- mente quelle che intende di escludere dalla privativa. —

Le parti escluse sono considerate come non mai prima com- prese nell’attestato di privativa ridotto.

Art, 24, A queste domande di riduzione debbono essere uniti:

4° La bolletta o ricevuta comprovante il versamento di lire quaranta ;

2° Tre originali identici della descrizione che intendesi so- stituire all’altra giá prodotta ;

3° E tre originali dei nuovi disegni che potrebbe occorrere di sostituire ai precedenti.

Art. 25. Gli attestati rilasciati in seguito di simili domande si chiameranno attestati di riduzione, ed avranno la durata degli attestati ridotti.

Art. 26. Entro i sei mesi, ond’è parola nell’articolo 23, saranno conferiti attestati per modificazioni, soltanto all’au- tore dell’invenzione o scoserta munita di privativa ed a chi ha causa da Ini, Le domande prodotte da terze persone, per simili attestati, e i documenti a quelle congiunti, verranno involti in un pacco suggellato, del quale sará fatto deposito nel modo che verrá in seguito indicato,

A capo ai sei mesi summenzionati, il pacco sará dissuggel- lato e si procederá al conferimento dell’attestato, se la parte interessata non dichiara di voler ritirare la domanda ; nel qual caso gli verrá restituita la tagsa.

L’attestato cosí conferito comincierá ad aver effetto, rela- tivamente agli attestati completivi, dal primo giorno dopo spirato il termine dei sei mesi; ma, rispetto alle persone e- stranee alla privativa principale ed agli attestati da loro chie- sti, avrá effetto dal momento in cui ebbe luogo il deposito della domanda. °

Art, 27. La domanda per un aftestato completivo non con- terrá indicazione veruna di durata. Quanto al resto, saranno osservate le prescrizioni degli articoli 20 e seguenti.

Art. 38. Alla domanda per prolungamento di privativa sa- ranno uniti:

4° Il titolo da cui apparisce che al richiedente appartiene la privativa della quale desidera il prolungamento ;

2° La bolletta o ricevuta della tassa indicata nell’arti- colo 17;

3° L’alto e l’elenco ond’è menzione nei paragrafi 5 e 6 del- l’articolo di.

Caro II. — Devosito delle domande e delle altre carte ed oggetti ad esse uniti.

Art. 29, Le domande di qualsiasi specie e i documenti ed altri oggetti che possono e che debbono esservi aggiunte sa- ranno presentati all’ufficio centrale ovvero alle intendenze generali fuori della divisione di Torino.

Art. 30. L’ufficiale incaricato di riceverne la presentazione compilerá un processo verbale, nel quale segnerá il giorno e l’ora in cui la presentazione è eseguita e fará menzione del- l’oggetto della dimanda.

Nel processo verbale medesimo verrá indicato il domicilio reale o elettivo del richiedente o del suo mandatario nella cittá ove eseguesi il deposito, e, in difetto, s’intenderá di di- ritto eletto il domicilio appresso la casa comunale.

Art. 34. Trattandosi del deposito accennato nell’articolo 26, il processo verbale conterrá la dichiarazione de! deposi- tante, di volere che a tempo debito gli si conferisca un atte- stato di privativa per una modificazione specificata colla de- scrizione chiusa nel pacco e rignardante quella invenzione 0 scoperta principale di cui indicherá il titolo nel processo verbale medesimo.

Art. 32. Ognuno di questi processi verbali sará scritto s0- pra apposito registro ed ivi sottoscritto dal richiedente o dal suo mandatario.