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mente; ma pel tempo, nei limiti e sotto le condizioni che la presente legge prescrive.

Questo diritto esclusivo costituisce una privativa indu- oiriale.

Art. 2. Una invenzione 0 una scoperta dicesi industrial: allorchè ha direttamente per oggetto :

4° Un prodotto o un risultamento industriale;

2° Una macchina, uno strumento, un ordigno o un con- gegno qualunque ;

3° Un processo o metodo di produzione industriaie ;

4° Un motore o l’applicazione industriale di una forza giá nota;

5° Infine l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè dia immediati risultamenti industriali.

In quest’ultimo caso la privativa è limitata ai soli risulta. menti espressamente indicati dall’inventore.

Art. 3. Considerasi come nuova un’invenzione o una sco- perta industriale, quando non fu mai prima praticata nè co- nosciula, o quando anche avendosene una qualche notizia, iguoravansi i particolari necessari alla sua attuazione.

Art. 4. Una nuova invenzione o scoperta industriale giá privilegiata all’estero, quantunque pubblicata per effelto della privativa straniera, conferisce sl suo autore 0 ai suoi aventi causa il diritto di ottenerne privativa nello Stato, purchè però se ne domandi l’attestato prima che spiri la pri- vativa straniera e prima che altri abbia liberamente impor- tata ed attuata nel regno la stessa invenzione o scoperta.

Art. 5. Ogni modificazione d’una invenzione @e scoperta munita di.privakiva tuttora vigente dá diritto ad un attestato di privativa, senza pregiudizio di quello che giá esiste perla invenzione principale.

Art. 6. Non possono costituire argomento di privativa :

41° Le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale ed alla sicurezza pubblica ;

2° Le invenzioni o scoperte che non hanno per iscopo ia produzione di oggetti materiali , quali sarebbero i nuovi me- todi d’insegnamento o le nuove combinazioni commerciali 0 finanziarie, ece,

3° Le invenzioni o scoperte puramente feoriche.

Caro II. — Attestati di privativa, loro efficacia, durata e tassa.

Art. 7. L’esercizio di una privativa industriale ha per ti- tolo legale un attestato rilasciato dalla pubblica amministra- zione, secondo le norme da questa legge dettate.

L’attestato di privativa non guarentisce l’utilitá o la realitá della invenzione o scoperta che fu asserita da chi ne fece domanda ; nè prova l’esistenza dei caratteri che la legge ri- chiede in una invenzione o scoperta, perchè ne sia valida ed efficace la privativa.

Art. 8, La privativa per un oggetto nuovo comprende l’e- sclusiva fabbricazione e vendita dell’oggetto medesimo.

La privativa per adoperare in un’industria un agente chi- mico, un processo, un metodo, una macchina, uno strumento, un ordigno, o un congegno qualunque inventato o scoperto, conferisce la facoltá d’impedire che altri li adoperi.

Ma quando colui che gode la privativa somministra egli medesimo le preparazioni o i mezzi meccanici, il cui escla- sivo adoperamento costituisce l’oggetto di una privativa, presumesi che abbia nel tempo medesimo conceduto il per- messo di farne uso, purchè non esistano patti in contrario.

Arf. 9. L’autore di una invenzione o scoperta munita di privativa e coloro che hanno causa da lui possono chiedere

un atlestato completivo per ogni modificazione da loro arre- cata alla scoperta o invenzione principale. Questo atfestato estende alla modificazione che ha per oggetto gli effetti della privativa principale, per tutto il tempo della durata di essa privativa. ;

Art. 10. Gli effetti di un attestato di privativa, rispetto a terzi, cominciano dal momento in cui ne fu prodotta la do- manda.

La durata d’una privativa non sará maggiore di anni quin- dici né minore di un anno, cominciando sempre a contare dall’ultimo giorno di uno dei mesi di marzo, giugno, set- tembre o dicembre, sussecutivo e piú prossimo al dí in cui esso attestato fu chiesto, nè conterrá mai frazione di anno.

Art, U1. La durata di una privativa per invenzione 0 sco- perta giá munita di privativa all’estero, non eccederá quella della privativa straniera ; ed in ogni caso non oltrepasserá quindici anni.

Art, 12. Un attestato di privativa conceduto per meno di quindici anni potra essere prolungato di uno o piú anni, in modo però che la dorata del prolungamento, congiunta a quella del primo attestato, non oltrepassi mai i quindici anni.

Art, 15. Il prolungamento di un attestato di privativa com- prende quello di tutti gli attestati completivi.

Art. 44, Per ogni attestato di privativa sará pagata una tassa composta di due parti, cioè d’una finanza proporzio- nale sborsata in una sola volta e di una contribuzione an- nuale,

La finanza proporzionale consisterá in una somma di fante volte dieci lire quanti sono gli anni per cui chiedesi la pri- vativa, piú quella frazione di dieci lire che corrisponderá allo intervallo di tempo tra il giorno della domanda e Pul- timo giorno del trimestre dal quale cominciasi a computare la durata della privativa. .

La contribuzione annuale sará di lire trenta per ciascuno dei primi tre anni ; di lire cinquanta pel quarto, quinto e sesto anne ; di lire setianta pel settimo, ottavo e nono; di lire novanta pel decimo, undecimo e duodecimo, e di lire cen- todieci per ognuno dei rimanenti tre anni.

La prima annualitá conterrá inoltre quella parte di trenta lire che corrisponderá alPintervallo di tempo indicato nel secondo alinea di questo articolo.

Art. 15. Questa prima annualitá e la finanza proporzionale saranno versate al tempo in cui si produrrá la domanda del- l’attestato.

Le altre annualitá saranno contribuite con anticipazione il primo giorno di ciascun anno delia durata della privativa, e seguiranno il triennale aumento anche nel caso che la priva- tiva sará prolungata.

Art. 16. La tassa di un attestato completivo consisterá nel- l’unico pagamento anticipato di sole venti lire.

Art. 17, Per un attestato di prolungamento saranno pagate lire quaragta oltre alla finanza proporzionale ed alle annua- litá, di cui la prima, cioè quella corrispondente al primo anno del prolungamento, sará versata al tempo in cui verrá prodotta la domanda, e le altre con anticipazione siccome è detto nell’articolo 15.

Art. 18. Se chiedesi un aitestato di privativa per importa- zione da durare sino al termine della privativa straniera, qualunque frazione di anno verrá computata per un anno intero quanto al pagamento della tassa.