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condannate a comprare oggetti contraffatti ed a pagare il prezzo di una porzione di quelle merci il cui spaccio gli ha forse giá arrecato un grave ed irreparabile danno. In terzo luogo finalmente perchè, appena intentata l’azione contro il possessore degli oggetti contraffatti, costui diventa di mala fede, sicchè dovrebbe disfarsi degli oggetti da lui posseduti, se non volesse da quel momento in poi rendersi reo di con- traffazione. Però come disfarsene? Vendendeli forse all in- canto per dividerne il prezzo con colui al quale appartiene la privativa, e che è proprietario di quella parte del loro valore che rappresenta l’invenzione? Ma questa vendita medesima contravverrebbe alla legge; ed oltraceiò a coloro che acqui. starono gli oggetti venduti all’incanto dovrebb’ essere vie- tato di rivenderli, se pur non si volesse, per cosí dire, au- tenticare il reato che pretendesi impedire. E quando special- mente si trattasse di strumenti o di materie addette alla pro- duzione, e che perciò non si potrebbero adoperare altrimenti che a produrre, la loro vendita sarebbe impossibile, se non si volesse concedere al compratore il diritto di delinquere; chè tanto varrebbe nella specie Ja facoltá di usare quegli strumenti o quelle materie. Nun potendo dunque essere ce- duti a’ terzi, e dovendo esserne privato il possessore, chi vorrá negare che questi oggetti passeranno con giustizia nelle mani del danneggiato ?

Aggiungasi a ciò che il detentore degli oggeiti contraffatti o è fabbricante di questi, o uno di coloro che li ebbero da fabbricanti nazionali o stranieri.

Se egli è fabbricante, pare che, quantunque esente da dolo, non possa essere mai scevro da ogni specie di colpa o di grave negligenza, potendo senza grande difficoltá verificare, prima di mettersi all’opera, l’esistenza della privativa da iui offesa.

Se poi è detentore non fabbricante, nel caso di assoluta buona fede, avrá per lo piú il regresso contro colui che gli somministrò gli oggetti contraffatti a fine di essere rivaluto de’ danni per colpa di lui sofferti,

I rimanenti quattro articoli sono destinati a riconoscere nel proprietario della privativa il diritto di fer sequestrare gli oggetti contraffatti o che servono alla contraffazione, i quali sono il corpo del reato nel caso di un’ azione penale, ovvero la materia stessa del quasi-delitto nel caso di un’ a- zione civile. Ma essi articoli sono nel tempo medesimo atti a regolare l’esercizio di quel diritto in modo che non effenda la libertá altrui ed il rispetto dovuto alla santitá del do- micilio,

Due di questi articoli esigono che il sequestro facciasi die- tro ordinanza del presidente del {ribunale, il quale può ia- vece concedere una semplice descrizione degli oggetti ; e che il sequestro 0 la descrizione cada nel nulla, se tra gli cotto giorni sussecutivi l’attore non fará seguire un’istanza giudi- ziale. Essi permettono altresí al presidente d’imporre | ob- bligo di una cauzione, la quale possa dar sicurezza a colii contro cui procedesi, che sará ristorato de’ danni in caso di nullitá del sequestro.

A simiglianti articoli della legge francese sono state nel Belgio arrecate alcune modificazioni, che noi abbiamo imitate,

Queste sono, che il presidente, il quale, anche secondo la legislazione francese, può nominare un esperto per assistere al sequestro o alla descrizione, debba delegare un usciere da lui creduto piú idoneo a tali operazioni; che P attore possa avere il permesso di assistervi, e che abbia pieno arbitrio di convertire il sequestro in semplice descrizione, ©

L’utilitá e la giustizia di queste modificazioni è evidente;

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ed acciocchè la conversione ora accennata possa essere age- volmente eseguita, e lasciare una traccia legale ed autentica, abbiamo aggiunto nell’articolo 69 che la volontá dell’attore si faccia constare sia nel processo verbale del sequestro, sia in un atto distinto, il quale venga intimato all’usciere dele- gato dall’ordinanza del presidente, ed alla persona a danno della quale procedesi, avendo quegli bisogno di giustificare il perchè non eseguí gli ordini ricevuti, e questi neces- sitá di sapere precisamente a quale operazione intendasi pro- cedere.

TITOLO SETTIMO.

I tre articoli che compongono questo titolo non abbiso- guano di Innga motivazione,

La legge non può avere effetto retroattivo; ed a questo principio rende omaggio l’articolo 72. Ma quando una nuova procedura regola soltanto l’esperimento giudiziario di un di- ritto in un modo piú ragionevole e piú conforme all’indole stessa dell’azione che può essere esercitata, il principio della non retroattivitá non può impedire che ne approfiltino i di- ritti preesistenti, nè escludere da tal beneficio azioni che non sono ancora sorte.

L’articolo 73 applica quindi i nuovi procedimenti giudi- ziali alle azieni che, sebbene originate da’ precedenti privi- legi, saranno però introdotte dopo la pubblicazione della nuova legge.

Resta articolo 74, il quale ammette ad un regolamento per decreto regio il provvedere alla esecuzione della legge, ed al conferimento degli attestati giá chiesti e non ancora concedati.

Nulla diciamo della prima parte di questo articolo ; e quanto alla seconda notiamo che, siccome presentemente il Governo concede o nega i privilegi a suo beneplacito, cosí è giusto che con decreto reale si provveda intorno alle di. mande giá prodotte prima della pubblicazione delta nuova legge, sia per regelare il modo onde saranno conceduti gli aîtestati di privativa, non ostante la mancanza de’ procedi- menti novelli, sia per tracciare ie condizioni speciali della rinnovazione di quelle dimande che i postulanti vorranno rifare secondo la nuova procedura, senza perdere il diritto di prioritá giá acquistato verso i terzi. Oltre a che possono essere fanti è sí svariati i casi possibili a prevedere, mentre saranno cosí poche nel fatto le dimande pendenti, da non meritare che la legge se ne occupi di proposito.

Signori: se le cose da noi esposte sono insufficienti alla compiuta esplicazione del progetto, saranno almeno bastevoli a mostrarvi che tutte le sue parti sono intimamente con- nesse tra loro, e costituiscono un sistema, il quale, conte- nendo quanto di meglio esisie nelle altre legislazioni, con la giunta di qualche nuova idea, che ci è sembrata acconcia a renderio meno imperfetto e piú conveniente alle peculiari condizioni dello Stato, speriamo che voglia essere da voi giu- dicato non del futto indegno della vostra approvazione.

PROGETTO DI LEGGE.

TITOLO IL DIRITTI DERIVANTI DA INVENZIONI 0 SCOPERTE INDUSTRIALI E LORO TITOLI. Capo I. — Diritti dell’inventore.

Art. i. L’autore di una nuova invenzione e scoperta indu- striale ha il diritto di attuaria e di trarne frutto esclusiva-