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1818 —

ritá pronuncierebbe l’annullamento nei casi suddelli di de- cadenza. Chi vorrebbe che fosse il Governo, chi il giudice ordinario.

Nel progetto che il Governo del Belgio aveva presentato alla Camera dei rappresentanti era scritto (1) che «il bre- vetto sarebbe stato nullo ipso iure, se nelio spazio di due anni, il titolare non avesse praticata la sua invenzione; ec- ceito il caso di ragioni delle quali il Governo giudicherá,»

Sorse grave disputa sopra ciò, la quale condusse all’ado- zione di un articolo che, restringendo ad un solo anno il tempo della inazione, toglie al Governo la facoltá di giudi- care delle cause che la motivarono; ma gii conferisce in iscambio quella di prolungare di un anno il termine, a capo del quale si incorrerebbe nella decadenza, ‘e di pronunciare annullamento del brevetto alla scadenza, sia del primo ter- mine, sia della conceduta dilazione (2).

Dove il brevetto è dato con un decreto reale, si concepisce che il Governo possa in qualche caso avere la facoltá di abo- lirlo sotto la sua malieveria. Ma come farebbe il ministro del commercio ad annullare un attestato ottenuto indipendente- mente dal suo concorso, e per effetto della legge? Molte sono ie cause per cui decadesi dall’ipoteca, o perle quali un’iscri- zione disenta nulla; ma per quanto semplici e chiari pos- sano essere ÌÎ fatti in che queste cause consistono, chi mai vorrebbe, per esempio, confidarne la conoscenza all’autoritá amministrativa, al ministro degli affari di giustizia ?

Avvisiamo dunque che, trattandosi di non esegnito paga - mento della fassa o d’inazione per uno o due anni, possa bensí amministrazione portare questi fatti a conoscenza del pubblico nel modo che sará stabilito dai regolamenti; ma che chiunque voglia giorarsene per praticare il trovato cui concerneva la privativa incorsa in uno dei casi di decadenza, c il faccia a suo rischio, o ne provochi anticipatamente la dichiarazione dal giudice, innanzi al quale potrá il convenuto far valere le sue ragioni, o infine attenda che ii pubblico Mi- nistero abbia ottenuta ia sentenza di annullamento assoluto per la facoliá che gliene concede l’arlicolo 60.

Quanto all’esperimento dell’azione per nullitá o per an- nullamento, è facile il comprendere perchè richiediamo sempre l’intervento del pobblico Ministero, e perchè in al- cuni casi lo abilitiamo a sperimentare un’azione diretta, In effetto la materia delle privative interessa sempre i terzi; e quando trattasi o di fraude personale o di offesa alle leggi, all’ordine o alla salute pubblica, il pubblico Ministero è na- turalniente chiamato a spiegare la sua tutrice ingerenza. Concedendogli poi il diritto di provocare un annullamento assoluto non solo pei casi in cui può sin dal principiò essere attore principale, ma anche per quello in cui vennero prof- feriti nell’interesse privato due annullamenti relativi, ab- biamo ercduto di ovviare alia moltiplicazione dei giudizi ai quali potrebbero dare occasione quei pervivaci che preferi- scono alla propria tranquillitá un guadagno illegittimo e tri- bolato, Non abbiamo però annoverato tra i due annullamenti quello che può essere caduto su di una parte della privativa posteriormente ridotta; e la ragione si è che, mediante la riduzione, fa eliminato l’oggetto stesso dell’annuilamento.

(1) Articolo 10.

(2) Articolo 20 della nuova compilazione : «Il possessore di un brevetto dovrá, ecc.

< l’uttavia il Governo potrá con un suo decreto motivato... accordare la proroga di un anno al piú.

«Spirato il primo anno e la dilazione, il Governo annullerá il brevetto,»

La presenza di tutti gli interessati è indispensabile a ren- dere contro di ciascun di loro esecutiva la condanna ; e P’in- vio delle sentenze di annullamento assolato al Ministero è necessario, acciocchè vengano pubblicate sui registri dell’uf- ficio centrale,

L’articolo 62 infine contiene una delle parti piú essenziali di questo titolo, :

Ogni qual volta si è pensato alla procedura per nollitá, si è messa in campo Îa quistione della poca competenza dei fri- bunali ordinari in fatto di materie tecniche, e si è proposto ora un giurato raccolto sopra luege, ed ora un giurato unico

_ e centrale.

In Francia, nel 1849, la Commissione piú volte citata ri- spose su di questa quistione che il suo esame svelava diffi- coltá enormi nell’applicazione, e conchiudeva proponendo un’inchiesta.

Ma le cause di nullitá e di annullamento sono di natura assai diversa tra loro. Alcune sono estranee alla quistione tecnica, altre sono variamente connesse con questa.

Le sono estranee le cause di annullamento prevedute dal- l’articolo 58; su di esse quindi possono agevolmente versare i giudici ordinari senza il concorso di persone dotate di lumi speciali; e perciò nulla ne dice il nostro progetto. .

Per conoscere poi le cause di nullitá e per istimarle (se ne eccettuate quella indicata col numero VII dell’articolo 87) sono per lo piú indispensabili molte conoscenze tecniche, ma non per ciascuno dei singoli casi che possono riferirsi all’una o alValtra di quelle, ;

Cesí, per esempio, nello esaminare se fu conceduta priva- tiva ad un terzo per modificazione di una invenzione princi- pale tra sei mesi riservati all’autore di questa, è talvolta ne- cessario di stabilire preliminarmente se trattasi veramente di una modificazione ovvero di una distinta invenzione; la quale ricerca non è sempre agevole, nè può eseguirsi se non da vomini tecnici. Ai contrario, se la parte contro cui proce- desi concede che la sua è una semplice modificazione, la contesa riducesi a qualche punto di diritto o all’accertamento di fatti semplicissimi e comuni.

Come dunque commettere costantemente ad un giurato giudizi tanto vari e tanto misti?

Oltre a ciò, anche nei giudizi civili urdinari accade fre- quentemente che si lia da giudicare di diritti fondati sopra fatti assolutamente tecnici. Questi, per esempio, dimanda la mercede per un’opera da valutarsi; quegli reclama contro l’artefice che non compiva un lavoro secondo le regole del. l’arte; un terzo produce in giudizio un conto le cui numerose partite contengono oggetti srariatissimi : ecco alcuni esempi, e ve ne sarebbero mille altri da addurre, di controversie sulle quali il giudice non dovrebbe pronunciare, secondo la teorica di erloro che vorrebbero assolutamente sottrarre alla sua conoscenza le quistioni riguardanti le privative.

In initi questi casi però il giudice ordinario giovasi del pa- rere di persone esperte, e col soccorso del loro avviso pro- nuncia la sua sentenza.

Perchè non seguire lo stesso metodo in fatto di controver- sie attenenti a privative?

Non pertanto, a rendere sempre piú plausibile il giudizio che sará profferito, noi desidereremmo che i giudici ordinari, cioè i tribunali, nel primo grado di giurisdizione e per con- seguenza Ie Corti di appello nei secondo, non sole potessero in tutti i casi ordinare perizie e revisioni di queste, ma sí dovessero ciò fare quando le parti contendenti 0 una sola di esse il richiedessero. Noi siamo certi che pareri di spe- ciali periti, riveduti e criticati da giudici raccolti in collegio,