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ll Rénouard però, il quale era giá stato membro delle Com- missioni che avevano studiata la questione dei brevetti in Francia e che piú tardi scrisse on commento alla legge fran- cese, assicura che «l’interesse della salute pubblica, l’odio «per la ciarlataneria e la necessitá di mantenere la materia «farmaceutica sotto il regime d’una speciale legislazione fe- «cero prevalere la proibizione del brevetto.»

Se questi furono i motivi, a noi pare che nessuno di essí piú sussista nel nostro sistema.

La ciarlataneria potrebbe in effetto giovarsi di un decreto reale, d’una pateute solenne di privativa, siccome abbiamo piú volte ripetuto, ma niun vantaggio potrebbe piú trarre da un modesto attestato come quello che noi vi proponiamo di sostituirvi,

Aggiungete che i ciarlatani riescono piú facilmente ad abu- sare della credulitá del volgo, quando avvolgonsi nel mistero del segreto, il che è tanto vero che i ciarlatani nella lingua parlata d’Italia compiono il loro nrestiero sotto il nome di segretisti (1). Ora col conferire un attestato cessa il segreto di quelle composizioni farmaceutiche, per le quali fa chiesta la privativa, ond’è che non potrebbe la ciarlataneria trarne giovamento neppure sotto questo riguardo.

Quanto alla salute pubblica, se non erriamo, Ia propala- zione del segreto non-può che tornarie profittevole, ed oltré a ciò la premura di conseguire un attestato di privativa, sti- molerá i facitori di ricette a descriverle nei termini precisi che la legge richiede, sicchè sará piú facile all’autoritá sani- taria di prender conoscenza dei nuovi medicamenti e statuire sulle Joro proprietá medicinali,

Né sappiamo comprendere perchè l’attestato di privativa dovrebbe sottrarre le composizioni farmaceutiche alle pre- seriziori delle leggi speciali che tutelano la pubblica salate, Anzi prescrivendo, siccome proponiamo nell’articolo 37, che il capo dell’ufficio centrale consulti il Consiglio supremo di sanitá, offresi a chi soprintende alla pubblica salute Poppor- tunitá d’impedire a tempo che non si metta in commercio una composizione perniciosa. E se poi nen ostante il conferito attestato si sperimentasse nociva la medicina creduta inno- cente, chi mai vieterebbe d’impedire che se ne continuasse lo spaccio? Non è forse un principio regolatore della legge sulle privative che l’aflestato nulla guarentisce? In ogni modo, a maggier chiarezza, abbiamo espressa questa idea nell’ultimo alinea dell’articolo 38.

Si crederá forse che il rincaramento cagionato dalla priva- tiva sia da evitare in fatto di medicina per riguardi d’umanitá dovuti alla gente che soffre. Ma se ben si pone mente, il se- greto è assai piú della privativa acconcio a sostenere il caro prezzo d’una medicina; nè questo caro prezzo è causa di tutti quei cattivi effetti che temesi. Non è per gli ammaloti ricchi o agiati, nella cura dei quali la spesa delie medicine suol es- sere la minima fra tutte; non pei piú poveri, alle cui infermitá sogliono provvedere svariate isfituzioni di beneficenza.

Se poi si trattasse di fal medicina che Ja pubblica salute avesse a trarre davvero una solida utilitá dalla sua massima diffusione, ben potrebbe il Governo acquistarne dall’invertore la privativa, conformemente a ciò che dicemmo in altro Inogo di questa nostra relazione. Da ultimo, se egli è vero che lo inventore d’un processo acconcio a gusrentire dal deperi- mento una materia qualunque ha diritto a conseguire una privativa, per qual motivo dovrebbe essere spogliato di sitail

(1) Il capo vi: del titolo II del regolamento pel protomedi- cato, in data del 16 marzo 1839, è intitolato: Degli empirici e segretisti.

diritto l’inventore d’una medicina atta a conservare la vita dell’uomo?

Alcuni addussero contro le privative per composizioni chi- miche della farmacia la difficoltá del verificare se sono real- mente nuove.

Ma contro quest’assertiva valga per mille ?’autoritá dell’il- lustre Gay-Lussac, il quale nella Camera dei pari in Francia diceva: «le preparazieni farmaceutice sono composizioni «nette, ben definite, preparate in grande e formanti un og- «getto di commercio interno ed esterno, sicchè malamente «sarebbero proscritte» (1).

Con piú forte ragione poi ci siamo dilangati | dalla legge austriaca, la quale nega il brevetto non solo ai rimedi, ma a qualunque composizione di alimenti o di bevande (2), che la legge francese sottopose al diritto comune.

Abbiamo soltanto creduto ut.le che le bevande e i comme- stibili fossero anche sottomessi all’esame sanitario (3), perchè talvolta può avvenire che la composizione di sostanze innocue dia un risultato nocivo alla salute, Questo esame sanitario è il solo esame preliminare che scende ad indagare le proprietá

(1) L’articolo 102 del regolamento del 16 marzo 1839 pel pro- tomedicato dice cosí: «Pretendendo alcuno di possedere un nuovo o segreto rimedio, quale voglia smerciare alpubblico, deve presentare al protomedicato (ed oggi invece al Consiglio supe- riore di sanitá) il rimedio e le preparazioni di cui intende far uso, non che è componenti le preparazioni medesime, e dare que- glischiarimenti che gli verranno richiesti o dal capo o dal con- sigliere che verrá perciò deputato dal protomedicato. Se dalla fattane disamina risulterá che il presentato rimedio essere possa di qualche vantaggio, ed il richiedente presenti il certi- ficato di essere persona di conosciuta probitá, il protomedicato gli accorderú l’autorizzazione per un tempo limitato, che non oltrepasserá mai un triennio, dopo il quale potrá venir rinno- vata.»

L’articolo 103 parla dei metodi di cura e poi soggiunge : < Le persone che, giusta questo articolo ed il precedente, a- vranno proceduto alla disamina dei rimedi o dei particolari metodi di cura, pei quali richiedesi l’approvazione, sono ob- bligate a custodire il segreto sulla composizione di detti rimedi e sulla pratica dei detti metodi.»

Da questi articoli risulta:

1° Che anche al presente vengono esaminate le composi- zioni farmaceutiche nuove, e ne viene autorizzata la vendita, quando non si reputano nocive;

2° Che il segreto serbato, acciocchè l’inventore faccia uso egli solo del proprio trovato, non è mica piú della privativa acconcio a diminuire il prezzo del rimedio, nè ad assicurare il compratore della bontá del prodotto chimico che acquista;

8° Che infine l’autoritá sanitaria potrá semprejchiederele as- sicurazioni di buona condotta per concedere i permessi triennali agli spacciatori del medicamento (sieno pur essi gli inventori o iloro aventi causa), se non appartengono alla classe dei far- macisti approvati; perciocchè la privativa altro diritto non dá a chi la gode se non quello di poter egli e non altri fabbri- care e spacciare il prodotto inventato e riconosciuto innocuo ; ma sotto le condizioni imposte in generale ai produttori e ven- ditori di simili sostanze. Cosí, per esempio, sarebbe strano che taluno anche farmacista pretendesse di poter vendete mercu- riali, oppiati, caustici, ecc., di nuova invenzione, contro il di- sposto dell’articolo 74 del citato regolamento, sotto il prete- sto di averne ottenuto un attestato di privativa.

(2) Articolo 2 del decreto del 1852.

(3) Il capo v del titolo II del regolamento suddetto assog- getta alla vigilanza dell’autoritá sanitaria i distillatori, confet- tieri, acquavitai, fabbricanti e venditori di birra, di aceto, ecc.