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rL 1853-54

tutta la procedura concernente le privative : e però, confor- memente al sistema medesimo (articolo 6 dello Statuto del 1856), l’articolo 20 del nostro progetto prescrive che la di. manda di un attestato di privativa dovrá dirigersi al capo di quell’afficio. AI modo stesso le leggi patrie prescrivono che il creditore si diriga al conservatore delle ipoteche per ese- guire la iscrizione del suo credito ; e noi dimostrammo P’a- nalogia che corre tra un ufficio incaricato del conferimento e della conservazione degli aftestati di privaliva e gli uffici che propriamente addimandansi conservazioni delle ipo- teche.

Comprendesi poi agevolmente perchè una dimanda per at- testato di privativa deggia contenere ciò che è notato nei numeri 1 e 11) dell’ariicolo 20 ; e intorno alla rubricg o titolo del trovato notisi che, quante volte non ne indicasse con precisione i caratteri e lo scopo, potrebbero essere facilmente indotti in errore sull’indole dell’invenzione coloro i quali hanno interesse di conoscere le nuove privative che si vanno conferendo e quelle che sono colpite di nullitá, sia perchè dediti ancora essi a nuove investigazioni, sia perchè muniti di precedenti privative, sia infine perchè esercenti industrie affini.

Perciò la legge inglese sottomette all’erame del magisirato revisore anche il titolo dell’invenzione (1); la legge francese vuole che «il titolo contenga la indicazione sommaria e pre- cisa dell’oggetto dell’invenzione (2);» e la legge austriaca prescrive sla denominazione della scoperta o invenzione (3),» cioè una succinta definizione che serva a distinguere il nuovo trovato dagli altri, come il nume d’an individuo.

Alla domanda debb’essere anche annessa una descrizione chiara e distinta del trovato. La quale descrizione è la testi. monianza effettiva dell’invenzione, la prova della esistenza del trovato, ed il titolo su cui fondasi realmente la privativa. Sorgendo contestazioni sulla novitá o sull’indole dell’inven- zione, devesi di necessitá consultare questo documento; ed esso infine allo spirare della privativa deve servire un giorno come guida agli uomini dell’arte per praticare il trovato de- scritto.

È necessario perciò che questa descrizione sia a tutti in- telligibile e siffattamente compilata che un uomo esperto, togliendola a scorta, possa tradurre in pratica il concetto delPinventore. Qualunque segreto dissimulato o celato, qua- lunque maliziosa ambage che la rendesse insufficiente 0 0- scura, le toglierebbe i caratteri di vera descrizione? e farebbe mancare al diritto di privativa il suo primo legittimo ap- poggio.

Questa è la ragione per cui tntte le legislazioni esigono che la descrizione sia fatta in lingua del paese, e che abbia i caratteri sopraddetti,

L’atto inglese del 1882 che riconosce, siccome sará meglio detto in seguito, la specificazione provvisoria e la descrizione definitiva, richiede che quella sia una «esatta designazione della scoperta,» e che questa «descriva e determini esat- tamente la natura della invenzione e la maniera d’impie- garla» (6).

La legge americana vuole che la descrizione sia concepita «in termini talmente espliciti, chiari ed esatti, e senza pro- «lissitá inutili, che ogni persona dell’arte sia in condizione, «dopo questo ragguaglio, di fare la stessa cosa» (3),

1) Articolo 8, Atto del 1852.

3) Articolo 9. 4) Articoli 6 e 9,

o Articolo 6. ( (

5) Articolo 6, Statuto del 1886.

La iegge francese vuole che sia sans al/érations, ni sur- charges (1), e Vanstriaca esige «che conienga l’analisi par- «ticolareggiata deli’invenzione, che sia concepita in modo «che ogni esperto possa riprodurre l’oggetio ; che precisi la a invenzione chiaramente e senza equivoco, e che non na- «sconda nè i mezzi nè il modo dell’esecuzione, ece., ecc.»

Noi abbiamo imitato l’esempio della legge americana, e crediamo che non è possibile e che non sarebbe utile indi- care nella legge lutti i requisiti che debbe avere una descri- zione per essere atta a conseguire lo scopo a cui è destinala.

L’utilitá de’ disegni, e quando specialmente trattasi di mac- chine, quella di un modello è per se stessa evidente.

La bolletta comprovante il versamento della tassa toglie di mezzo la difficoliá che vi sarebbe d’incassare le somme se fossero direttamente pagate in danaro ad ufficiali non cas- sieri nè contabili, ed elimina ogni specie di questione 0 di abuso che potrebbe occasionare qualunque altro modo di pa- gamento. Quasi dappertutto è adottato un simile espediente.

Le altre prescrizioni dell’articolo 21 non abbisognano di spiegazione.

Diremo solo breve parola dell’obbligo imposto al richie- derte di unire alla sua dimanda tre originali identici della descrizione e de’ disegni.

In Francia la legge ne esige due; ma nel 1859 il Governo sottomise al Consiglio generale di agricoltura, manifatture e commercio, l’esame di cerfe questioni sollevate dalla espe- rienza intorno alla legge del 1844; tra le quali questioni prima era la seguente: «Bisogna esigere che le descrizioni e «disegni, di cui è fatta menzione nell’articolo 8, sieno Iras- «messi in tripla spedizione?»

A questa domanda fu risposto in questi termini: «Secondo «le prescrizioni della legge del 4184, ad ogni domanda di «brevetto debbono essere uniti due originali della descri- e zione e de’ disegni. Uno di essi originali è annesso al bre- «vetto d’invenzione e restituito al postulante; l’altro è de- «positato al Ministero di commercio per essere comunicato «senza spese ad ogni richiesta, e per essere testualmente 0 «per estratto pubblicato dopo il pagamento della seconda «annualitá. Per soddisfare a questa doppia esigenza, l’am- «minisirazione è nella necessitá di far eseguire trascrizioni «e copie di disegni che cagionano un lavoro considerevole ; «sicchè si avvisa che vengano richiesti fre originali invece «di due.» .

Si aggiunse poi una seconda questione, cioè: «se il ri- «chiedente dovesse a suo rischio e pericolo raffrontare gli «esemplari della descrizione,» Ed anche a questa domanda fu risposto affermativamente: «Affine di non mettere il Go- «verno a sindacato per gli errori che possono commeltersi «nelle trascrizioni, e per evitare la difficoltá di verificare, in «caso di differenza tra’ diversi esemplari, quali furono rezi- «mente le intenzioni del richiedente,» i

Queste ragioni ci sembrano assai concludenti, e noi le diamo come motivi della seconda parte dell’articolo 22, aggiungendo che, giusta il nostro progetto, un originale rimane nell’ufficio centrale, l’altro è depositato in una sala che verrá all’uopo destinata dal Governo, ed il terzo è restituito al postulanfe. Soltanto si può fare a meno d’uno degli esemplari dei dise- gni, ove esista un modello, perchè questo verrá in sua vece depositato nella sala suddetta,

Nel restante poi di questo capo si è cercato di provvedere, in un modo suggeritoci dal raffronto delle legislazioni in- glese, americana e francese, alla sorte dell’inventore, il

(1) Articolo 6.