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Per ciò che concerne poi la diversa durata delle privative entro i limiti di quindici anni, ci siamo uniformati alle le- gislazioni che accordano all’inventore la facoltá di farla di- scendere sino ad un anno. In Prussia può anche dimandarsi un brevetto per sei mesi, ma veramente non sappiamo se in pratica ciò avvenga mai. Un’invenzione, per poco seria che sia, richiede un certo spazio di tempo per essere praticata; ed una privativa che in molti casi potrebbe cessare prima che se ne cominciasse l’esercizio, sarebbe cosa assai strana.

In Francia, essendosi nel corso della discussione della legge del 1844 adottata la tassa annuale, diventò, sotto il ri- spetto della durata, ozioso Perticolo 4 che dice concedersi brevetti por 5, per 10 0 per 15 anni (1). Poichè basta inter. rompere la contribuzione annuale per decadere dalla priva- tiva; ond’è che in realtá le privalive possono cessare a ta- lento dell’inventore, nè vi ha alcuno che, ottenuto un bre- vetto per 13 anni, non possa poi limitario anche ad uno solo.

Avendo noi, per le ragioni espresse nelia prima parte, preferita la fassa mista d’una finanza proporzionale della privativa e d’una contribuzione arauale, abbismo lasciato «ad arbitrio del postalante il fissare la durata di essa privativa da un anno sino a 15.

La finanza e l’annualitá combinate mettono ostacolo alla soverchia facilitá di chiedere attestati; e Duna aumentando di solí 40 lire all’anno mentre Valira è fissa, nen rendono soverchiamente grave la condizione dell’inventore che crede dimandare la privativa per 15 anni.

Al qual proposito diciamo che, fissando la finanza propor- zionale a £0 lire per anno, la sua massima semma potrebbe giungere a 180 lire ; e, mettendo a 50 lire la contribuzione annua pel primo triennio, la semua anticipata, che dovrebbe sborsare un invenfore per la domanda d’un attestato di 15 anri, sarebbe di non piú che lire 180. D’altra parte chi desi- derasse la privativa per un solo anno, pagherebbe 40 lire. Queste somme sono tali che, senza affliggere di soverchio Pinventore, danno un qualche ritegno al ciarlatana.

L’aumento poi di 20 lire per trieanio sui tributo anauale è di nessun momento per un inventore che, riuscendo nell’im- presa del suo trovato, ne prolunga per molti anni la pratica. Cestui come industriale pagherá il diritto di patente, e come possessore d’una privativa pagherá la tassa proporzionata ai lucri maggiori e sempre crescenti che essa privativa gli va procacciando.

Per ultimo è da notare che la conservazione e la pubblica- zione degli attestati cagionano allo Stato una spesa, e perchè fruttano piú immediatamente a coloro che godono le priva- tive, è giusto che vi si provvegga con una tassa, il cui pro- dotto sia sufficiente allo scopo. Ora sino al presente le priva- tive concedufe appresso di noi sono assai scarse £2), e seb- bene la nuova legge ne farebbe certamente accrescere il nu- mero (3), pure crediamo indispensabile che la tassa sia di qualche momento perchè basti alle spese occorrenti. Ciò non ostante non abbiamo voluto oltrepassare la misura delle tasse

(1) Fu però conservato per il motivo che, nel caso di cessione del brevetto, la legge francese esige il pagamento anticipato della tassa corrispondente al resto della durata del brevetto.

(2) Nel 1850 furono 8.

Nel 1851 furono 6, Nel 1852 furono 18. Nel 1853 furono 23.

(3) In alcuniluoghi si è veduto aumentare da 12 per anno

sino ad 800.

altrove adottate, anzi la nostra tassa è nel suo totale minore di quella che pagherebbesi per una privativa di quindici anni nel Belgio, secondo l’ultima legge proposta, la quale è certo una delle piú favorevoli agl’inventori (1).

Ritenendo da una parte il pagamento di una finanza pro- porzionale, e dall’altra la facoltá nell’inventofe di chiedere la privativa anche per un anno solo, era indispensabile con- cedergli il diritto di domandarne il prolungamento, il quale non è da intendersi nel senso delle leggi inglese ed ameri- cana, che concedono al Governo il potere di prolungare per sette anni i brevetti d’invenzione ai di lá del termine ordi- nariamente fissato dagli statuti (2), ma si nel senso che un attestato chiesto per meno di quindici anni può essere se- guito da un altro che ne protragga gli effeiti sino all’anno quindicesimo. Questa facoltá rende piú agevole all’inventore il praticare per pochi anni una invenzione, col proposito di porvisi intorno a perfezionarla, e chiederne poi, se vi rie- sce, la continuazione della privativa,

Si fa chiaro perciò che il prolungamento debba estendersi a tutti gli attestati completivi, e che passa essere sottoposio ad wno speciale tributo, il quale corrisponda al benefizi) specizle che ne trae l’inventore. Questo tributo nel nostro progesto è di sole lire quaranta.

L’agevolazione che sopra abbiamo detto doversi concedere all’inventore per le modificazioni da lui arrecate al proprio trovato giustifica la tassa di sole venti lire per un attestato completivo, Uguale è la tassa che per simili attestati pagasi in Francia, e che ora si è proposta nel Belgio,

In fine il vantaggio che si ritrae dal rendere la contabilitá, per quanto si può, facile e spedita, e la poca importanza della tassa annuale ci dispengano del traltenerci sul contenuto dell’articolo 18 che riguarda il modo di computare gli anni pel pagamento della tassa, nel caso dell’importazione Ci un trovato munito di privativa all’estero.

TITOLO SECONDO, Capo I.

Nello esporre i motivi di questo titolo saremo piú brevi che non fummo sinora, poichè, stabiliti i diritti dell’inventore e definita indole degli aftestati di privativa, cisará piú facile lo esplicare le ragioni che c’indussero a prescrivere certe condizioni e certe procedure per ottenerli.

Giá nella prima parte rammentammo i diversi modi se. condo i quali sogliono essere altrove conferiti i titoli di pri- vativa,

Noi, avendo al brevetto o patente regia sostituito un sem- plice attestato, ci siamo indotti a seguire in parte il sistema americano, proponendovi d’affidare ad un ufficio centrale

{1) Ecco la tassa proposta nel Belgio ed adottata dalla Ca- mera dei deputati:

Finanza fissa... L. 50»

E per 15 anni a 10 lire pel primo, 20 pel secondo, 30 pel terzo, ecc... .... dd ie > 1,200» Totale... È. 1,250»

Secondo il nostro progetto :

Finanza per 15 anni... L. 150» Tasse pei cinque trienni . ....+.......» 1,050» Totale... L. 1,200 >»

(2) Articolo 2 dello Statuto inglose del 24 agosto 1839; cd articolo 18 dello Statuto americano del 1896.

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