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e lo spaccio di oggetti contraffatti, la privativa diventa inu- tile (1).

Abbiamo quindi seguito per questa parte i° esempio di tutte le legislazioni, non derivanti dallo Zollverein, le quali contengono il divieto da noi consacrato nel primo alinea dell’articolo, e che sembra essere il necessario complemento del diritto di privativa.

Avendo ammesso il principio che ogni modificazione è una invenzione capace di privativa, nc segue che un attestato per modificazione può essere chiesto sia da chi gode una priva - tiva per l’invenzione principale, sia da un estraneo. Alcune legislazioni non pongono differenza tra questi due casi: ma altre come la francese (2) e la portoghese (3), considerando che la modificazione, quando è fatta da chi esercita l’inven- zione modificata, è, per cosí dire, una parte integrante e quasi una continuazione di questa, hanno dato facoltá all’in- ventore o a chi ba causa da lui di chiedere un brevetto addi- zionale, ii quale estenda alla mod:ficazione la privativa prin- cipale.

Lo Statuto degli Stati Uniti del 1836 (4) invece permette all’inventore di produrre la descrizione del suo perfeziona- mento e mediante il pagamento di cinque dollari, ottenere che sia aggiunta alla descrizione del trovato principale: cosí quest’aggiunta è considerata come se fino dal principio fosse stata compresa nella specificazione di quel trovato. Noi ab- biamo adottato il temperamento della legge francese, chia- mando attestato completiro questo titolo d’indole speciale, e lasciando il nome generico di allestato di privativa a quello che può essere conceduto a forze persone per modificazioni di trovati ad esse estranei; le quali miodificazioni, rispetto a chi le fa, seno vere e nuove inveazioni, i

Quanto poi alla durata delle privative è da considerare tre cose, cioè: da qual punto debba cominciare, fino a qual pu- mero di anni debba estendersi, e finsimente se debba essere lasciato all’arbitrio di chi dimanuda una privativa la facoltá di determinarne la durata dentro il termine piú lungo dalla legge conceduto.

Oggi è quasi universalmente adottato il principio che il godimento di una privativa deggia risalire alla data della di- manda del brevetto o attestato e del deposito dei rispettivi documenti. Cosí prescrivono Patto legislativo inglese del 1852 (5) e la Ingge francese del 1844 (6). Lo Statuto ameri-

(1) «Un brevetto non potrá oramai conferire alcun diritto di proiltre o restringere sia l’introduzione, sia la vendita o lo spaccio di oggetti simili a quelli indicati nel brevetto, ecc.» (art. 3). ”

«Ciascun Governo dell’Unione conserva la facoltá di accor- dare per brevetto, ecc. :

«1° Un diritto alla preparazione o all’esecuzione esclusiva di un oggetto (ein Recht zur ausschliesslichen Auvfertigung oder Ansfilhrung des in Rede stehenden Gegenstandes);

«2° Il diritto esclusivo d’applicare: a) un nuovo metodo di fabbricazione (eine neue Fabricationsmethode); 2) o nuove macchine o strumenti per la fabbricazione (neue Maschinen oder Werkzeuge fiir die Yabrikation): di maniera che a ciascuno sia impedito l’impiego o l’uso dell’oggetto munito di priva- tiva, eccetto che il titolare non abbia ceduto il diritto 0 che Poggetto non sia stato fornito da lui» (articolo 4, convenzione del 1842).

(2) Articolo 16.

(3) Articolo 19.

(4) Articolo 13 in fine.

(5) Articolo 28.

(6) Articolo 8.

Sessione DEL 1853-51 — Documenti — Vol. Il. 164

patente pigli la data del giorno in cui fu fatto il deposito, purchè questo non la preceda di piú di sei mesi (1). Altre legislazioni fanno incominciare la durata della privativa dal giorno in cui è rilasciato il brevetto, ma fanno risalire al momento del deposito della dimanda la dafa legale della in- venzione, e sono di questo numero la legge russa (2), il de- creto spagnuolo del 1826 (5), e P’ultima legge proposta nel Belgio (4). Quel che importa si è che il diritto esclusivo as- sicuraio dalla legge all’inventore abbia per data certa Pi stante medesimo in cni costui ne piglia possesso con la esihi- zione della descrizione e de’ disegni che sono la esternazione del suo trovato. A ciò provvede la prima parle dell’arlicolo 40 del nostro progetto.

Rispetto poi al cominciamento della durata del brevetto, noi non abbiamo seguito alcuno dei sistemi adottati dalle al- tre legislazioni, i quali riduconsi a due, cioè, a darle inco- minciamento o dal giorno della dimanda o da quello in cui fu rilasciato l’attestato. L’uno e l’altro di questi due sisiemi, combinato cel pagamento di una fassa annuale, ha il grave inconveniente di comulicare la contabilitá e di richiedere una scrittura mollo minuziosa per tener dietro alle scadenze della tassa di ciascun brevetto, Ad evitare questa inconve- niente abbiamo creduto proporvi che la durafa delle priva- tive deggia sempre incominciare dalP’uitimo giorno di uno dei tre mesi che compiono i quattro (rimastri dell’anno. A tai modo, egli è vero, alcune privative dureranno in effetto qualche mese piú delle altre, ma questa lieve disparifá è compensata dal pagamento di quella parte di tassa che cor- risponde a questa maggiore durata, e che dovrá essere anti- cipata nell’atto che chiedesi la privativa (articolo 14). Oitre a che in pratica avverrá che le dimande saranno piú fre- quenti ne’ primi giorni di ogni trimestre, e che perciò gli attestati potranno essere, con matura considerazione, conce- duti nel corsa de’ tre mesi senza discapitu de’ richiedenti e con poca diversitá di durata fra le privative.

La durata di quindici anni che proponiamo di accordare alla piú lunga privativa, supera di un anno quella che le ac- cordano le leggi inglese ed americana. La russa, l’annove- rese, la sassone, la vurtemberghese ed altre ia limitano a dieci anni. Ma nei ci siamo fondati sull’autoritá di molte altre legislazioni europee (quali sarebbero, per esempio, la francese, la spagnuola, Paustriaca, la bavarese, e, per non u- scire d’Italia, la romana e la siciliana) e sulla patria consue- tudine. E sebbene ultimamente pel Belgio siasi proposto di protrarre la durata de’brevetti a venti anni, e piú volte in Francia gl’industriali abbiano chiesto che si prolungasse fino a questo termine, pnre è nostro avviso che, alteso alla faci- litá del mettere subito in atto una invenzione veramente me- ritevole in un tempo in cui è sí grande il movimento dei capitali e sí considerevole la solerzia degl’imprenditori, ed atteso ancora alla facilitá con la quale le invenzioni si succe- dono, la dorata di quindici anni sia insufficiente.

L’articolo 11 non ha uopo di commento. Cessata la priva- tiva originaria, invenzione diventa patrimonio di tutti, e però l’attestato conceduto a chi la importava non deve poter togliere a° nostri connazionali il diritto di usarla liberamente dal giorno in cui la privativa straniera giunse al suo termine, Tutte le legislazioni concordano intorno a questo particolare.

(1) Articolo 8.

(2) Articolo 135. (8) Articoli 16 e 20. (4) Articoli 3 e 8,