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zione dei precedenti con qualche aggiunzione piú o meno considerevole, ovvero una nuova combinazione o applicazione di trovati e di principii giá noti. Ma in questo continuo ri- volgimento ed avanzamento d’idee e di pratiche industriali, vi ha certe invenzioni o scoperte, le quali durante il tempo della toro privativa possono essere modificate in guisa che la modificazione, senza tramutarle in invenzioni affatto distinte, canserva il loro carattere essenziale, cioè quello che sotto l’aspetto industriale differenzia una invenzione dalle altre, ma ne varia le parti accessorie. Spesso però queste variazioni possono essere di tanta importanza da valere piú della in- venzione principale.

Nella macchina a vapore di Newcomen il passaggio det va- pore nel cilindro eseguivasi pe» mezzo di chiavi a bella posta girate da operai, quando Enrico Beigton sostituiva loro ua mezzo puramente meccanico. Ecco una sostituzione, una mo- dificazione di qualche rilievo, raa che non toglie il nome alla macchina a vapore del Newcomen. Watt a! contrario, tro- vanda il modo di separare il vaso condensatore, di escludere il coneorso dell’aziene dell’aria nell’ operare il ritorno dello stantuffo, e di contenere il vapore nel cilindro per non per- derne alcuna parte, anch’egli modificava la macchina del Newcomen, ma modificandola le conferiva una utilitá indu- striale mille volte maggiore, e tramutavala in una niacchina che pigliava il nome da lui.

Le modificazioni dunque sono per sè medesime invenzioni e possono talvolta avere una importanza anche maggiore dello stesso trovato primitivo.

È giusta e ragionevole cosa dunque che Îa modificazione di una invenzione o scoperta, giá munita di privativa, dia ma- teria ad un distinto attestato. Ma in qual modo sará esercitato in tal caso il diritto d’inventore?

Nell’ipotesi in cui ragioniamo, il trovato che costituisce la modificazione non può altrimenti praticarsi che invadendo la preesistente privativa della invenzione principale. Di sorta che, dando al nuovo inventore il diritto di attuare V’inven- zione modificata, annullcrebbesi di fatto la privativa delP’in- veniore precedente; e d’altra parte sarebbe manifestamente ingiusto che costui potesse impedire la privativa dell’aitro.

Ond’è che nel decreto austriaco del 1853, piú volte citato, Varticolo 23 dice: «Se il brevetto si riferisce al perfeziona. mento di un oggetto niunito di privativa, resterá limitato a questo miglioramento; ma il proprietario originario non avrá il diritto di eseguire il delto perfezionamento senza il consenso ilell’autore.»

Nell’ultima legge sassone del 20 gennaio 1853, si è, per lo contrario, vietato di far uso dei perfezionamenti (ossieno modificazioni) durante la privativa originaria, senza spe- ciale permesso di chi ta gode (4). Simile prescrizione pare che avesse dovuto essere seguita da un’altra, con la quale sa- rebbesi provveduto ai caso ia cui il concessionario della pri- vativa principale pon avesse voluto accordare il permesso suindicato. E per vero il Ministero, accogliendo per un istante questo sistema in una prima compilazione del progetto, per- sava di proporre che quante volte i due attestati, cioè quello dell’inventore principale e dell’inventore della modificazione, non cadessero nelle stesse mani, quest’ultimo avesse il di- ritto, sotto certe condizioni, di esercitare la sua privativa

(1) Si rilascieranno .brevetti per perfezionamenti apportati ad oggetti giá muniti di brevetto, «ma essi non possono essere messi in esecuzione durante la privativa originaria, se non dopo aver ottenuto dal suo titolare il permesso di far uso del- l’invenzione primitiva > (art, 8). i

dopo il termine della privativa principale. Ma non tardò ad accorgersi che, siccome un perfezionamento può tener dietro ad un altro, e spesso piú perfezionamenti cumularsi intorno ad una medesima invenzione, cosí il sistema accennato avrebbe da una parte perpetuate le privative, e dall’altra non avrebbe mica giorato gran fatto agli inventori dei primi per- fezionamenti, i quali, nel corso dei dieci 0 quindici anni della privativa principale, sarebbero stati assai probabilmente su- perati o da successivi perfezionamenti o da nuove invenzioni che gli avrebbero in complesso resi inutili,

Escluso un simile sisteina, e non potendosi, senza mani- festa ingiustizia, dare ai nuovo parziale inventore la facoltá i di usufruttare l’invenzione originaria a lui estranea, non ri- maneva che Pespediente adoperato in Inghilterra ed in Ame- rica, ed espressamente adottato dalla legge francese e da altre legislazioni continentali, cioè che le due privative si debbano vicendevolmente rispettare (4).

Questo temperamento, esaminato a punta di diritto, può forse non soddisfare interamente; ma è il piú equo fra tutti, ed ha inoltre l’appoggio dell’esperienza. Di fatto, ove taluno arreca una modificazione di qualche momento alla invenzione di un altro, i due invenfori nen isfanno lungo fempo ad in- fenersela tra loro. L’interesse vicendevole lo esige , e la legge non falla mai quando fa fondamento sull’interesse, massime nelle faccende industriali.

Intanto notisi che, dopo avere l’articolo 2 della legge fran- cese del 1791 considerato come invenzione «agni mezzo di aggiungere a qualsiasi fabbricazione un nuovo genere di per- fezione,» tutte le leggi posteriori di quello Stato, e tutte Ie legislazioni straniere, nessuna eccettuatane, hanno pareggiato il perfezionamento o il miglioramento d’una invenzione ad un nuovo trovato, e quelle che hanno voluto direttamente definirlo, hanno anche in ciò imitata la legge del 1791; ri- chiedendo che il perfezionamento accresca l’utilitá dell’in- venzione cni si riferisce. L’articolo 6 dello Statuto degli Stati Uniti del 1836 esige un utile perfezionamento (usefal impro- vement). L’articolo 271 della legge industriale annoverese concede la patente ad un perfezionamento essenziale (we- seniliche Verbesserang), e l’articolo 1 del decreto ultimo austriaco definisce miglioramento o perfezionamenio, degno di brevetto «ogni addizione o accomodamerto per cui si vuole conseguire un miglior successo o una piú grande eco- nomia.»

In generale dunque si è inteso di accordare la privativa ai miglioramenti effettivi. i

Compreridesi che in quelle legislazioni, le quali ammet- tono l’esame preliminare della utilitá della scoperia, siasi parlato di perfezionamento utile; ma dichiarare il perfeziona- mento meritevale di brevetto per la sua utilitá industriale, quando proclamasi di non volere per nulla esaminare e veri- ficare siffatta utilitá, è una mera contraddizione,

Noi quindi abbiamo, per questo motivo, sostituito alla pa- roia perfezionamento il vocabolo modificazione, assai piú generico, e che lascia perfettamente intendere come, nel con- cedere l’attestato, autoritá amministrativa non si propone d’indagare se dalla variazione, dall’aggiunzione o dalla de- trazione che la costituiscono risulti un positivo vantaggio inAustriale.

(1) «Quiconque aura pris un brevet pour une découverte, invention cu application se rattachant è l’objet d’un autre brevet, n’aura aucun droit d’exploiter l’invention déjá breve- tée, et réciproquement le titulaire du brevet primitifne pourra exploiter l’invention, objet du nouveau brevet» (art. 19).