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inezzi noti, per ottenere un risultato o un prodotto indu- striale (1),

Tutte le altre legislazioni si aggirano tra i diversi termini di quelie che ci siamo per brevitá ristretti a citare.

Veramente, dopo matura critica delle svariate definizioni quí ricordate, ci siamo accorti che alcune peccavano per di- fetto, altre per soverchio e tutte per inesallezza.

In effetto nell’industria possono distinguersi tre momenti: Ja scelta delle forze, il loro adoperamento e l’esito di questo. In ciascuno di siffatti momenti, l’ingegno umano ha la sua parte; ond’è che le invenzioni industriali debbono logica mente potersi ridurre a tre ordini, che rispondano ai tre momenti indicati.

Incominciando dall’ultimo, diciamo che, per effetto dell’a- doperamento di forze fisiche, chimiche o fisiologiche, l’uomo può raggiungere un prodotto prima ignoto, o conseguire un nuovo risultamento industriale.

Nessun dubbio, quanto al prodotto. Rispetto poi a ciò che intender debbasi per risultamento ci contenteremo di ram- mentare ciò che fu notato nella Camera dei pari in Francia, allorchè fu discussa la legge del 1844,

Spesse volte avviene che, non mutando in nulla nè le forze nè l’adoperamento loro nè il prodoito, l’aggiunta d’un espe- diente accessorio cagioni effettí utili alla produzione, senza modificarla. «Allorchè mettevasa l’acqua in una caldaia de- stinata a produrre il vapore, le pareti incrostavansi d’una materia biancasira, che le rodeva; ora si è trovato il mezzo di evitare questa inerostatura, mediante una certa quantitá di patate postevi dentro a bollire. Con ciò non si ottiene un prodotto propriamente detto, ma un risultamenio indu-

. Striale» (2).

Lo stesso in generale può dirsi di fafto ciò che con- cerne un risparmio di spesa, un accrescimento di quantitá o un miglioramento di qualitá del prodotto, per tempera- menti che non costituiscono, secondo il comune linguaggio, nè un prodotto nè il mezzo diretto e principale d’una produ- zione.

L’adoperamento delle forze produttrici poi si fa secondo regole e norme tecniche e peculiari, per effetto delle quali una produzione eseguesi piú o meno facilmente, e con mag- giore 0 minore dispendio. Queste regole 0 norme praticate in materie industriali costituiscono un metodo industriale. Îl mescolare insieme certe sostanze in un modo piuttosto che in un altro, il metter prima o dopo in contatto col calorico 0 altro agente chimico questa o quella materia nel fare nuova combinazione di sostanze, sono avvedimenti che possono dare occasione a risultati o prodotti importanti e costituire per sè medesimi dei metodi nuovi di produzione,

Soventi volte però un nuovo metodo è connesso all’uso di nuove forze o nuove materie o ad una serie di nuove opera- zioni prodatlive: allora costituisce un nuova processo. Tal sarebbe, per esempio, una nuova maniera di dorare o di se-

(1) «Seront considérées comme inventions ou découvertes nouvelles:

< L’invention de nouveanx produits industriels;

«L’invention de nouveaux moyens cu l’application nouvelle de moyens connus, pour l’obtention d’un résultat cu d’un pro- duit industriel» (art. 2).

Notisi che questo articolo enumera le invenzioni industriali, mentre annunzia la definizione delle invenzioni nuove. Noi ab- biamo distinta l’una cosa dall’altra.

(2) Discussione nella Camera dei pari, del 24 marzo 1843. RuaéxvaRD, cap. 111, sez, 2.

parare il minerale puro dalle sostanze miste che estraggonsi dalle miniere, e simiglianti.

Nello adoperare [e forze, sieno sue proprie o della na- tura, l’uomo giovasi non solo di mezzi chimici, ma sí di mezzi meccanici destinati a modificare e dirigere in varie guise l’azione di esse forze. Questi mezzi meccanici possono quindi essere oggetto di trovati novelii. Se mal non ci appo- niamo essi sono tutti compresi sotto le denominazioni di mac- china, di stromento, di ordigno e di congegno qualunque.

Potrebbe soltanto notarsi che questi diversi mezzi mecca- nici sono essi stessi un nuovo prodotto, e che per ciò vanno compresi sotto il primo numero dell’articolo 2 del progetto.

Ma l’obbiezione non regge. Poichè la privativa conceduta per nuovo prodoito, siccome appresso vedremo, e quella conferita per nuova macchina, ece., sono diverse quando in questo secondo caso l’inventore chiede non di costruire e vendere la macchina, ma sí di adoperarla come mezzo di fab- bricazione.

Rimane ora a considerare il primo momento d’ogni indu- stria, cioè ia scelta delle forze.

Un inventore può scoprire una forza novella, siccome av- venne un giorno per la elettricitá, e usaria nel tempo stesso in qualitá di motore; ovvero può applicare per la prima volta alla industria una forza giá nota, destinandola a muovere una macchina, ad ottenere un risultamento chimico-industriale, o a conseguire un prodotto novello, siccome della medesima forza elettrica accadde di tempo in tempo dacchè fu sco- perta.

AI di sopra di queste diverse pratiche stanno le veritá teo- riche, le quali per Jo piú servono di fiaccola all’inventore industriale. Queste veritá, sino a che rimangono nella sfera della speculazione o sino a che sono formulate in modo pu- ramente scientifico, non sono e non debbono essere oggetto di privativa industriale. Ma ben può avvenire che una veritá teorica sia per se medesima operativa; di sorta che per trarne un profitto industriale non si abbia che ad applicarla puramente e semplicemente ai casi specifici,

Erasi giá pensato a coprire il ferro con un lieve strato di zinco, per guarentirio dalla ruggine. La gente però eredeva che lo scopo sarebbesi raggiunto quando fosse impedito asso- lutamente il contatto delí’aria ; ma rivestire di zinco la super- ficie dell’altro metallo, sicchè nivna sua parte fosse lasciata nuda, è cosa oltremodo difficile. Questo espediente dunque era pressochè abbandonato, quando un uomo d’ingegno (il Sorel), scoprí che la elettricitá sviluppata dal contatto de’due metalli, bastava a conseguire l’effetto, senza che fosse neces- sario di ricoprire interamente il ferro. Ecco una veritá che presa per sè stessa sarebbe teorica, ma che applicata a quella speciale produzione che dicesi zincatura del ferro, dá im- mediatamente un risultato industriale, il quale consiste non solo nell’evitare la ruggine, ma sí nell’evitarla senza la molta fatica od il considerevole dispendio che sarebbero necessari per riuscire ad incamiciare minuziosamente ia superficie” del ferro, -

Sopra considerazioni a queste somiglianti ed adducendo Vesempio da noi rammentato, alcuni nomini assai competenti fecero aggiungere a queli’articolo del progetto della legge francese che dichiara nulli i brevetti conceduti per veritá teoriche una clausola ristrettiva che n’eccettua il caso în cui siunsene indicate le applicazioni industriali (1),

(1) «Seront nuls, etc... 3° Si les brevets portent sur des principes, méthodes, systòmes, découvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques, dont on n’a pas indiqué les applications industrielles» (art, 30).

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