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same di uno dei suddetti magistrati, il quale poi o provre- derá, o informerá, o invierá dinanzi ad una delle Corti supe- ricri del regno, secondo i diversi casi dallalegge previsti (1).

L’ufficio delle patenti negli Stati Uniti è piú semplice- merte organato, ll capo nominato dal presidente disamina le dimande o le fa esaminare, e se gli pare che la stessa inven- zione non sia stata giá fatta nel paese o munita di privaliva o descritta in qualche opera, ecc.; e se giudica inoltre che trattasi di cosa utile ed importante, conferisce la patente; nel caso contrario, o invita la parte a modificare la sua di- manda, o nega la privativa (2). Sino all’anno 1839, le leggi allora ia vigore lasciavano al postulante in caso di rifiato la possibilitá di ottenere, a fitolo di favore, chie l’esame fosse rifatto da tre esperti; e gli concedevano anche fa facoltá di ricorrere dinanzi ad una Corte conipetente, quante volte il rifiuto fosse motivato dall’essere giá stata conceduta una pa- tente per simile invenzione (3).Uno statuto del 3 marzo 1859 estese questo ricorso a tutti i casi di rifiuto (4), dando cosí origine ad una vera confestazione giudiziaria tra il richie- dente e l’ufficiale amministrativo incaricato dell’esame della sua domanda.

S VI.

n ciascuno di questi sistemi, se mal non ci apponiamo, vi ha qualche cosa di giusto ; ma tutti sono essenzialmente vi- ziosi.

Certamente chiunque si fa a considerare questa materia delle privative, avverte che il concedere alla cieca, e senza il benchè menomo esame un aito che suppone un trovato, e che deve giustificare Vesercizio d’un diritte a cui esso tro- vato dá origine, può avere qualche inconveniente. Ma per poco che si rifletta all’indole dell’atto di cui trattasi, non si tarda a scorgere che l’accordare un brevetto in certi casi in cui la invenzione fosse veramente ridicola o strana. riusci- rebbe cosa sconcia e ripreovevole, sol perchè esporrebbe il potere esceulivo ad emeltere per essa una palenie, un de- creto munito della firma del priacipe e delia sottoscrizione del ministro; vale a dire, che inconveniente consisterebbe nella natura dell’aito, finora generalmente usato ner tutelare í diritti degl’’inveniori, piuitesto che nella mancansa dell’e- same preliminare.

In effetli un semplice attestato, i) quale, per Ta sua forma, e per il suo nome, lascia fefsndero a ciascuno che autoritá lo rilascia unicamente per dare atte al postnlante della sna dichiarazione, non offre al certe l’inconveniente medesimo,

Ciò non ostante egli è chioro che, siccome ciascun iaven- tore nei chiedere la patente, il brevetto, o attestato che siasi, deve necessariamente descrivere il suo frovato, cosí Pafficigie incaricata di tali faccende può ritenere per ipotesi come possibile, praticabile ed utile il trovato descritto, e ciò non ostante esaminare in primo luogo, se inite le formalitá estrinseche sono sfale osservato, e se la descrizione è chiara abbastanza e compinia, ed in secondo Inogo, se il trovato tal quale è descritto porta con sè l’imprenta d’una invenzione industriale, e non condannata dalle leggi positive o da quelle

della morale, Questo esame, quanto alle formalitá e condizioni estrinse- PR

che, non solamente è utile, ma indispensabile. Anche il con- servatore delle ipulecite pone mente alle note e al tifelo che

(1) Articoli 12, 13, 14, 15 dell’atto citato. (è) Statuto del 4 luglio 1836, articolo 7. (3) Articolo 16 dello statuto suddetta. (4) Articolo 10.

gli si presentano, ed esamina se furono osservate le prescri- zioni della legge.

Quanto poi alla descrizione del trovato, è da notare che Pailestato di privafiva essendo prova di aver l’inventore ma+ nifestato il suo concetto, non si può regolarmenie rilasciare se non dopo d’essersi verificato che realmente questa mani- festazione ba avuto luogo; il che non può affermarsi di es- sere avvennio, sela descrizione è inintelligibile o incompleta.

E da uitimo s’egli è vero che ia legge non conferisce pri- vativa per ogní specie d’invenzione, ma sí per quelle sul- tanto che risguardano Pindustria; è giusto che, stando alla descrizione del trovato, e per nulla indagando il merito tec- nico di questo, si ricerchi se mai l’invenzione, quale fu de- seritta, non contenga in sè alcuno dei caratteri che la ren- dono incapace di privativa.

Di sorta che sotto questo triplice aspetto la legge au- striaca e quelle di Francia e del Belgio, perfettamente ra- gionevoli per ciò che concerne l’oggetto dell’esame, ci sem- brano in ciò viziose, che commettendolo in modo assoluto al piinistro, non guarentiscono a sufficienza i diritti dell’in- ventore.

Avendo dato al brevetto la solennitá d’un decreto, cioè di un atto di cui il Ministero mettesi direttamente a sindacato, sí è creduto in quelle legislazioni di non limitare in nulla la libertá del giudizio ministeriale.

Nella Gran Bretagna l’esame preliminare fatto dal magi- strato verte intorno alla sola descrizione dell’invenzione, e per questa parte ci sembra anche troppo ristretto ; ma con- siderando che questo magistrato è uno dei commissari del- ufficio delle patenti, che giudica da per sè, 0 consultando a suo talento un esperto da ini scelto, e che il suo giudizio non è soggetto ad appellazione di sorta, portiamo opinione che non si potrebbe appresso noi adottare lo stesso sistema senza urtare in molti inconvenienti,

Per Popposta il metodo seguito negli Stati Uniti, se mal non ci avvisiamo, sarebbe appo noi per due versi censu- rabile.

Colá si concede al commissario delle patenti la facoltá di scendere all’esame del merito e dei requisiti intrinseci della scoperia o della invenzione, per la quale chiedesi privativa. lí qual esame è tanto piú ingiusto e pericoloso che è affidato ad un solo individuo.

A questo arbitrio indefinito però ha credato di rimediare la legge concedendo all’invenfore, siccome abbiamo detlo qui sopra, il ricorso dinanzi ad una Corte di giustizia.

Ma quale interminabile lungaggine non seguirebbe da que- sto sistema secondo gli ordinamenti giudiziari in vigore nel nostro Stato? E trattandosi di materia per lo piú affatto tec- rica, i nostri giudici uomini di diritto, non potrebbero pronunciare autorevolmente la loro sentenza, se non facendo precedere una istruzione spesso complicatissima e sempre di- spendiosa per l’inventore.

Ammeltendo Pesame enlro i confini sopra segnati, sareh- hesi poiuto imilare il metodo prescritto dalla legislazione russa, la quale ordina che le «dimande per privative sieno comunicate al Consiglio delle manifatture, alla eni adunanza assiaferá ii direttore del ripartimento ministeriale a cui la petizione dev’essere indirizzata» (1).

Ma non esistendo presso di noi questo Consiglio, non si pofrebbe, Ed olfracciò l’esame necess:rio dun Consiglio per - manente sopra ogni dimanda di privativa sarebbe una forma-

(1) Articolo 128 dellc leggiindustriali, comprese nel tomo 1 del Codice generale.