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la piú pronta spedizione del provvedimento che ne forma Poggetto non è tenuto ad auticipare la relativa sopratassa da altri dovuta.

Caro II

Della percezione dei diritti d’emolumento.

Art. 109. La formalitá dell’emolumento e la percezione della relativa tassa si fará dall’agente delle finanze che ne è incaricato nel distretto dell’autoritá giudiziaria in cui ebbero Jaogo gli atti

Art, 110, Il segretario del magistrato, tribunale 0 giudice da cui fu proferta la sentenza od ordinanza soggetta a diritto d’emolumento, dovrá entro giorni quindici al piú dalla data della medesima trasmettere una copia non autenticata e mu- nita solo del suo visto per la formalitá dell’emolumento al suddetto agente demaniale, e dovrá servirsi a tale effetto della prima copia in carta bollata che rimetterá poi ad una delle parti, salvo il muniria, dopo la formalitá dell’emolu- mento, della sua autenticazione.

Art. fti. Avrá luogo la stessa trasmessione per ie ordi- nanze di consenso seguite innanzi ai relatori delle cause, le quali pon siano di semplice istrutioria ; ed a questo fine do- vranno gli stessi relatori astenersi di consegnare ai procura- tori delle parti l’ordinanza che abbiano sottoscritta, ed i relativi atti, ma dovranno farne la rimessione al rispettivo segretario che vi apporrá subito il suo visto per la formalitá dell’emolumento, e ne fará la suddetta consegna sotto la pro- pria responsabilitá.

Art. 112. L’agente delle finanze dopo di avere liquidato i diritti, ove non gli venga spontaneamente pagata la somma liquidata, dovrá ingiungere le parti al pagamento della loro rispettiva quota.

Nella liquidazione saranno citati gli articoli della tariffa applicati, e di questi dovrá poi anche farsi menzione nella ricevuta.

Art. 145. Se il pagamento non sará stato effettuato entro il termine di giorni trenta successivi all’intimazione dell’in- giunzione di cui nell’articolo precedente, sará dovuta una sopratassa eguale alla metá della tassa non pagata.

‘ Art. 41h, I reclami contro la liquidazione delle tasse non saranno ammessi in giudizio se non quando siano corredati dalla quitanza di pagamento delle tasse medesime.

Art. 115. A chiunque avrá anticipato del proprio diritti di emolumento, od altri ad esso accessori, competerá l’azione immediata di rimborso contro le parti debitrici in via ingiun- zionale.

DEAsIaNE DEL 1855-BA — Nocionenti — Vol, IL, 497

Nell’esecuzione dell’ingiunzione non si avrá riguardo alle opposizioni del debitore sul punto se le tasse pagate fossero o no dovate, oppure dovute in somma minore.

I débitore non potrá far valere i suoi reclami che contro l’’amministrazione delle finanze giustificando di avere inte- gralmente rimborsato chi avrá pagato in suo scarico.

Art. 116. L’obbligo dei segretari di tenere il repertorio delle provvidenze ed atti che seguono presso il magistrato, tribunale o giudice cui essi rispettivamente appartengono e di trasmettere mensilmente io stalo al ricevitore demaniale, è ristretto alle sentenze ed ordinanze anche di consenso sog- gette giusta la presente legge a diritto d’emolumento, sia fisso, sia proporzionale.

Art, 117. È proibito ai segretari di consegnare a chicches- sia gli atti e le produzioni della parte litigante che nen ha pagata la sua quota di tassa, finchè non abbiano annotato al repertorio la ricevuta del fatto pagamento, salvo si tratti di atti del Ministero pubblico, del patrimonio dello Stato, o di persone od enti morali ammessi al benefizio dei poveri,

I contravventori a questa disposizione incorreranno nella ammenda di lire 80 senza pregiudizio delle pene disciplinari cui possa farsi luògo secondo la gravitá dei casí.

Art. 118. In tutte le copie degli atti soggetti a diritto d’e- molumento dovrá prima dell’autenticazione menzionarsi la data del pagamento della tassa coli’indicazione dell’uffizio in cui ebbe luogo.

Questa menzione dovrá farsi non solo dai segretari dell’or- dine giudiziario, ma altresí dai catastari, notai, causidici ed uscieri, ogni qualvolta occorra loro di menzionare, nei loro atti o registri, sentenze od ordinanze definitive,

L’inosservanza di tale obbligo sará puaita coll’ammenda di lire dieci per ogni ommessione.

Art. 119, I taembri dei magistrati o tribunali ed ogni altro giudice si asterranno dal far provvedimenti in relazione o di- pendenza di sentenza od ordinanza definitiva, per cui noa ri- sulti loro pagato il diritto d’emolumento.

Art. 120. Vi è prescrizione dopo due anni dal giorno in cui segui la registrazione, sia per la domanda di supplimento di diritto d’emolumento per parte dell’amministrazione, sia pei reclami delle parti.

Trascorso il termine d’anni cinque sará prescritta l’azione del fisco pel conseguimento delle tasse e sopratasse dovute per le provvidenze soggette a diritto d’emolumento e non re- gistrate.

Di queste però non si potrá mai fare uso senza l’esegui- mento della prescritta formalitá ed il pagamento delle rela- tive tasse,