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DOCUMENTI PARLAMENTARI

ed il Consiglio di Stato è chiamato a dare il suo parere prima che il sovrano si determini a concederlo o a negarlo.

È naturale cosa quindi che il pubblico faccia entrare mal- levadori della invenzione ed il Governo ed il Consiglio di Stato e le Camere di commercio e l’accademia delle scienze, quando per loro concorde consentimento essa fu privilegiata. Anzi, siccome non a tulte le invenzioni certe ed utili, ma soltanto a quelle che sono d’alto momento promettesi il fa- vore d’un privilegio, cosí il conferimento di questo non do- vrebbe solamente prevare la esistenza, ma benanche la ec- cellenza del trovato per cui fu conceduto,

Nella pratica non è piú applicata rigorosamente la distin- zione segnata nella legge, ma basta che questa non sia stata ancora abrogata per ispiegare la giusta circospezione e seve- ritá dei corpi consultati, i lamenti degl’inventori contro il lento e scrupoloso procedere di quelli, ed i reclami di tatti contro la presente legislazione tanto lontana dal rispondere in questa parte alle attuali condizioni dell’industria.

Chi mai, fra tanta moltiplicitá di arti e di mestieri, in mezzo ad un inovimento sí prodigioso di nuovi principii e di non mai sperati risultamenti industriali, e nella innumere- vole serie delle modificazioni che l’industria umana va di continuo arrecando alle piú importanti ed alle menoame parti dei suoi svariatissimi procedimenti, potrebbe veramente, in ogni singolo caso, distinguere con sicurezza di coscienza l’in- venzione nuova da quella che non è, fa vantaggiosa dalla inu- tile, Pattuabile dalla ineseguibile, e quella che è meritevole da quella che non è degna di essere tenuta in onore e munita di privilegio ?

Non è da tutti risaputo che una delle piú grardi invenzioni moderne fu giudicata impraticabile da uomini eminenti? E che l’invenzione medesima, presentita due secoli innanzi, fece trattare da pazzo chi ne aveva nella mente l’indistinto concetto ? Nè sono scorsi molti anni dacchè in Inghilterra, mentre pubblicavasi una dotta opera, nella quale l’autore di- mostrava che i piroscafi non sarebbero stati mai acconci a viaggi di lungo corso, una compagnia commerciale annunziava che la navigazione transatlantica sarebbe stata eseguita per mezzo di battelli a vapore.

Ma l’esame preventivo, se anche fosse possibile, non do- vrebbe aver luogo.

Quando l’inventore dichiara di aver fatto questa o quel- l’altra invenzione, e la nomina e la descrive, egli espone un fatto da cui per legge scaturisce il diritto di privativa.

L’amministrazione è chiamata a certificare la data del giorno e dell’ora in cui egli manifestò realmente la inven- zione che asserisce di aver fatta, acciocchè da quel giorno e da quell’ora in poi possa vantare verso i terzi l’esercizio di quel diritto che nasce dalla invenzione e che costituisce la privativa.

L’esame della realtá di questo diritto, e però della inven- zione che ne è radice e fondamento legale, non ispetta nè può spettare all’amministrazionei esso compete al potere giudiziario,

Or non sarebbe irragionevol cosa il fare tanti giudizi ul- tronei e di mera iattanza, quante sono le dinzande di priva- tiva? Non sarebbe assurdo di farli poi in condizioni assai poco propizie alla verificazione del fatto che costituisce la in- venzione ? Questi giudizi non sarebbero opera gittata in tutti quei casi in cui tratterebbesi realmente di trovati imnrati- cabili o inutili? E non sarebbero ingiusti nel casi contrari?

Quindi è che il sistema dell’esame preliminare è sfato quasi da per ogni dove abolito ; e dove ancora esiste, pen- sasi di abolirlo.

La legge francese del 1844 dice espressamente nel suo ar- ticolo 11 che il brevetto è dato senza esame preliminare ; ed ultimamente la Camera dei rappresentanti del Belgio discu- tendo un progetto di legge sui brevetti, v’inseriva la clau- sola medesima, a proposta di un deputato.

È degna di nota però la disputa a cui diè luogo nel seno di quell’asseniblea cosiffatta proposizione.

cuni osservarono che la legge avrebbe malamente co- stretto il Governo a conferire brevetti per invenzioni ridi- cole o immorali, ed a questo avviso accostavasi il Ministero: altri ripresero che solo ufficio del Governo esser deve quello di stendere l’atto di nascita della invenzione asserita da chi chiede il breve!to; e che perciò non si ha diritto di fare e- same di sorta. Ma futti poi si accordarono in questa sen- tenza, che cioè il divieto dell’esame avesse a limitarsi fra i fermini assegnatigli da un altro articolo, secondo il quale non possono essere conceduti brevetti per trovati non industriali.

Da ciò argomentasi di leggieri che secondo quel progetto di legge il Governo prima di concedere il brevetto ha un esame da fare; e che questo esame consiste nel vedere se realmente la invenzione possa definirsi industriale.

Ma chi è chiamato ad eseguirlo?

Nulla è detto a tal riguardo: di guisa che è lasciato all’ar- bitrio del Governo, e quel Ministero interrogato intorno a questo particolare null’altro ha saputo rispondere se non che, in caso di sopruso, sarebbesi per parte degl’inventori ri- corso alle Camere legislative.

Altrove, come nella legge austriaca del 15 agosto 1852, senza scrivere in un articolo che non vi sarebbe esame preli- minare, e concedere implicitamente nell’altro al solo mini- stro la facoltá di definire l’indole della invenzione, e di dare o negare il brevetto, si è dichiarato espressamente che l’e- same ministeriale ricercherá se l’invenzione è suscettiva di brevetto e se furono adempite le formalitá e condizioni pre- scritte dalla legge (1), aggiungendo che non avrá in alcun mado peroggetto la novitá 0 la utilitá della invenzione, ece., ecc. (2).

E finalmente gli statuti, vigenti in Inghilterra e negli Stati Uniti sottraggono all’arbitrio diretto del Ministero l’esame

preliminare, ma ammettono entro diversi limiti una disa-

mina preliminare da farsi nel modo che non sará soverchio di rammentare. :

In entrambi quegli Stati esistono uffici speciali delle pa- tenti, siccome piú distintamente diremo qui appresso,

Nella Gran Bretagna ufficio è composto dai lord cancel- liere, dal maestro dei ruoli, dal procuratore generale, dal- l’avvocato generale e da altri supremi funzionari dell’ordine giudiziario. i

Ogni dimanda per patente di privaliva è inviata insieme con l’annessa descrizione provvisoria o definitiva al magi- strato competente, cioè al procuratore generale o all’avvo- cato generale, il quale può, se il crede, consultare un e- sperio, etrovando soddisfacente la descrizione della scoperta, rilascia un certificato che gioverá poi a conseguire la pa- tente (3).

Ma la dichiarazione di voler questa effettivamente otte- nere è fatta di pubblica ragione, e chiunque credesi leso dalla dimandata privativa può opporvisi.

Queste opposizioni, se ve ne ha, sono anche rimesse all’e-

(1) Articolo 14.

(2) Articolo 17.

(8) Articoli 7, 8, 55 dell’atto del 1° ottobre 1852. Ritorne- remo in altro luogo sui particolari di questa procedura.