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DOCUMENTI PARLAMENTARI

Art, 90. Le sentenze però che portano risoluzione di con- tratto o di clausola di contratto per causa di nullitá radicale che non siasi neppure implicitamente riconosciuta in giudi- zio dalla parte convenuta, non andranno soggette al diritto proporzionale di emolumento, ma soltanto a quello fisso.

Art, 91. Le sentenze ed ordinanze che riconoscono sol- tanto ragioni in punto di diritto il cui ammontare debba ac- certarsi ulteriormente in continuazione dello stesso giudizio, o che dipendano ancora nel loro effetto da una condizione, andranro intanto soggette a titolo provvisorio al pagamento di una somma eguale al diriito fisso, salva a suo tempo la percezione del diritto proporzionale con imputazione di detta somma.

Art. 92. La tassa proporzionale è eguale in ogni grado di giurisdizione.

Art. 93. Per le sentenze ed ordinanze che intervengono în giudizio d’opposizione a sentenza contumaciale, si terrá conto del diritto giá pagato per questa ultima, per modo che si perceva solo il supplemento in caso di condanna per mag- giore somma o valore.

Se pon vi è supplemento, o questo risulti minore della fassa fissa, avrá soltanto luogo la percezione di questa.

Art. 94, Nei giudizi di appello sará dovuta la tassa propor- zionale indipendentemente da quella pagata sulla sentenza appellata.

Art. 93. Per le sentenze profferte in giudizio di rivoca- zione se con esse si dichiarerá non farsi luogo alla domanda di rivocazione, od ammettendola si confermerá la prece- dente sentenza, non si perceverá alcun diritto proporzionale ma soltanto quello fisso, oltre ia perdita del deposite portato dalla legge, ma se si fará luogo alla riparazione della sen- tenza cadente in rivocazione, si perceverá all’occorrenza il supplemento di diritto proporzionale che sia per risultare dovuto.

Art. 96. Non si fará però mai luogo alla restituzione di tasse regolarmente percette sopra sentenze od ordinanze che venissero annullate o riformate,

Art. 97. Sará dovuto per intiero l’emolumento per una seconda sentenza od ordinanza sebbene giá si fosse pagato per la prima, quando diversa è la persona, o l’azione contro la quale, 0 per la quale viene a profferiesi la seconda sen- tenza sebbene per lo stesso oggetto,

Art. 98. Allorchè oltre la condanna principale si pronun- ciò anche colla stessa sentenza sopra una domanda riconven- zionale o sopra questioni di guarentigia o di rilievo con- tro terzi chiamati, od intervenuti spontaneamente in causa, sono dovute tante tasse quanti sono i diversi oggetti decisi,

Art. 99. Quando una stessa sentenza od ordinanza porta piú disposizioni anche interlocutorie indipendenti Ie une dalle altre, o distintamente promosse in giudizio da taluna delle parti, è dovuto per ciascuna di esse, e secondo la sua specie, il diritto proporzionale o fisso, di cui nella tariffa an- nessa alla presente legge.

Art. 100, Le sentenze ed ordinanze cha riconoscono do- vule annue rendite, prestazioni, od altro provento, si solto- porranno al diritto proporzionale in ragione dell’ammontare cumulato delle annualitá.

Questo cumulo non potrá però mai eccedere gli anni 10, se si tratterá di usufrutto o di altra prestazione vitalizia, nè gli anni 20 se si tratterá di qualunque altra,

Trattandosi finalmente di provvisionale, o di pensione ali- mentaria concessa provvisoriamente in pendenza del giudi- zio, 0 sino ad un dato evento, la tassa sará ristretta ai solo ammontare della somma od annualitá concessa, salva la per-

cezione ulteriore nel caso di effettiva continuazione di questa, . : ;

Art. 104. Le sentenze ed ordinanze che portano condanna al pagamento di annualitá od interessi decorsi per un tempo - non determinato nello stesso provvedimento, nè d’altronde risultante dagii atti della causa, daranno luogo alla tassa di tali interessi, per un tempo non eccedente il quinquennio.

Art. 102. Ogniqualvolta una sentenza od ordinanza anche di consenso è per sua natura soggetta al diritto proporzionale d’emolumento, non si potrá ammettere l’eccezione che non siasi fatta in causa veruna contestazione od osservazione nel merito dell’oggetto cui quella si riferisce, o che la parte siasi anche rimessa alla saviezza di chi doveva giudicare.

Art. 103. Sono però eccettuate dalla disposizione dell’ar= ticolo precedente le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate neppure per mode di semplice osservazione, ed i concordati che se- guano in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitere, per quanto non abbia individualmente formato l’oggetto di vernna contestazione.

Art. 104. Ogoiqualvolla si tratterá di cose incorporee ed inestimabili, oppure di provvedimento che a termine delle sopra espresse disposizioni non vada soggetto a diritto pra- porzionale d’emolumento, si perceverá rispetlivamente il diritto fisso portato dalla tariffa annessa alla presente legge.

Art. 4105. AlMorchè una condanna sará pronunciata od ac- consentita su di una domanda stabilita per convenzione ver- bale o per atto non insinuato, sará dovuto il diritto d’insi- nuazione indipendentemente dal diritto d’emolumento sulla condanna.

Cosí pure le sentenze d’assolutoria, e le ordinanze e le dichiarazioni di recesso accettato in conformitá delle vigenti leggi, andranno soggette al diritto di quietanza quando in- ducano una liberazione suscettibile della formalitá dell’insi- nuazione.

Art. 106. Le sentenze ed ordinanze che inducono una mu- tazione di proprietá o risoluzione di contratto suscettibili per sè stesse di un diritto d’insinuazione, o supplemento di esso, 0 che dimostrino dovuta una suppletiva tassa di successione,’ lascieranno luogo alla percezione di questi diritti in occa- sione della percezione del diritto d’emolumento.

Art. 107. Le sentenze dei tribunali esteri o pronunciati dai consoli regi all’estero, delle quali si faccia uso in giudi- zio, 0 la menzione in atti pubblici in questi Stati, andranno soggette ai diritti portati dalla presente legge, salvo in quanto alle pritne si dimostri che le sentenze che si proferi» scono in questi Stati vadano esenti da simili diritti nello Stato estero da cui quelle provengano,

Art. 108. 1 diritti d’emolumento sono dovuti dalle parti in ragione della loro condanna nelle spese della lite,

Debbono però anticiparsi per intero da quella che richiede la formalitá per la piú pronta esecuzione del provvedimento che ne forma l’oggetto, salvo il rimborso che di ragione verso l’altra parte.

Sará salvo in ogni caso il privilegio spettante al demanio dello Stato sulla cosa caduta in contestazione, ad eccezione delle sentenze dí assolutoria, per le quali la parte vincitrice non potrá mai essere ricercata al pagamento dei diritto d’e- molumento, ancorchè si fosse pronunciata la compensa delle spese.

Le sepralasse sono a carico della parte che non ha adem- piuto nel prescritto termine alla formalitá dell’emolumento, e sono riscosse in ragione della quota di tassa da essa dovuta.

Colui che anticipa per intiero i diritti d’emolumento per