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SESSIONE DEL 1853-54

provazione, dal quale onere andarono esenti le provincie fin- chè vennero amministrate demanialmente ; finalmente, quanto al n° 8, dall’impossibilitá di far frente alle spese impreviste, e di supplire all’insufficienza eventuale dei fondi bilanciati colla somma allogata all’uopo pel 1848 in lire 1510.

Se al totale delle spese ordinarie che ammonta, come dissi, a lire 419,931 14 si aggiungano quelle di natura straordina- ria bensí, ma pure obbligatorie perchè dipendenti da con- tratti regolarmente stipulati, come, a mo’ d’esempio,la resti- tuzione dei debiti capitali ed il servizio dei relativi inte- ressi, il che assorbe circa lire 50,000 annue, il pagamento graduato dei lavori stradali in corso, che richiedono |’ im- piego di lire 100,000 approssimativamente, chiaro emerge essere impossibile alla divisione di Genova di soddisfare ai suoi impegni col mezzo dell’imposta che il decreto reale del 12 ottobre 1848 le consente in sole lire 430,000 seco giunte le poche sue rendite patrimoniali che pel 1848 fi- gurano in lire 24,000, ma che normalmente non arrivano a lire 6000.

Penetrato di questa veritá il Consiglio divisionale, nel vo- tare il suo bilancio dell’esercizio 1854, ha deliberato con ver- bale del 5 prossimo passato ottobre di domandare ai poteri legislativi la facoltá di accrescere stabilmente fino a lire 650,000 il limite dell’imposta predetta, e di eseguirne il ri- parto fra le provincie sull’unica base del principale del tri- buto prediale, salvo poi a fare applicazione del disposto dal- l’articolo 35 della legge 28 aprile 1853 nei sotlo-riparti fra i comuni ed i contribuenti di ciascuna provincia della quota di imposta emessa a carico della medesima nella prima opera- zione.

Quanto alla domanda d’aumento in sè stessa, dopo ciò che ebbi l’onere di esporvi, ed in vista dell’impossibilitá di ri- durne le spese proposte, constatata dai due dicasteri dell’in- terno e dei lavori pubblici, ciascuno pei servizi a cui soprin- tendono, io non posso non riconoscerla ammessibile. Fatto però riflesso come primieramente la prudenza suggerisca di non rendere permanente un simile aumento degli oneri dei contribuenti senza prima avere accertato, coll’esperienza al- meno di un anno, gli effetti che ne derivano; in secondo luogo come, essendo mente del Governo di promaovere lo scioglimento delle divisioni il piú presto possibile, superfluo tornerebbe l’anticipare sul futuro, avvegnachè taluna delle provincie ora fuse nell’ente divisionale potrebbe, ripigliando

la propria autonomia, aver mestieri che venisse altrimenti fissato il limite della sua imposta, io porto opinione che con- venga restringere per ora la proposta al solo esercizio 1854; salvo a provvedere di nuovo per gli anni venturi ove il biso- gno perduri, e non abbia luogo per una causa qualunque im- prevedibile il ristabilimento autonomico delle provincie.

Rispetto alla seconda domanda, avendone io riferito al mio collega il ministro di finanze nelle cui attribuzioni rientra tutto ciò che si riferisce al modo di ripartimento di qualsiasi imposta, fu egli d’avviso non essere detta domanda ammes- sibile pella ragione che l’articolo 35 della citata legge 28 aprile 1855 fu adottato nello scopo evidente di coordinare il riparto degli aggravi comunali, provinciali e divisionali ai principii che informano lo Statuto fondamentale del regno, i quali importano che ciascuno, ente morale o cittadino, con- corra nelie spese dei servizi pubblici nella proporzione dei suoi averi; d’onde fluisce per legittima illazione che la pro- vincia di Genova, la quale, secondo i segni che piú approssi- mativamente rappresentano la ricchezza, le imposte cioè che colpiscono i predi, i fabbricati, le industrie ed i commerci, le arti liberali e le proprietá mobiliari, ha mezzi assai mag- giori di quelli delle Ire provincie aggregate prese in com» plesso, deve da sola concorrere nelle spese divisionali in una somma maggiore che le altre provincie consociate prese in massa.

Non è da tacersi che, mantenendo ferma la legge, le con- seguenze che ne deriveranno saranno assai gravose per la provincia di Genova, avvegnachè ciascuna provincia verrá a concorrere nelia formazione dell’imposta divisionale nelle seguenti quote, cioè:

Provincia di Genova... ..0, 6... L 484,554 42

Id. Chiavari...» 0. è +»» 55,995 07 Id. Spezia. . . °°... 00,» 87,579 65 Id. Novi . .........» 51,879 88

Totale . .. L. 650,000»

Cosicchè, a fronte di un aumento dell’imposta che oltrepassa il 50 per cento, le provincie aggregate, a vece di un aumento proporzionale del loro contingente, verificheranno una dimi- nuzione complessiva di lire 54,509 62, mentre la quota della provincia di Genova diverrá piú che doppia, posta a paragone di quanto pagò negli anni trascorsi fino al 1852 inclusiva- mente, come appare dal seguente quadro:

QUOTA

Aumento | Diminuzione

Di ciascuna provincia Di ciascuna provincial della quota della quota

‘ Provincie nell’imposta di lire! nell’imposta di lire i * 430,000, ripartita uni-| 650,000, ripartita sul- di di camente in aggiunta! le basi fissate dall’ar-] , sola = al principale del tri-| ticolo 35 della legge[Clascuna provincia[ciascuna provinca buto prediale, 28 aprile 1853. > Genova: sissi iii sg ti 210,044 80 484,554 42 274,509 62» Chiavari... .0....00% pid id da 69,462 80 55,995 07» : 19,467 73 Spezia: aci iaia nada . 79,532 10 57,579 63» 21,952 47 ‘NOVA sa dani rai a a 70,960 30 51,670 88» 19,089 42 Totali, .... 430,000 > 650,000» 274,509 62 54,509 62 RENEE Re iS ni cura rane Sisti cin. ionici canti e mit e oi © senllinttili SESSIONE DEL 1853-54 — Documenti — Vol. Il. 160