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marzo relativa all’acquisto per parte delle finanze dall’Or- dine dei santi Maurizio e Lazzaro dei tenimenti di Gazzo, Pobietto e Rolosino, colle ragioni d’acqua al medesimo spet- tanti e per la contemporanea autorizzazione a dette finanze di alienare i mentovati tenimenti con una competente dota- zione d’acqua per la lodevole loro irrigazione, non ha incon- {rato difficoltá presso il vostro uffizio centrale.

Non trascurò il detto uffizio di ben ponderare la sostanza e la conseguenza del contratto di cui vi si chiede l’approva- zione.

Egli avrebbe potuto mettervi innanzi i pericoli di conce- dere facoltá di costituzione di una rendita sul debito pub- blico dello Stato da convertirsi in correspettivo di un acqui- sto di stabili destinati dall’acquisitore ad una pronta aliena- zione, col che in somma si viene a produrre lo stesso effetto che quello di un imprestito per ’‘consumarne il’capitale.

Ma egli ha creduto di dover prescindere dal farvi conside- rare la cosa da quel punto di vista, perchè ebbe a persua- dersi che lo scopo diretto della convenzione anzidetta rispetto alle finanze si è quello di fare un atto vantaggioso alle fi- nanze medesime non meno che alla coltivazione generale di quelle tenute delle adiacenti pianure.

Invitato il signor ministro delle finanze ad intervenire nel seno della Commissione, vi si recò, ed espose le considera- zioni cosí generali some particolari per le quali, mentre si corrisponde all’Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro un equo corrispettivo, vi ha fondata speranza di trarre da quell’ac- quisto il doppio vantaggio sopra indicato, di non scapitare nell’entrata a fronte della rendita che si cede, e di porre in utile esercizio a pro dell’agricoltura una maggiore quantitá d’acqua.

Diffatti il prelodato signor ministro, quando si fece a con- ferire in proposito coi vostri commissari, disse che secondo ogni probabilitá si potrebbe contare sopra un aumento in favore delle finanze di tre a quattro ruote d’acqua all’in- circa, le quali prenderebbero una utile destinazione che ora non hanno, ed avvertí al profitte che si aggiungerebbe mercé della traduzione di coli e di corsi d’acqua, Ja quale non si sarebbe operata se non quando le finanze fossero divenute posseditrici delle ragioni di cui ora procede all’acquisto.

Il vostro uffizio centrale, considerata la proposta sotto questo rapporto, non esita ad acconseotirvi. Ma nel tempo stesso aggiunge che non fu senza preoccupazione sul modo della operazione che si propone, e sugli ‘effetti accidentali ed immediati che ne possoro sorgere in quelle regioni dove i possessi delle ragioni d’acqua sono con tanta gelosia man- tenuti e difesi. L’uffizio per altro, in seguito alle spiegazioni daie, nella conferenza tenutasi dal signor ministro delle fi- nanze, ha piena fidocia che le finanze medesime nel proce- dere alla rivendicazione dei coli, procureranno di conciliare i diritti dei demanio coi riguardi dovuti alle proprietá pri- vate ed agli interessi della coltivazione.

Non è il caso che qui si dichiari che l’ispezione dei vostri commissari dovette restringersi unicamente nell’interesse demaniale, poichè le operazioni dell’amministrazione del- l’Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro nun cadono sotto l’ap- provazione del Pariamento, e non ei compete in conseguenza di calcolare da tale lato la convenienza del contratto, nè le

forme d’autoritá intrinseca ed estrinseca da cui debbe que-

sto essere accompagnato,

Solo, per dare corso alla petizione che venne presentata

al Senato dal signor principe Doria Panfily, l’uffizio centrale si è fatto carico di procurarsi dal gran magistero dell’Ordine suddetto precisi ragguagli, da cui risulta chie l’amministra-

bal...

zione dell’Ordine si riserva di soddisfare alle istanze del principe Doria rispetto alla concessione a lui fatta dalla Maestá del Re Carlo Felice, e secondo la vigente iegislazione, e di esonerare le finanze dello Stato dal carico dei proventi assegnati sui tenimenti, che in forza del contratto, a cui la

proposta della legge attuale si riferisce, loro verranno ‘

ceduti.

Per le cose sin qui ragionate, ho l’onore di proporvi, a nome dell’uffizio centrale, l’adozione pura ce semplice di que. sto progetto di legge.

Leva ordinaria militare sulla classe dell’anno 1833,

Progetto di legge presentato alla Camera il 20 marzo 1854 dal ministro della guerra (La Marmora).

Sicnori ! — Abbiamo l’onore di presentare alla Camera,

conformemente agli ordini dei Re, un progetto di legge per

la leva sulla classe dell’anno 1833.

Il contingente di questa leva fissato, come quello della leva precedente, in 12,000 uomini da ripartirsi in due cate- gorie, è coordinato coi principii stabiliti nella legge orga» nica sul reclutamento, stata testè votata dalla Camera, Non occorre pertanto che ci facciamo a ripetere le ragioni e i calcoli che furono a questo proposito ampiamente esposti nella scorsa Sessione legistativa dalla Commissione della Ca- wera nella sua relazione sul progetto di legge organica ed in occasione altresí della legge 15 giugno 1855 per la leva sulla classe 1832,

Alla presente leva non sará per anco applicata la mento- vata legge organica il cui articolo 188 prescrive appunto che debba attuarsi soltanto dopo emanato il discarico finale della leva del 1833.

La quale disposizione, siccome a suo tempo fu esposto alla Camera, era necessaria a lascizre al Governo agio di prepa- rare il regolamento dalla legge sfessa prescritto per la sua esecuzione e specialmente nelle parti che riguardano in primo luogo l’organismo delle operazioni di leva, radical mente immutato dal capo I del titolo II della legge, e in se- condo luogo le riforme, le esenzioni e le dispense e le sur- rogazioni, materie tuite che giusta la legge antica sono assai compiutamente regolate dal regolameato generale e da molte successive disposizioni, ma che, giusto i principii della nuova legge, vogliono essere regolate con nuove norme accura- tamente ordinate ad assicurarne Ia giusta e perfetta ese- cuzione.

Continuerá pertanto ancora in quest’anno ad osservarsi l’editto ed il regolamento generale del 1837 non che le sue» cessive disposizioni che vi si riferiscono. Però egli è pur ov- vio che si osservino altresí in quest’anuo quella essenziali e piú urgenti modificazioni ai detti editto e regolamento che sí adottarono nelle leggi 19 maggio 1851, 4 luglio 1852 e 15 giugno 1853. Ma considerando che le disposizioni di que- ste leggi furono appunto per la massima parte conservate nella legge organica, anzi ampliate e perfezionate, abbiamo ravvisato opportuno si mettesse in queste parti in vigore im- mediatamente essa legge, anzichè ripetere le monche dispo- sizioni delle leggi anteriori, tanto piú che quella parte di regolamento che vi si riferisce è appunto giá preparata nelle istruzioni che per l’esecuzione delle disposizioni stesse ema- narono gli anni addietro dall’amministrazione della guerra.

Mentre dunque si mantengono esplicitamente in vigore