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l’insinuazione e non fosse ancora insinuato, dovranno rite- nerlo e darne tosto notizia all’insinvatore per quell’effetto che di ragione ; in difetto, incorreranno in una pena pecu- niaria eguale alla metá dei diritti d’insinuazione dovuti per l’atto stesso, con che però non sia mai minore di lire 10, nè maggiore di lire 109.

Art. 46. Qualunque occultazione di prezzo in un atto pub- blico dará lungo al pagamento del triplo diritto sulla parte del prezzo occultato.

Il notaio che risulterá complice di simili occulfazioni sará tenuto, solidariamente colle parti, e sempre in proprio, per un terzo al pagamento del triplo diritto suddetto, e ciò in- dipendentemente dai provvedimenti disciplinari a cui possa andare soggetto a termini delie leggi sul notariato.

L’azione contro le parti ed il notaio per la riscossione del maggior diritto imposto col presente articolo non si pre- scriverá che fra due anni decorrendi dal giorno in cui P’oc- cultazione del prezzo sará venuta a notizia dell’amministra- zione.

Art. 47. Glinsinuatori non potranno, sotto qualunque pretesto, anche d’insafficienza del prezzo convenuto o del valore dichiarato, rifiutare o differire l’insinuazione degli atti che loro sarauno presentati col eontemporaneo paga- mento dei relativi diritti salvo il disposto nell’alinea terzo dell’articolo 34.

Art. 48. Non si fará luogo alla restituzione dei diritti re- golarmente riscossi sopra atti dei quali venisse dai magi- strati o tribunali pronunciata la rullitá o la rescissione,

Si eccettuano però gli atti di aggiudicazione o di delibera- mento, la nullitá dei quali sia stata giudizialmente pronun- ciata per difetto di formalitá estrinseche,

L’azione di rimborsa sará prescritta entro due anni dalla data della sentenza che ha pronunciata la nullitá.

Capo II Disposizioni particolari per l’insinuazione degli atti esteri.

Art, 49. Atti esteri, in senso di questa legge, sono quelli sí pubblici che in forma di scrittura privata, fatti fuori dello Stato, ancorchè davanti gli agenti del Governo del Re.

Art, 50. È obbligatoria l’insinvazione degli atti portanti mutazione a qualenque titolo di proprietá o di usufrutto di beni immobili 0 ripulati tali, situati nello Stato, societá o divisione di essi, imposizione sopra i medesimi di servitú, ipoteche cd altri pesi, affittamento di detti beni per oltre un novennio, sublotazioni e cessioni di tali affittamenti, non che degli atti contenenti spiegazioni, variazioni o rivocazioni di quelli avanti accennati,

Art. bI, Il termine per l’insinuazione degli atti e delle scritture di cui all’articolo 50 sará di otto mesi se gli atti sono passati in Europa e di mesi diciotto se fuori d’Europa a partire dalla loro data.

Pei testamenti tali termini si computeranno dalla morte del testatore.

Art. 52, Tutti gli atti esteri non contemplati nel citato ar- ticolo 80, i quali per loro natura sarebbero soggetti all’insi- Nuazione se falti nello Stato, dovranno essere insinuati prima di farne uso,

Art. 53, Si fa uso degli atti esteri :

4° Quando si producono avanti un’autoritá giudiziaria od amministrativa, o qualunque ufficio governativo 0 comunale,

2° Quando se ne fa l’inserzione od anche la semplice men- zione in qualche atto pubblico. 4

Si potrá però, senza contravvenire alla legge, citare un

atto ed una scrittura estera non ancora insinuata in un atto soggetto all’insinuazione, purchè il notaio o segretario ro- gante dichiari nell’atto stesso che insinuerá col medesimo anche l’atto o la scrittura citata, nel qual caso il notaio 0 segretario rimarrá personalmente e solidariamente tenuto colle parti al pagamento non solo dei diritti e spese d’insi- nuazione dell’atto estero, ma ancora di una somma eguale all’ammontare dei detti diritti, non però mai minore di lire 10 qualora non venga insinuato nei trenta giorni successivi alla data dell’atto in Cui fu citato.

3° Quando alcuno assuma avanti le suddette autoritá od uffizi la qualitá di proprietario, usufruttuario, affittaluolo, subaffittaivolo, creditore e cessionario che tragga origine dall’atto estero.

Art. 54, Gli atti estèri anteriori alla presente legge aventi data certa saranno insinuati col pagamento dei diritti stabi- liti dalla tariffa vigente all’epoca in cui furono stipulati, pur- chè sieno presentati entro i termini fissati dalle precedenti leggi.

Art. 5. La ritardata insinuazione degli atti esteri, pei quali, a termini dell’arlicolo 50, tale formalitá è obbliga- toria, dará luogo al pagamento per ciascun atte, eda carico solidariamente delle parti contraenti, di una sopratassa e- guale all’ammontare del dovuto diritto, con che la medesima non sia mai inferiore alle lire 10.

Sono soggetti a questa disposizione tutti gli altri atti esteri dei quali si fosse fatto uso prima di farli insinuare.

Art. 56. La circostanza che le disposizioni di un atto e- stero sieno state ripeinte în un atto stipulato nello Stato non esime lo stesso atto estero dall’applicazione della pre- sente legge, sia per l’obbligo dell’insinuazione, sia pel paga- mento dei relativi diritti e sopratasse ; ma in tal caso la di- sposizione identica del contratto posteriore non sará piú soggetta che al diritto fisso.

Art. B7. L’insinuazione dei contratti, atti e scritture, pas- sati in paese estero dovrá seguire, cioè :

Riguardo a quelli contenenti convenzioni contemplate nel- l’articolo 50 della presente legge, nell’ufficie dell’insinua- zione stabilito nel capoluogo sede del tribunale di prima co- gnizione nel cui distretto sono situati i beni che ne formano in tutto od in parte l’oggetto ;

Riguardo agli altri, in qualunque dei capoluoghi in cui sieda un tribunale di prima cognizione.

Art. 58. L’originale o la copia non potranno insinuarsi se non saranno rivestiti del bollo straordinario o del visto per bollo, non che del visto e legalizzazione degli agenti del Go- verno del Re residenti nei paesi ove sará seguito Patto; 0, in difetto, di quella del ministro degli affari esteri dello Stato. :

Art. 59, Ove l’atto sia esteso in altra lingua che l’italiana o la francese, non sará insinuato se non vi sará unita una versione italiana o francese fatta da un traduttore giurato, ed in mancanza od impedimento di traduttori giurati, sará deputato un traduttore dal presidente del tribunale della pro- vincia in cui si vorrá effettuare l’insinuazione.

Art. 60. L’azione del fisco per la consecuzione dei diritti e delle sopratasse, non che pel rimborso della spesa incon- trata dall’amministrazione per far seguire l’insinuazione de- gli atti esteri sottratti a questa formalitá, sará solidaria con- tro le parti contraenti, loro eredi ed aventi causa, quando si tratti di quegli atti che debbono essere insinuati entro un termine fisso.

Per gli altri atti la cui insinuazione è soltanto obbligatoria pel caso che se ne voglia far uso, i detti diritti, sopratasse e