Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/446

TT:

— 1951 —

- — . me Cr il i CONI CESSA I E re e i rami iste n ni a Pet

SESSIONE DEL 1853-54

perduto, se radicali rimedi non sono immediatamente attua- bili, crediamo tuttavia che, operando intanto le piú rigorose economie, onde almeno non si peggiorino le attuali condi - zioni, del che incumbe speciale dovere al Governo, e non possiamo abbastanza raccomandargli, quei rimedi vogliano essere preveduti e preparati come indispensabili alla com- piuta ristaurazione delle finanze.

Noi non dividiamo i timori di coloro i quali vanno facendo cattivi pronostici sul nostro credito. La nostra agricoltura è nei tempi ordinari abbastanza fiorente e produttiva, il com- mercio e l’industria in sufficiente sviluppo, la nostra situa- zione topografica troppo favorevole, e, ciò che piú vale, è {troppa la moralitá del Governo e della nazione, perchè si possa dubitare della sua soliditá, ma esso versa attualmente in una difficile crisi, per superaria è necessaria la massima prudeoza, non può nuocere l’affacciaria, perchè, per quanto l’uomo può prevedere, il vincerla sta solo nella volontá, ma ne pesa la responsabilitá gravissima sul Governo e sul Par- lamento.

Veniamo ora al prestito, che è questione di vita presente.

Ottemperando al mandato degli uffici, Ja Commissione, dopo averinterrogato il ministro, qual fede meritassero alcune voci che andarono attorno in questi ultimi giorni, d’imprestiti giá intesi all’estero o colla Banca, di corso forzato di biglietti, e di altre vaghe meno importanti notizie, ha con esso lunga- mente conferito sulla possibilitá di prescindere dal proposto prestito, sulla convenienza di rimandarne la contrattazione ad epoca piú opportuna, o di diminuirne l’importanza per scansare o scemare almeno il danno delle sfavorevoli condi- zioni che sará altrimenti forza di subire nell’attuale corso dei pubblici fondi assai depresso per cagione degl’imprestiti cui attendono altri Stati, onde pararsi alle straordinarie even- tualitá che pendono sull’Europa.

Il ministro assicurò i vostri commissari che nulla vi era di vero nelle sparse voci, ed essi sentirono specialmente con soddisfazione che il corso forzato dei biglietti fosse assoluta- mente in fuori d’ogni pensiero del Governo, il quale ricono- sceva abbastanza come una tale disposizione voglia essere evitata siccome perniciosissima ad ogni sorta di contratta- zione interna ed esterna, sinchè non sia comandata dalla forza di stringentissime circostanze, cui, grazie al cielo, non siamo arrivati. Ma le conferenze avute circa l’indispensabi- litá del prestito fecero d’altra parte persuasa la Commis- sione che l’invocata autorizzazione nè può essere differita, dovendosi provvedere ad una deficienza che si verificherá in gran parte nell’esercizio di quest’anno medesimo, nè vuol essere alligata a condizioni che impediscano il ministro di contrattare il prestito in quei tempo, in quel medo ed in quel luogo che ravviserá piú conveniente nel momento del- operazione.

Questa facoltá, per quanto possa sembrare ampiissima, non è assolutamente restringibile, potendo solo il Governo essere in grado di apprezzare, sotto la sua responsabilitá, le circostanze secondo cui dirigere l’operazione a maggior van- taggio.

La Commissione convenne perciò unanime della necessitá di concedere senz’alcun limite ’autorizzazione espressa nel- l’articolo primo.

Ma ricordando essa come la Camera nell’anno 1851 avesse prefcrito di autorizzare l’alienazione di una rendita di lire 4,500,000, anzichè Pimprestito di una somma capitale deter- minata, ha stimato piú opportuno, sia per non variare la s0- lita forma, sia per stabilire in somma fissa l’ammontare della nuova passivitá, da iscriversi nei bilanci, di attenersi al me-

ns

desimo sistema, che fu pure seguito nell’ultimo prestito 18553, ed ha stabilito in lire 2,200,000 la rendita ad alie- narsi, persuasa che il capitale che il ministro potrá con esso ottenere eccederá anche la somma di cui fece domanda, e si potrá cosí intieramente coprire tutta la deficienza che venne aecertata, ed allontanare maggiormente l’occasione ed il pe- ricolo di dover ancora ricorrere ad altro prestito.

Gli articoli 2 e 3 sono la riproduzione letterale degli ar- ficoli relativi della legge 3 febbraio 1853, nè perciò la Com- missione vi propone intorno ad essi alcuna variazione.

Nell’esaminare l’articolo 4 alcuni uffizi trovarono esube- rante la facoltá chiesta dal ministro di emettere altri 10 mi- lioni di Buoni del tesoro, oltre ai 20 milioni, la cui emis- sione fu giá concessa colla legge 31 gennaio 1853 e rinnovata con quella del 29 dicembre stesso anno ; altri trovarono piú esuberante ancora l’invocata autorizzazione di poter nego- ziare i detti Buoni, la quale espressione faceva temere che il ministro intendesse di consentire nella loro emissione ad una riduzione sul capitale. Ma avendo il ministro dichiarato che la facoltá di negoziare i Buoni non avrebbe mai avuto altro effetto se non quello di concedere un moderato diritto di commissione per la loro emissione, qualora, giovando di ritardare d’aleun tempo la contrattazione del prestito, ne occorresse bisogno in vista dell’attuale scarsitá del nume- rario, la Commissione, d’accordo col ministro, vi propone di introdurre soltanto in questo articolo una variazione intesa a non duplicare i Buoni del Tesoro, di cui qui si tratta, con quelli la cui emissione fu giá preventivamente autorizzata.

Finalmente l’altima disposizione, contenuta nell’articolo $ è pure conforme a quelle in simili casi state sancite per ob- bligare il ministro a rendere a debito tempo il conto del suo operato.

Signori. Nell’indagare quali fossero i bisogni déi pubblici servizi per il corrente ed il venturo anno, non abbiamo po» futo tener conto delle straordiparie circostanze, d’altronde imprevedibili ed incalcolabili per le loro conseguenze, in cui potremmo essere travolti, frammezzo ai grandi avvenimenti che sembrano prepararsi. È

Ma parlando a nome della patria rappresentanza foi du- bitiamo di essere suo verace interprete, dichiarando che al- Vevenienza il paese non si rifiuterá a quei sacrifizi i quali fossero necessari a tutelare il suo onore, la sua indipendenza e le sue istituzioni.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 4. Il ministro delle finanze è autorizzato ad alienaré sí nell’interno che all’estero un’annua rendita sul debito pub- blico dello Stato di lire 2,200,000.

L’annua assegnazione per l’estinzione di questo debito non potrá eccedere l’uno per cento del capitale nominale delle rendite.

Art. 2 e 3. Identici alla proposta del Ministero,

Art, 4. In anticipazione del prodotto da ricavarsi dall’alie- nazione delle suddette rendite, il ministro delle finanze è autorizzato a negoziare per la concorrente di dieci milioni di Buoni del Tesoro, fra quelli, la cui emissione fu autorizzata colla legge 31 gennaio 1853, e rinnovata con quella del 29 dicembre stesso anno.

Art. 3, Identico alla proposta del Ministero.